Decreto cautelare 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Decreto presidenziale 16 maggio 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 01264/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2022, proposto da
CH LV, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- della nota della Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 4 ottobre 2022, prot. n. 436416, di esclusione dalla procedura concorsuale indetta con decreto del dirigente generale del 28 giugno 2022, n. 7033, nonché – quale atto istruttorio citato nel provvedimento - del parere rimesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0036642-P-04/05/2022;
- nonché, ove occorra, del decreto d'indizione della procedura sopra citato e dell’allegato bando di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – CH LV ha stipulato con la Regione Calabria, a seguito di specifiche selezioni pubbliche, numerosi e successivi contratti di collaborazione, a partire dal 4 ottobre 2016 e ancora in corso.
2. – Successivamente, in attuazione dell’art. 20, comma 2 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 2022, n. 7033, ha indetto la procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del testo normativo appena citato, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di venti posti di categoria D.
In data 29 luglio 2022 la professionista ha quindi inoltrato la domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale.
Tuttavia, con nota del 4 ottobre 2022, prot. n. 436325, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria ha comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale per carenza dei requisiti di ammissione.
Secondo l’amministrazione regionale, “i contratti di lavoro sottoscritti (...) , non rientrano nel novero dei contratti di lavoro flessibili validi ai fini della maturazione dei suddetti requisiti di ammissione, trattandosi di contratti di prestazione d'opera professionale regolati dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile e aventi ad oggetto lo svolgimento di un incarico professionale di consulenza” .
3. – CH LV, dunque, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento della nota della Regione Calabria di esclusione dalla procedura concorsuale e di un precedente parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quale atto istruttorio citato nel provvedimento, deducendone l’illegittimità.
A sostegno della domanda ha lamentato innanzitutto la violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017, in quanto l’esclusione non deriverebbe da una specifica previsione del bando, ma dalla errata applicazione della norma da parte dell’amministrazione regionale, che avrebbe ritenuto non rientranti, nell’ambito dei contratti flessibili, i contratti di lavoro autonomo per incarichi professionali ex art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La decisione della Regione Calabria ometterebbe di valutare la situazione reale e il concreto contenuto dei contratti e la precarietà creatasi per effetto dei medesimi, ribadendo la natura flessibile dei contratti stipulati con la ricorrente e la loro potenziale idoneità a creare forme di precariato e a creare i presupposti per l’applicazione dell’art. 20, comma 2 d.lgs. n. 75 del 2017.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, dall’analisi del contenuto dei contratti stipulati con la Regione, emerge un inserimento costante nella struttura dell’Ente, a soddisfazione di un’esigenza lavorativa di carattere non meramente temporanea, oltre che una sottoposizione al controllo gerarchico dei dirigenti e al codice del comportamento dei pubblici dipendenti, con caratteristiche oggettive idonee a giustificare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 20, comma 2, del predetto decreto legislativo.
Infine, parte ricorrente sostiene che gli incarichi professionali di lavoro autonomo in essere presso la Regione Calabria, sotto l’aspetto contenutistico, sono uguali ai contratti di collaborazione professionale, ritenuti idonei alla stabilizzazione, e che, dunque, sarebbe ingiusto ammettere alla selezione i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non quelli con contratto autonomo con partita IVA, sussistendo clausole che evidenziano caratteristiche proprie della subordinazione molto più nei secondi che nei primi.
4. – La Regione Calabria, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
5. – Si è invece costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui pure il ricorso è stato notificato, cha ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l’avviso impugnato un mero parere interno non avente natura provvedimentale, al quale la Regione Calabria ha scelto discrezionalmente di adeguarsi.
Ha ribadito, altresì, la piena coerenza del parere reso con quanto disposto dall’art. 20, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in quanto i titolari di rapporto di lavoro autonomo con partita IVA soddisfano esigenze amministrative di natura transitoria e temporanea e con la loro stabilizzazione non soddisferebbero necessità d’istituto permanenti.
6. - Con ordinanza del 13 gennaio 2023, n. 15, il Tribunale ha sospeso il provvedimento di esclusione impugnato, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora .
7. – In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente, in ragione dell’avvenuta ammissione alla procedura, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
All’udienza pubblica del’11 ottobre 2023, la parte ha rettificato la propria posizione, ribadendo la necessità di ottenere una pronunzia favorevole da parte di questo Tribunale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – Preliminarmente, va ricordato che gli atti recanti indirizzi applicativi delle disposizioni statali in materia di stabilizzazione hanno natura meramente ricognitiva e non innovativa e non sono suscettibili di arrecare una lesione concreta ed attuale agli interessi dei ricorrenti. Del resto, i c.d. «atti di indirizzo» sono generalmente inidonei a modificare, in via immediata, la situazione giuridica dei destinatari finali, ponendo soltanto delle direttive all'organo competente a provvedere, senz'altro rilevanti in ordine alla valutazione giudiziale del successivo esercizio del potere, ma di norma, non tali da produrre lesioni dirette per le quali possa predicarsi l'onere dell'immediata impugnazione (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 704).
In questi termini, l’impugnativa del parere rimesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0036642-P-04/05/2022 è inammissibile, non trattandosi di atto lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Essendo stata spiegata, tuttavia, azione avverso tale atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è legittimata passiva al giudizio.
9. – Il Tribunale ritiene che non siano emerse ragioni per discostarsi dall’opinione maturata in sede cautelare.
9.1. – Come noto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, fino al 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2024) le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
La ratio dell’articolo in questione è quella di superare il precariato, stabilizzando coloro i quali abbiano già lavorato alle dipendenze dell’amministrazione, sicché la nozione di “lavoro flessibile” deve essere interpretata in senso ampio, idoneo a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall’amministrazione, che abbiano creato situazioni di precariato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 1993).
9.2. – Il rapporto contrattuale intercorso tra la parte ricorrente e la Regione Calabria ha i caratteri di un rapporto di “lavoro flessibile” poiché, alla luce della proroga della durata del contratto effettuata e al contenuto delle prestazioni stesse, sono state soddisfatte esigenze di carattere durevole dell’amministrazione, comportando un inserimento stabile della lavoratrice nella struttura della Regione; la ricorrente doveva infatti osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, era subordinata al controllo dei dirigenti e nel contratto si prevedeva che la prestazione individuale di lavoro giornaliera della stessa dovesse essere di durata non inferiore a sei ore, e che avrebbe dovuto garantire la propria presenza per almeno cinque giornate al mese.
9.3. – Accertato che la disciplina negoziale in concreto approntata dalle parti ne consente la riconduzione alla più ampia tipologia di “contratto di lavoro flessibile” con l’amministrazione e non, invece, ad una tipologia di contratto volta a soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea della stessa, il contratto d’opera stipulato da un professionista con l’amministrazione assume rilevanza ai fini della stabilizzazione mediante partecipazione ai concorsi di cui all’art. 20, comma 2, citato (cfr. TAR Roma, Sez. I- quater , 22 marzo 2022, n. 3266).
9.4. – Sotto altro profilo, l’amministrazione non ha chiarito le ragioni per cui, in disparte uno stretto riferimento formale al nomen iuris dei contratti sottoscritti negli anni con il ricorrente, ciascuno di tali contratti non possa rientrare nell’ampio concetto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013).
10. – In conclusione, l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, operata dalla Regione Calabria con il provvedimento impugnato, è illegittima e il ricorso, fondato, merita di essere accolto.
11. – La peculiarità della vicenda controversa e la sostanziale mancanza di attività difensiva dopo l’ordinanza cautelare, che ha già liquidato le spese di quella fase in favore di parte ricorrente, giustificano la compensazione di spese e competenze di questa ulteriore fase di lite, fermo restando quanto già liquidato per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla la nota della Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 4 ottobre 2022, prot. n. 436416.
Compensa tra le parti le spese di lite, fermo restando quanto già liquidato per la fase cautelare
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO