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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Manara 15 presso lo studio dell'avv. Susanna Rita Marangoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 29/11/2024; attrice
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Nicola Serra n. 95 presso lo studio dell'avv. Caruso
Francesco, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/03/2025; parte convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 29/11/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Dalmine il 28/06/1997 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 24, parte
II, serie A, anno 1997), in costanza del quale sono nati tre figli maggiorenni, Per_1
1 l'8.01.1999, il 29.01.2001 e il 17.04.2003. A fondamento della domanda ha Per_2 Per_3 rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pavia nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n. 1018/2014 emessa in data 1.09.2014, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Parte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare cessati gli effetti civili
[...] del matrimonio, contratto in data in Dalmine (BG) il 20.06.1997; ⦁ che voglia fare ordine all'
Ufficiale dello stato civile del Comune di Dalmine dalla parte II, Serie A, anno 1997 n. 24
l'amandata sentenza;
⦁ che la casa famgliare resti assegnata unitamente agli arredi alla signore che ne è esclusiva proprietaria;
⦁ che il signor provveda al Pt_1 CP_1
mantenimento, sino al raggiungimento della capacità economica del figlio di euro Per_3
300,00 nonchè al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Paola”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 5.12.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
7.03.2025. Lo stesso, contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dare atto che il sig. non si oppone alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla sig.ra 2) rigettare tutte le Pt_1 altre domande proposte dalla ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: -
Con vittoria di spese ed onorari”.
Fissata l'udienza del 7.04.2025 dinnanzi al Giudice relatore, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere (già depositato in atti); quindi, stante la volontà delle stesse di non riconciliarsi, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 1018/2014 emessa in data
1.09.2014, passata in giudicato, il Tribunale di Pavia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (oggetto dell'accordo sottoscritto il 3.04.2025, depositato in data 5.04.2025) che di seguito si riportano testualmente:
“1) la casa familiare resterà assegnata, unitamente agli arredi ed a tutti i beni mobili presenti, alla signora che ne è esclusiva proprietaria, 2) ciascun coniuge provvederà al proprio Pt_1 mantenimento;
3) Il sig, non dovrà versare nessuna somma a titolo di mantenimento CP_1 dei figli, essendo maggiorenni ed autosufficienti;
4) I coniugi dichiarano che allo stato non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande dell'odierno ricorso per cessazione degli affetti civili del matrimonio o domande ad essa connesse;
5) I coniugi espressamente dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza in comune e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1227/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Dalmine il 28/06/1997 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 1997);
- omologa le condizioni di divorzio riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Dalmine perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 9/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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