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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3284\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Codice Fiscale CodiceFiscale_1 residente in [...] VIA CORELLI ARCANGELO N. 17, con l'Avv. Pietro Porciani del Foro di NO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Codice Fiscale CodiceFiscale_2 residente in [...] VIA CORELLI ARCANGELO N. 17 con l'Avv. Rita Di Donna del Foro di Roma presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di NO in data 01/09/2006
(Atto n. 1464, Reg. 01, parte 1, serie A, anno 2006)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nato a [...] l'[...], Persona_1 C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e, (C.F. ) Persona_2 C.F._4 nata a [...] l'[...], entrambi cittadini italiani;
FATTO
- i coniugi risultano aver contratto matrimonio, con effetti civili, nel Comune di NO in data
01/09/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (MI) al numero 1464,
Registro 01, Parte 1, Anno 2006;
- con dichiarazione del 21/11/2008 rilasciata a rogito del Notaio, Dott. al repertorio Persona_3
n. 237252/26718 le parti convenivano – ai sensi dell'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - che i loro rapporti patrimoniali sarebbero stati regolati dalla legge italiana ed, in secondo luogo, di voler scegliere per i propri rapporti patrimoniali il regime della separazione dei beni di cui all'articolo 162 del Codice Civile;
- dall'unione sono nati in NO (MI) i figli (Codice Fiscale ) Per_1 CodiceFiscale_5
l'11/10/2006 e (Codice Fiscale ) l'11/06/2012; Per_2 CodiceFiscale_6
- le parti hanno provveduto alla separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale di NO
n. 2000/2024 pubbl. il 26/02/2024, passata in giudicato relativa al procedimento di separazione consensuale RG n. 37243/2023;
FATTO
I coniugi sopra indicati, note di precisazione delle conclusioni congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data 30 ottobre 2024 – previo mutamento del rito effettuato con provvedimento del 4 novembre 2024 a firma del Giudice Designato, nella persona della Dott.ssa Susanna Terni - hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di NO in data
01/09/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (MI) al numero
1464, Registro 01, Parte 1, Anno 2006;
- ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Dichiarare che sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e che le parti non si sono riconciliate e che non è stata altresì ricostituita l'unione materiale e spirituale delle parti.
2) Assegnare la casa coniugale sita in LIMBIATE (MB) VIA CORELLI ARCANGELO
N. 17 alla moglie che vi abiterà con i figli.
3) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con elezione stabile del domicilio presso la madre in LIMBIATE (MB) VIA CORELLI
ARCANGELO N. 17.
4) Il padre terrà con sé i figli ogni martedì e venerdì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente riaccompagnandoli a scuola, previo rispetto delle esigenze di vita, scolastiche e sportive dei figli, nonché delle esigenze lavorative dei coniugi;
diversamente, in caso di non pernottamento, li riaccompagnerà alle ore 21.00/22.00 (periodo estivo) mentre alle ore 19.00/20.00 (periodo invernale)presso la casa coniugale;
il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera allorquando li accompagnerà presso la madre alle ore 21.00/22.00 (periodo estivo) mentre alle ore
19.00/20.00 (periodo invernale).
5) I suddetti accordi potranno essere diversamente modulati a seconda delle esigenze dei coniugi previo avviso almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli.
Pertanto, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nonché con gli impegni di lavoro dei coniugi;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza come di seguito specificato.
6) Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, una settimana dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 30 dicembre e una settimana dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche. Seguendo il criterio dell'alternanza le prossime festività Natalizie (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre 2023 alle ore 19,00) i figli staranno con la madre mentre, le restanti festività
(dal 31 dicembre 2023 alla ripresa delle lezioni scolastiche) le trascorreranno con il padre.
Inoltre, i coniugi si concedono reciprocamente la possibilità di essere presenti durante le ricorrenze del 24 e del 25; in caso di mancato accordo in tal senso i figli trascorreranno il
24 con uno e il 25 con l'altro genitore ad anni alterni.
7) Durante le festività pasquali: il primo anno, a far data dell'emissione della sentenza di separazione, passeranno la Pasqua con la madre e ET con il padre mentre, l'anno seguente, il contrario. Gli anni successivi si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i coniugi.
8) I figli trascorreranno con il padre le vacanze estive, per 15 giorni (e nel limite massimo di modifica di 21 giorni) anche non consecutivi in periodo o periodi da comunicare all'altro genitore previo avviso da inviarsi entro la data del 16/06 di ogni anno.
Nel caso in cui i genitori possano godere delle ferie nello stesso periodo i figli trascorreranno sette giorni con la madre e sette con il padre.
Tutte le spese concernenti il periodo di vacanza saranno a carico del genitore collocatario.
9) In armonia con quanto disposto dal nuovo art.155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10) L'attribuzione di un assegno di mantenimento a carico del Sig. Parte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento a favore dei figli. Tale importo, dovrà essere versato al seguente IBAN
[...] intrattenuto presso la Banca Nazione del Lavoro S.p.a.
(Filiale di Limbiate n. 33260 – Via Trento n. 11) intestato alla Sig.ra entro il Parte_2 giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat, come per legge.
Si specifica che l'assegno unico a favore dei figli verrà corrisposto integralmente a favore della Sig.ra come anche le detrazioni di natura fiscale nonché qualsivoglia Parte_2 beneficio di natura fiscale/tributaria disposta a favore della prole.
11) Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby- sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
12) Porsi, inoltre, a carico del sig. il cinquanta per cento delle spese Pt_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi previa presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni dieci dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo paragrafo si rinvia a quanto disposto dal protocollo e/o schema in uso della Corte d'Appello di NO sulle spese straordinarie.
8) Il Sig. si impegna a trasferire, ad ulteriore contributo al mantenimento, al prezzo Pt_1 di €Euro 90.000,00= (novantamilaeuro/00) l'immobile di Sua proprietà, sito in Limbiate,
Via Corelli Arcangelo 17, dati catastali appartamento foglio 9, mappale 375, sub 58, rendita catastale euro 278,89 e box foglio 9, mappale 375, sub 89, rendita catastale euro
55,78 in favore della moglie a condizione che ella provveda ad ottenere contratto di mutuo intestato alla medesima, così da poter liberare costui dal mutuo oggi in essere;
qualora l'istituto di credito si determinasse a non concedere mutuo per qualsivoglia motivo, le parti concordano che il trasferimento dell'immobile di cui trattasi interverrà attraverso il pagamento da parte della sig.ra ella somma mensile di Euro 400,00 sino Parte_3 al saldo dell'importo concordato di Euro 90.000,00=(novantamilaeuro/00).
Le parti dichiarano di volersi avvalere, in sede notarile, delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74; le parti dichiarano altresì che tutte le spese riconducibili all'atto notarile, ivi compresi gli onorari, saranno a carico della parte acquirente.
Si specifica che il trasferimento della proprietà è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi nonché per la determinazione dei rapporti tra coniugi e dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le parti dichiarano che i beni costituenti l'arredo, i complementi di arredo, le suppellettili e tutti gli accessori inerenti all'immobile di cui al punto precedente restano definitivamente attribuiti in proprietà alla moglie.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6
c.12 L.1/12/70 n.898).
14) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione dei figli.
15) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
16) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di apportare eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155 – ter c.c., e art.710 e 711,
5° comma, del c.p.c..
- le parti si sono accordate sul rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti e/o a quelle successive e, a tal fine, danno atto che all'atto del deposito telematico delle note di precisazione delle conclusioni congiunte nonché nelle rispettive costituzioni delle parti delle parti nel presente procedimento sono già state acquisite agli atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi delle parti con espresso esonero al deposito alla documentazione ex art. 473 c.p.c..; - le parti dichiarano espressamente e confermano di non volersi riconciliare e di confermare l'intenzione di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- le parti dichiarano espressamente di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di divorzio ovvero di scioglimento del matrimonio civile dei coniugi pronunciata dal
Tribunale Ordinario di NO nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso l'emananda sentenza.
- i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
- le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma sopra citata, riportandosi alla documentazione prodotta all'atto delle rispettive costituzioni nel presente giudizio nonché alla documentazione prodotto in data 30 ottobre 2024 all'atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni congiunte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
- Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
- Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
- Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO in data 01.09.2006 tra e a Parte_1 Controparte_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza con apposita dichiarazione;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di NO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in NO, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Codice Fiscale CodiceFiscale_1 residente in [...] VIA CORELLI ARCANGELO N. 17, con l'Avv. Pietro Porciani del Foro di NO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Codice Fiscale CodiceFiscale_2 residente in [...] VIA CORELLI ARCANGELO N. 17 con l'Avv. Rita Di Donna del Foro di Roma presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di NO in data 01/09/2006
(Atto n. 1464, Reg. 01, parte 1, serie A, anno 2006)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nato a [...] l'[...], Persona_1 C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e, (C.F. ) Persona_2 C.F._4 nata a [...] l'[...], entrambi cittadini italiani;
FATTO
- i coniugi risultano aver contratto matrimonio, con effetti civili, nel Comune di NO in data
01/09/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (MI) al numero 1464,
Registro 01, Parte 1, Anno 2006;
- con dichiarazione del 21/11/2008 rilasciata a rogito del Notaio, Dott. al repertorio Persona_3
n. 237252/26718 le parti convenivano – ai sensi dell'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - che i loro rapporti patrimoniali sarebbero stati regolati dalla legge italiana ed, in secondo luogo, di voler scegliere per i propri rapporti patrimoniali il regime della separazione dei beni di cui all'articolo 162 del Codice Civile;
- dall'unione sono nati in NO (MI) i figli (Codice Fiscale ) Per_1 CodiceFiscale_5
l'11/10/2006 e (Codice Fiscale ) l'11/06/2012; Per_2 CodiceFiscale_6
- le parti hanno provveduto alla separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale di NO
n. 2000/2024 pubbl. il 26/02/2024, passata in giudicato relativa al procedimento di separazione consensuale RG n. 37243/2023;
FATTO
I coniugi sopra indicati, note di precisazione delle conclusioni congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data 30 ottobre 2024 – previo mutamento del rito effettuato con provvedimento del 4 novembre 2024 a firma del Giudice Designato, nella persona della Dott.ssa Susanna Terni - hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di NO in data
01/09/2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (MI) al numero
1464, Registro 01, Parte 1, Anno 2006;
- ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Dichiarare che sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e che le parti non si sono riconciliate e che non è stata altresì ricostituita l'unione materiale e spirituale delle parti.
2) Assegnare la casa coniugale sita in LIMBIATE (MB) VIA CORELLI ARCANGELO
N. 17 alla moglie che vi abiterà con i figli.
3) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con elezione stabile del domicilio presso la madre in LIMBIATE (MB) VIA CORELLI
ARCANGELO N. 17.
4) Il padre terrà con sé i figli ogni martedì e venerdì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente riaccompagnandoli a scuola, previo rispetto delle esigenze di vita, scolastiche e sportive dei figli, nonché delle esigenze lavorative dei coniugi;
diversamente, in caso di non pernottamento, li riaccompagnerà alle ore 21.00/22.00 (periodo estivo) mentre alle ore 19.00/20.00 (periodo invernale)presso la casa coniugale;
il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera allorquando li accompagnerà presso la madre alle ore 21.00/22.00 (periodo estivo) mentre alle ore
19.00/20.00 (periodo invernale).
5) I suddetti accordi potranno essere diversamente modulati a seconda delle esigenze dei coniugi previo avviso almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli.
Pertanto, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nonché con gli impegni di lavoro dei coniugi;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza come di seguito specificato.
6) Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, una settimana dal termine delle lezioni scolastiche al giorno 30 dicembre e una settimana dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche. Seguendo il criterio dell'alternanza le prossime festività Natalizie (dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre 2023 alle ore 19,00) i figli staranno con la madre mentre, le restanti festività
(dal 31 dicembre 2023 alla ripresa delle lezioni scolastiche) le trascorreranno con il padre.
Inoltre, i coniugi si concedono reciprocamente la possibilità di essere presenti durante le ricorrenze del 24 e del 25; in caso di mancato accordo in tal senso i figli trascorreranno il
24 con uno e il 25 con l'altro genitore ad anni alterni.
7) Durante le festività pasquali: il primo anno, a far data dell'emissione della sentenza di separazione, passeranno la Pasqua con la madre e ET con il padre mentre, l'anno seguente, il contrario. Gli anni successivi si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i coniugi.
8) I figli trascorreranno con il padre le vacanze estive, per 15 giorni (e nel limite massimo di modifica di 21 giorni) anche non consecutivi in periodo o periodi da comunicare all'altro genitore previo avviso da inviarsi entro la data del 16/06 di ogni anno.
Nel caso in cui i genitori possano godere delle ferie nello stesso periodo i figli trascorreranno sette giorni con la madre e sette con il padre.
Tutte le spese concernenti il periodo di vacanza saranno a carico del genitore collocatario.
9) In armonia con quanto disposto dal nuovo art.155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10) L'attribuzione di un assegno di mantenimento a carico del Sig. Parte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento a favore dei figli. Tale importo, dovrà essere versato al seguente IBAN
[...] intrattenuto presso la Banca Nazione del Lavoro S.p.a.
(Filiale di Limbiate n. 33260 – Via Trento n. 11) intestato alla Sig.ra entro il Parte_2 giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat, come per legge.
Si specifica che l'assegno unico a favore dei figli verrà corrisposto integralmente a favore della Sig.ra come anche le detrazioni di natura fiscale nonché qualsivoglia Parte_2 beneficio di natura fiscale/tributaria disposta a favore della prole.
11) Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby- sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
12) Porsi, inoltre, a carico del sig. il cinquanta per cento delle spese Pt_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi previa presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni dieci dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo paragrafo si rinvia a quanto disposto dal protocollo e/o schema in uso della Corte d'Appello di NO sulle spese straordinarie.
8) Il Sig. si impegna a trasferire, ad ulteriore contributo al mantenimento, al prezzo Pt_1 di €Euro 90.000,00= (novantamilaeuro/00) l'immobile di Sua proprietà, sito in Limbiate,
Via Corelli Arcangelo 17, dati catastali appartamento foglio 9, mappale 375, sub 58, rendita catastale euro 278,89 e box foglio 9, mappale 375, sub 89, rendita catastale euro
55,78 in favore della moglie a condizione che ella provveda ad ottenere contratto di mutuo intestato alla medesima, così da poter liberare costui dal mutuo oggi in essere;
qualora l'istituto di credito si determinasse a non concedere mutuo per qualsivoglia motivo, le parti concordano che il trasferimento dell'immobile di cui trattasi interverrà attraverso il pagamento da parte della sig.ra ella somma mensile di Euro 400,00 sino Parte_3 al saldo dell'importo concordato di Euro 90.000,00=(novantamilaeuro/00).
Le parti dichiarano di volersi avvalere, in sede notarile, delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74; le parti dichiarano altresì che tutte le spese riconducibili all'atto notarile, ivi compresi gli onorari, saranno a carico della parte acquirente.
Si specifica che il trasferimento della proprietà è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi nonché per la determinazione dei rapporti tra coniugi e dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le parti dichiarano che i beni costituenti l'arredo, i complementi di arredo, le suppellettili e tutti gli accessori inerenti all'immobile di cui al punto precedente restano definitivamente attribuiti in proprietà alla moglie.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6
c.12 L.1/12/70 n.898).
14) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione dei figli.
15) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
16) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di apportare eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155 – ter c.c., e art.710 e 711,
5° comma, del c.p.c..
- le parti si sono accordate sul rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti e/o a quelle successive e, a tal fine, danno atto che all'atto del deposito telematico delle note di precisazione delle conclusioni congiunte nonché nelle rispettive costituzioni delle parti delle parti nel presente procedimento sono già state acquisite agli atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi delle parti con espresso esonero al deposito alla documentazione ex art. 473 c.p.c..; - le parti dichiarano espressamente e confermano di non volersi riconciliare e di confermare l'intenzione di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- le parti dichiarano espressamente di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di divorzio ovvero di scioglimento del matrimonio civile dei coniugi pronunciata dal
Tribunale Ordinario di NO nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso l'emananda sentenza.
- i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
- le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma sopra citata, riportandosi alla documentazione prodotta all'atto delle rispettive costituzioni nel presente giudizio nonché alla documentazione prodotto in data 30 ottobre 2024 all'atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni congiunte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
- Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
- Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
- Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO in data 01.09.2006 tra e a Parte_1 Controparte_2 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza con apposita dichiarazione;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di NO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in NO, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG