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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1032/2020 R.G.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Gianfranco Grasso, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1032/2020 R.G., promossa da
(c.f. , rappresento e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Andrè, attore contro
(p.iva ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Grasso;
convenuta avente per oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 marzo 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento di € 8.000,00, di cui € 6.500,00 a titolo di CP_1 indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 8 aprile 2018 in forza del contratto di assicurazione polizza n. 266802838 e € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno morale.
L'attore, in particolare, ha esposto: a) di aver stipulato, in data 15 febbraio 2018, con la compagnia assicurativa convenuta la suddetta polizza “incendio e furto” per l'autovettura
Tg. DW546GD; b) che in data 8 aprile 2018, alle ore 11.15 circa, Controparte_2 il veicolo era stato parcheggiato dal figlio presso l'abitazione della propria fidanzata in CP_3
Messina, c. da Citola n. 10 e che, a seguito del suono dell'allarme, quest'ultimo si era accorto che il mezzo non era più al punto dove era stato parcheggiato e che era finito in una scarpata;
c) di aver appreso che l'automobile era stata oggetto di tentato furto e di aver immediatamente sporto denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Messina e successivamente comunicato il sinistro alla compagnia assicuratrice e inoltrato richiesta di indennizzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata per non aver fornito prova che i danni lamentati siano stati diretta conseguenza di un tentato furto subito nell'aprile 2018.
L'attore, in particolare, ha allegato che l'evento assicurato (furto) possa ritenersi provato dalla circostanza che, recuperato il veicolo, “veniva poi rilevato che lo sportello lato guida della vettura era stato sforzato, in particolare il finestrino era parzialmente abbassato” e che “ciò faceva intendere che ignoti avessero tentato di rubare la vettura (…) sforzando la portiera”, deducendo che il tentativo di furto da parte degli ignoti non riusciva “poiché spaventati dal sistema d'allarme attivato oppure maldestri a far partire l'auto” e che quest'ultima “abbandonata senza alcun freno
o marcia inserita, a causa della pendenza della strada, si muoveva e andava a finire in una scarpata, capovolgendosi e subendo danni notevoli alla carrozzeria” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Ebbene, l'attore non ha fornito prova di quanto allegato, nonostante la specifica contestazione sul punto svolta dalla società convenuta sia in via stragiudiziale (v. lettera del 10/05/2018: “dall'esito degli accertamenti non è possibile formulare un'offerta di risarcimento perché sul veicolo in garanzia non sono stati riscontrati danni da tentato furto”), che nell'ambito dell'odierno procedimento (v. pag. 2 della comparsa di costituzione: “In ordine all'an debeatur nella fattispecie in esame manca la prova che si sia trattato effettivamente di un tentativo di furto e che, quindi, i danni indiretti sulla vettura, conseguenti alla normale circolazione del veicolo, siano derivati dal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
“presunto” iniziale tentativo di furto (…) Dalla relazione redatta dalla S.I.P.L.A., Servizi
Investigativi Peritali Liquidativi Assicurativi, di (all.sub. 2) e dalla allegata Persona_1 risposta del Corpo di Polizia Municipale di Messina (all. sub.3) si evince chiaramente che nessun rapporto di incidente né relazione di servizio risulta agli atti della Sezione Infortunistica di
Messina. Da accertamento eseguito sulle schede della C.O., nella data e nella località indicata
(n.d.r.: 8/4/2018 in C.da Citola n.10) non vi è stata alcuna richiesta di intervento per sinistro stradale”).
Va, in primo luogo, osservato che, a fini della richiesta prova, non è sufficiente la sola denuncia presentata all'autorità giudiziaria.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, in tema di assicurazione contro i danni “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n. 32637, che richiama l'orientamento già assunto da Cassazione civile sez. III, 10/02/2003, n. 1935, per la quale
“non possono essere considerati assistiti da presunzione di credibilità, ai sensi degli artt. 2727 e
2729 C.c., i fatti delittuosi denunciati in sede penale, ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato”; conf. Cassazione civile sez. III, 18/03/2025, n. 7216).
La prova dell'evento furto non può, pertanto, trarsi dalla mera denuncia, se si considera che, a seguito degli accertamenti svolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha formulato richiesta di archiviazione.
L'attore non ha, altresì, fornito prova testimoniale del furto.
Deve, infatti, darsi atto che la prova testimoniale richiesta dall'attore è stata ammessa con provvedimento del 25 giugno 2024, ma che la parte è decaduta dalla medesima per l'omessa intimazione a comparire dei testimone all'udienza del 12 novembre 2024 (espressamente eccepita dall'odierna convenuta) e considerato che la parte non ha giustificato tale omissione, non essendo comparso (senza indicare giustificati motivi) alle successive udienze del 13 maggio 2025 e del 22 maggio 2025 (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/05/2024, n. 12110, per la quale “in tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 cod. proc. civ. (che dispone
l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”).
La mancanza di prova, per le ragioni indicate, del verificarsi dell'evento previsto dalla polizza cui è ricollegato il pagamento dell'indennizzo pattuito, e quindi del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, impone il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda svolta da di condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 negligenza e mala gestio della compagnia assicurativa per non aver correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali.
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'attore deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 1032/2020 R.G., così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1032/2020 R.G.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Gianfranco Grasso, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1032/2020 R.G., promossa da
(c.f. , rappresento e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Andrè, attore contro
(p.iva ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Grasso;
convenuta avente per oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 marzo 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento di € 8.000,00, di cui € 6.500,00 a titolo di CP_1 indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 8 aprile 2018 in forza del contratto di assicurazione polizza n. 266802838 e € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno morale.
L'attore, in particolare, ha esposto: a) di aver stipulato, in data 15 febbraio 2018, con la compagnia assicurativa convenuta la suddetta polizza “incendio e furto” per l'autovettura
Tg. DW546GD; b) che in data 8 aprile 2018, alle ore 11.15 circa, Controparte_2 il veicolo era stato parcheggiato dal figlio presso l'abitazione della propria fidanzata in CP_3
Messina, c. da Citola n. 10 e che, a seguito del suono dell'allarme, quest'ultimo si era accorto che il mezzo non era più al punto dove era stato parcheggiato e che era finito in una scarpata;
c) di aver appreso che l'automobile era stata oggetto di tentato furto e di aver immediatamente sporto denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Messina e successivamente comunicato il sinistro alla compagnia assicuratrice e inoltrato richiesta di indennizzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata per non aver fornito prova che i danni lamentati siano stati diretta conseguenza di un tentato furto subito nell'aprile 2018.
L'attore, in particolare, ha allegato che l'evento assicurato (furto) possa ritenersi provato dalla circostanza che, recuperato il veicolo, “veniva poi rilevato che lo sportello lato guida della vettura era stato sforzato, in particolare il finestrino era parzialmente abbassato” e che “ciò faceva intendere che ignoti avessero tentato di rubare la vettura (…) sforzando la portiera”, deducendo che il tentativo di furto da parte degli ignoti non riusciva “poiché spaventati dal sistema d'allarme attivato oppure maldestri a far partire l'auto” e che quest'ultima “abbandonata senza alcun freno
o marcia inserita, a causa della pendenza della strada, si muoveva e andava a finire in una scarpata, capovolgendosi e subendo danni notevoli alla carrozzeria” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Ebbene, l'attore non ha fornito prova di quanto allegato, nonostante la specifica contestazione sul punto svolta dalla società convenuta sia in via stragiudiziale (v. lettera del 10/05/2018: “dall'esito degli accertamenti non è possibile formulare un'offerta di risarcimento perché sul veicolo in garanzia non sono stati riscontrati danni da tentato furto”), che nell'ambito dell'odierno procedimento (v. pag. 2 della comparsa di costituzione: “In ordine all'an debeatur nella fattispecie in esame manca la prova che si sia trattato effettivamente di un tentativo di furto e che, quindi, i danni indiretti sulla vettura, conseguenti alla normale circolazione del veicolo, siano derivati dal TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
“presunto” iniziale tentativo di furto (…) Dalla relazione redatta dalla S.I.P.L.A., Servizi
Investigativi Peritali Liquidativi Assicurativi, di (all.sub. 2) e dalla allegata Persona_1 risposta del Corpo di Polizia Municipale di Messina (all. sub.3) si evince chiaramente che nessun rapporto di incidente né relazione di servizio risulta agli atti della Sezione Infortunistica di
Messina. Da accertamento eseguito sulle schede della C.O., nella data e nella località indicata
(n.d.r.: 8/4/2018 in C.da Citola n.10) non vi è stata alcuna richiesta di intervento per sinistro stradale”).
Va, in primo luogo, osservato che, a fini della richiesta prova, non è sufficiente la sola denuncia presentata all'autorità giudiziaria.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, in tema di assicurazione contro i danni “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n. 32637, che richiama l'orientamento già assunto da Cassazione civile sez. III, 10/02/2003, n. 1935, per la quale
“non possono essere considerati assistiti da presunzione di credibilità, ai sensi degli artt. 2727 e
2729 C.c., i fatti delittuosi denunciati in sede penale, ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato”; conf. Cassazione civile sez. III, 18/03/2025, n. 7216).
La prova dell'evento furto non può, pertanto, trarsi dalla mera denuncia, se si considera che, a seguito degli accertamenti svolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha formulato richiesta di archiviazione.
L'attore non ha, altresì, fornito prova testimoniale del furto.
Deve, infatti, darsi atto che la prova testimoniale richiesta dall'attore è stata ammessa con provvedimento del 25 giugno 2024, ma che la parte è decaduta dalla medesima per l'omessa intimazione a comparire dei testimone all'udienza del 12 novembre 2024 (espressamente eccepita dall'odierna convenuta) e considerato che la parte non ha giustificato tale omissione, non essendo comparso (senza indicare giustificati motivi) alle successive udienze del 13 maggio 2025 e del 22 maggio 2025 (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/05/2024, n. 12110, per la quale “in tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 cod. proc. civ. (che dispone
l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”).
La mancanza di prova, per le ragioni indicate, del verificarsi dell'evento previsto dalla polizza cui è ricollegato il pagamento dell'indennizzo pattuito, e quindi del fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, impone il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda svolta da di condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 negligenza e mala gestio della compagnia assicurativa per non aver correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali.
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'attore deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 1032/2020 R.G., così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli