CA
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
50343-1/2024
La Corte, così composta dai Magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G 50343 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Roma n° 110, presso lo studio del procuratore, avv.
Anna SCIFONI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] ( ) e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n°357, presso lo studio del procuratore, avv. Eugenio TRISTANO, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano MANCINI e dall'avv.
Luca TORREGROSSA per delega in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: istanza di sospensiva del decreto n° 978/2024 del Tribunale di Velletri, emesso il 7 febbraio 2024, pubblicato il 9 febbraio 2024 1 PREMESSO CHE il Tribunale di Velletri, con decreto n° 978/2024 emesso il 7 febbraio 2024, ha affidato la minore (nata a [...] il [...]) al Servizio sociale di Latina, Per_1
collocandola presso il padre e regolamentando il diritto di visita materno;
ha onerato di corrispondere ad la somma mensile di euro Parte_1 Controparte_1
500,00 quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha condannato al risarcimento del danno nei confronti Parte_1
della figlia, determinandolo in 50,00 euro per ogni giorno di illecita permanenza della stessa a Trento e ha incaricato il Servizio sociale di Latina di monitorare il nucleo familiare e di trasmettere una dettagliata relazione semestrale al Giudice Tutelare;
con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 ha proposto reclamo in Parte_1
ordine alle questioni economiche, ritenute inadeguate per eccesso alla stregua delle risorse in concreto nella sua disponibilità, oltre che in relazione alla condanna al risarcimento del danno;
con distinta istanza depositata il 23 aprile 2024 ha chiesto sospendersi Parte_1
l'efficacia esecutiva del decreto n° 978/2024 del Tribunale di Velletri, emesso il 7 febbraio
2024, pubblicato il 9 febbraio 2024; con decreto emesso il 7 maggio 2024, depositato il 12 maggio 2024, la Corte ha fissato al
17 ottobre 2024 l'udienza di comparizione delle parti;
ha assegnato termini per la notifica dell'istanza alla controparte e fissato i termini per la costituzione di quest'ultima; con istanza depositata il 19 giugno 2024 ha chiesto che, in via Parte_1
provvisoria e urgente, fosse disposto il collocamento di presso di sé; Per_1
con comparsa depositata il 17 ottobre 2024 si è costituito che ha Controparte_1
contestato le avverse istanze, di cui ha chiesto il rigetto;
con decreto emesso il 4 novembre 2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2025 per la notifica al Curatore speciale;
con comparsa depositata il 3 febbraio 2025 si è costituito il Curatore speciale che ha contestato il fondamento delle istanze nel merito e ne ha chiesto il rigetto;
2 il Procuratore Generale, con nota del 3 ottobre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza di sospensione;
all'udienza del 6 marzo 2025, sostituita con trattazione scritta, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
MOTIVI DELLA DECISIONE osservato che, come noto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. < il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti …>>; che in virtù di quanto previsto dal citato art. 283 c.p.c. incombe sulla reclamante – la cui impugnazione deve essere innanzitutto finalizzata alla correzione dei vizi denunciati, sulla base della effettiva possibilità di riforma dell'impugnato provvedimento - l'onere di formulare ogni e qualsiasi considerazione, concreta e oggettiva, in ordine alla sussistenza non solo del requisito del fumus boni iuris ma anche del requisito del periculum in mora che, come noto, non può essere ravvisato nella mera fisiologica produzione degli effetti propri dell'esecuzione della sentenza impugnata, ma deve consistere in un quid pluris che deve essere non solo allegato ma anche provato;
rilevato che nella fattispecie in esame e salva ogni più approfondita valutazione in sede di decisione definitiva, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato non può trovare accoglimento, considerato che la reclamante, relativamente al periculum, ha dedotto esclusivamente osservazioni generiche né risultano provati elementi nuovi sopravvenuti, non valutati dal Tribunale;
ritenuto che
, nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, deve altresì tenersi conto da una parte della situazione reddituale dell'obbligato e dall'altra dell'imprescindibile diritto della minore al mantenimento in misura adeguata al pregresso tenore di vita del nucleo familiare e alle esigenze di ciascun beneficiario;
3 sottolineato infine che l'udienza per la decisione del merito è al momento fissata al 10 luglio 2025; che pertanto l'istanza va respinta;
che la liquidazione delle spese del presente grado va riservata alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
LA CORTE visto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato proposta da
; Parte_1
riserva al merito la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
4
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
50343-1/2024
La Corte, così composta dai Magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G 50343 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Roma n° 110, presso lo studio del procuratore, avv.
Anna SCIFONI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] ( ) e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n°357, presso lo studio del procuratore, avv. Eugenio TRISTANO, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano MANCINI e dall'avv.
Luca TORREGROSSA per delega in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: istanza di sospensiva del decreto n° 978/2024 del Tribunale di Velletri, emesso il 7 febbraio 2024, pubblicato il 9 febbraio 2024 1 PREMESSO CHE il Tribunale di Velletri, con decreto n° 978/2024 emesso il 7 febbraio 2024, ha affidato la minore (nata a [...] il [...]) al Servizio sociale di Latina, Per_1
collocandola presso il padre e regolamentando il diritto di visita materno;
ha onerato di corrispondere ad la somma mensile di euro Parte_1 Controparte_1
500,00 quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha condannato al risarcimento del danno nei confronti Parte_1
della figlia, determinandolo in 50,00 euro per ogni giorno di illecita permanenza della stessa a Trento e ha incaricato il Servizio sociale di Latina di monitorare il nucleo familiare e di trasmettere una dettagliata relazione semestrale al Giudice Tutelare;
con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 ha proposto reclamo in Parte_1
ordine alle questioni economiche, ritenute inadeguate per eccesso alla stregua delle risorse in concreto nella sua disponibilità, oltre che in relazione alla condanna al risarcimento del danno;
con distinta istanza depositata il 23 aprile 2024 ha chiesto sospendersi Parte_1
l'efficacia esecutiva del decreto n° 978/2024 del Tribunale di Velletri, emesso il 7 febbraio
2024, pubblicato il 9 febbraio 2024; con decreto emesso il 7 maggio 2024, depositato il 12 maggio 2024, la Corte ha fissato al
17 ottobre 2024 l'udienza di comparizione delle parti;
ha assegnato termini per la notifica dell'istanza alla controparte e fissato i termini per la costituzione di quest'ultima; con istanza depositata il 19 giugno 2024 ha chiesto che, in via Parte_1
provvisoria e urgente, fosse disposto il collocamento di presso di sé; Per_1
con comparsa depositata il 17 ottobre 2024 si è costituito che ha Controparte_1
contestato le avverse istanze, di cui ha chiesto il rigetto;
con decreto emesso il 4 novembre 2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2025 per la notifica al Curatore speciale;
con comparsa depositata il 3 febbraio 2025 si è costituito il Curatore speciale che ha contestato il fondamento delle istanze nel merito e ne ha chiesto il rigetto;
2 il Procuratore Generale, con nota del 3 ottobre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza di sospensione;
all'udienza del 6 marzo 2025, sostituita con trattazione scritta, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
MOTIVI DELLA DECISIONE osservato che, come noto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. < il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti …>>; che in virtù di quanto previsto dal citato art. 283 c.p.c. incombe sulla reclamante – la cui impugnazione deve essere innanzitutto finalizzata alla correzione dei vizi denunciati, sulla base della effettiva possibilità di riforma dell'impugnato provvedimento - l'onere di formulare ogni e qualsiasi considerazione, concreta e oggettiva, in ordine alla sussistenza non solo del requisito del fumus boni iuris ma anche del requisito del periculum in mora che, come noto, non può essere ravvisato nella mera fisiologica produzione degli effetti propri dell'esecuzione della sentenza impugnata, ma deve consistere in un quid pluris che deve essere non solo allegato ma anche provato;
rilevato che nella fattispecie in esame e salva ogni più approfondita valutazione in sede di decisione definitiva, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato non può trovare accoglimento, considerato che la reclamante, relativamente al periculum, ha dedotto esclusivamente osservazioni generiche né risultano provati elementi nuovi sopravvenuti, non valutati dal Tribunale;
ritenuto che
, nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, deve altresì tenersi conto da una parte della situazione reddituale dell'obbligato e dall'altra dell'imprescindibile diritto della minore al mantenimento in misura adeguata al pregresso tenore di vita del nucleo familiare e alle esigenze di ciascun beneficiario;
3 sottolineato infine che l'udienza per la decisione del merito è al momento fissata al 10 luglio 2025; che pertanto l'istanza va respinta;
che la liquidazione delle spese del presente grado va riservata alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
LA CORTE visto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato proposta da
; Parte_1
riserva al merito la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
4