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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio
(rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
A sostegno della domanda deduceva che: Per_ che dal matrimonio era nato un figlio: , nato il [...]; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale;
che il giudizio di separazione consensuale era stato definito con sentenza del 19/01/2023; che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica e, all'udienza del
23/09/2025, ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza, considerato che il figlio della coppia nelle more era divenuto maggiorenne, il difensore concludeva solamente per la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Il giudice relatore, pertanto, emanava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di
€ 350,00, da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie.”
[...]
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi definita con sentenza n. 1136 del 30.01.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte, pertanto, le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, il Collegio osserva che il Tribunale può solamente prendere atto degli obblighi spontaneamente assunti dal ricorrente pur in assenza di domande formulate dalla resistente, rimasta contumace.
Stante la mancata opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1
a Napoli il 02/05/1983 e nata a [...], il 23/07/1986, in [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 39, parte II, S. A, SEZ. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di
€ 350,00, da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152-septies disp. att. c.c.;
• dichiara non ripetibili le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio
(rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
A sostegno della domanda deduceva che: Per_ che dal matrimonio era nato un figlio: , nato il [...]; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale;
che il giudizio di separazione consensuale era stato definito con sentenza del 19/01/2023; che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica e, all'udienza del
23/09/2025, ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza, considerato che il figlio della coppia nelle more era divenuto maggiorenne, il difensore concludeva solamente per la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Il giudice relatore, pertanto, emanava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di
€ 350,00, da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie.”
[...]
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi definita con sentenza n. 1136 del 30.01.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte, pertanto, le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, il Collegio osserva che il Tribunale può solamente prendere atto degli obblighi spontaneamente assunti dal ricorrente pur in assenza di domande formulate dalla resistente, rimasta contumace.
Stante la mancata opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1
a Napoli il 02/05/1983 e nata a [...], il 23/07/1986, in [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 39, parte II, S. A, SEZ. J, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di
€ 350,00, da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152-septies disp. att. c.c.;
• dichiara non ripetibili le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino