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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 8578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 8578/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 8/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/12/2023 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MARTINA PINNA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AN RI UA ER (CE) in data 15/07/1999 e che dalla loro unione sono nati (il 16.11.1998), (il 28.01.2000) e Per_1 Per_2
(il 06.08.2002); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
12/07/1975 a AN RI UA ER (CE);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RI UA ER (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 75, parte II, serie A, anno 1999;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN RI C.V. nella camera di consiglio dell'11.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 8578/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 8/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/12/2023 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MARTINA PINNA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AN RI UA ER (CE) in data 15/07/1999 e che dalla loro unione sono nati (il 16.11.1998), (il 28.01.2000) e Per_1 Per_2
(il 06.08.2002); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
12/07/1975 a AN RI UA ER (CE);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RI UA ER (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 75, parte II, serie A, anno 1999;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN RI C.V. nella camera di consiglio dell'11.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio