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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2585/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
, c.f. , Parte_5 C.F._5
, c.f. , Parte_6 C.F._6
, c.f. , Parte_7 C.F._7
, c.f. , Parte_8 C.F._8
, c.f. , Parte_9 C.F._9
, c.f. , Parte_10 C.F._10 ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Tommasini ed Enrico Vinci;
CONTRO
c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pino;
CP_1 P.IVA_1
c.f. resistente rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Rosa Pino;
c.f. resistente rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pino;
Controparte_3 P.IVA_3
, c.f. Controparte_4 P.IVA_4 resistente rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 giugno 2021 i ricorrenti in epigrafe indicati ricostruivano, in premessa, la successione di eventi che avevano riguardato il servizio di collegamenti sullo stretto di Messina. In
1 particolare: con decreto n. 138T del 31 ottobre 2000, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione aveva rilasciato la concessione gestoria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in favore di Ferrovie dello Stato-
Società di Trasporti e Servizi per Azioni;
nel luglio del 2001 veniva costituita apposita società, la
[...]
per la gestione di tale concessione;
il servizio trasporto veloce passeggeri Controparte_2 veniva garantito dapprima dal e, successivamente, dalla neocostituita Controparte_5 società costituita per scissione di ramo d'azienda dalla a seguito dell'entrata in Controparte_3 CP_6 vigore dell'art. 47 comma 11 bis del D.L. n. 50/2017 (conv. in l. 96/2017), veniva costituita la CP_1
per scissione parziale di ramo d'azienda di al fine di assicurare la continuità
[...] Controparte_3 ferroviaria nello Stretto di Messina del trasporto passeggeri con l'utilizzo di mezzi navali veloci.
Riferivano che, con la costituzione di era stata trasferita parte del personale dipendente da CP_1
a tra cui essi ricorrenti dall'01.05.2019, con applicazione nei loro confronti, in assenza CP_3 CP_1 di accordo sindacale, del CCNL industria armatoriale (Confitarma). Specificavano che le Pt_11 avevano richiesto invano l'applicazione del CCNL mobilità area contrattuale attività ferroviaria anche per i dipendenti trasferiti.
Rivendicavano il proprio diritto all'applicazione del CCNL Area Ferroviaria in luogo di quello
Confitarma, tenuto conto del fatto che svolgevano la medesima attività lavorativa di collegamento Cont ferroviario dei colleghi di come evincibile anche dall'oggetto sociale della Evidenziavano CP_1
l'irragionevole e discriminatoria applicazione di un contratto che prevedeva un trattamento economico e normativo deteriore rispetto a quello ferroviario.
Concludevano chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a vedere regolato il proprio rapporto lavorativo con applicazione del CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie in sostituzione del CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale (Confitarma) e, per l'effetto, dichiarato il proprio diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL invocato;
conseguentemente, che venissero condannate le parti convenute, ciascuna per le proprie competenze, a corrispondere loro le differenze retributive nella misura accertata in corso di causa nonché a versare i maggiori contributi previdenziali presso i competenti Enti, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
L' costituitosi con memoria del 14.12.2021, concludeva per la condanna delle società convenute CP_4 al pagamento degli eventuali contributi e oneri accessori risultanti dovuti. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.12.2021. Per quanto concerne la CP_1 ricostruzione dei fatti, specificava che, con la cessione del ramo d'azienda, per i dipendenti transitati dal a quest'ultima aveva applicato lo stesso contratto collettivo già applicato da CP_3 CP_1 CP_3
e il medesimo sistema tabellare ed anzi, di fatto, aveva applicato il sistema tabellare più favorevole CP_1 per le navi di stazza superiore a 151 tonnellate, previsto per il personale della società cedente invece di quello relativo ai mezzi navali veloci a disposizione della cessionaria. Precisava che l'applicazione al
2 personale trasferito del CCNL settore privato industria armatoriale era stato regolarmente comunicato in sede di informativa sindacale e che comunque era necessitato dall'appartenenza di a CP_1
Confitarma. Esponeva altresì che era stata lasciata la facoltà ai lavoratori di optare per la permanenza in CP_ dietro formulazione di espressa rinuncia al trasferimento e che, nei primi mesi del 2019, CP_3
[... aveva indetto una manifestazione di interesse per la mobilità intersocietaria per determinate posizioni di marittimi presso rivolta al personale in CRL o iscritto al turno particolare appartenente a CP_1
che poteva aderirvi spontaneamente. CP_3
Evidenziava che tutto il personale trasferito era stato reso edotto dell'applicazione nei propri confronti del CCNL Confitarma, il medesimo già agli stessi applicato in sia in occasione del CP_3 trasferimento che della sottoscrizione dei contratti di lavoro.
Assumeva che il CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie trovava applicazione nei Cont confronti dei marittimi dipendenti da che operavano sulle navi ferroviarie che garantivano la continuità territoriale a mezzo treno mediante navi tutte di stazza lorda superiore a 3000 TSL, dotate di Cont quattro binari, e che svolgessero servizi diversi in quanto, pur avendo entrambi ad oggetto CP_1 la continuità territoriale: l'una si occupava del trasporto delle carrozze ferroviarie e dei relativi passeggeri nonché dei carri merci, mentre l'altra svolgeva attività di traghettamento di passeggeri.
Affermava che la cessione del ramo d'azienda da a era avvenuta nel rispetto della CP_3 CP_1 relativa normativa ex art. 47 l. 428/1990 e 2112 c.c., con la conseguente applicazione ai lavoratori del
CCNL Confitarma.
Deduceva che il CCNL applicabile dovesse essere determinato sulla base di criteri di cui all'art. 2112 c.c. Cont e non sulla base dell'oggetto sociale o dell'attività svolta ex art. 2070 c.c. Ribadiva in ogni caso che e svolgessero servizi diversi, pur garantendo entrambi la continuità territoriale nello Stretto di CP_1
Messina. Aderendo peraltro a Confitarma, la società non avrebbe potuto applicare contratto CP_1 collettivo diverso da quello dell'associazione datoriale di appartenenza.
Evidenziava che non fosse stata provata né comunque vi fosse alcuna disparità di trattamento tra Cont dipendenti e applicandosi agli stessi due CCNL differenti, non vigendo peraltro un principio CP_1 di parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori. Escludeva ogni violazione dei principi di CP_ proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost., rilevando che ai dipendenti
[... fosse persino riconosciuto un trattamento migliorativo, applicandosi agli stessi il sistema tabellare previsto per le navi fra 151 e 3.000 tonnellate di stazza lorda invece di quello previsto per i mezzi veloci.
Concludeva instando per l'integrale rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.12.2021, riproponendo le CP_7 medesime difese, eccezioni e domande formulate da spiegando tuttavia eccezione pregiudiziale CP_1 di difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che tra le parti non sussisteva alcun rapporto di lavoro
3 e che essa società concludente era estranea ai rapporti intercorsi fra i ricorrenti e a quelli CP_3 attuali fra i ricorrenti e e, soprattutto, non era stata parte nella cessione del ramo d'azienda fra CP_1
e CP_3 CP_1
costituitasi con memoria del 28.12.2021, riproponeva le medesime domande, difese ed Controparte_3 eccezioni articolate da e da articolando altresì eccezione di difetto di CP_1 CP_7 legittimazione passiva, stante la propria estraneità ai rapporti intercorrenti fra tutti i ricorrenti e CP_1
[...]
L'udienza del 14.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a molteplici precedenti di senso conforme di questo Tribunale (ex multis, sentenza 110/2023).
Ordine logico di trattazione impone preliminarmente di esaminare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da e da che risultano meritevole di CP_7 Controparte_3 accoglimento.
A ben vedere, infatti, i ricorrenti risultano titolari di rapporto di lavoro con la sola e CP_1 invocano l'applicazione a tale rapporto di un CCNL diverso rispetto a quello applicato. Nessuna domanda è in concreto rivolta nei confronti di chiamata in causa soltanto quale società CP_7 controllante della ai fini di un'eventuale condanna al pagamento delle differenze retributive CP_1 né, tantomeno, verso società di provenienza dei dipendenti. Controparte_3
Invero, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (Cass. 24.1.2022, n. 2014; Cass.
31.07.2017, n. 19023; Cass. 20.12.2016, n. 26346).
Non può recarsi in dubbio che i ricorrenti vantino un rapporto lavorativo con la sola e che, CP_1 in effetti, tanto quanto siano estranee agli interessi ed alle domande oggetto CP_7 Controparte_3
4 di causa, non coprendo alcun ruolo né esercitando alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori ricorrenti.
Deve dunque essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di CP_7 Controparte_3
Passando all'esame del merito della controversia, giova premettere che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 era stata rilasciata a “
[...]
e successivamente, a decorrere dall'1.7.2001, data della sua costituzione, a Controparte_8
“ , la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria Controparte_9 nazionale. aveva disposto il trasferimento ex art. 2112 c.c. del ramo di azienda avente ad oggetto il trasporto CP_6 marittimo passeggeri e veicoli tra la Calabria e la Sicilia da a CP_7 Controparte_3
Con l'accordo del 2.12.2011 ex art.47 L.428/1990 le società e e le CP_7 Controparte_3
Organizzazioni Sindacali avevano convenuto l'applicazione da parte di ai propri dipendenti CP_3 del CCNL per l'imbarco dei lavoratori marittimi sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e/o superiori a 3000 t.s.l. (in relazione alla stazza della nave) e del
CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri sottoscritti da Confitarma, associazione datoriale alla quale aveva aderito. CP_3
L'art. 47, comma 11-bis, D.L. 50/2017 successivamente aveva statuito che “Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San
Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al
Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società e fermi restando i servizi ivi Controparte_2 stabiliti”.
A seguito dell'entrata in vigore della superiore normativa, aveva disposto la costituzione della CP_6 società e la scissione parziale del ramo d'azienda di relativo alle unità navali veloci, CP_1 CP_3 in favore di che si sarebbe occupata dei servizi in concessione di collegamento territoriale CP_1 sulla tratta Villa San Giovanni-Messina con l'impiego di tali mezzi.
Nel verbale di esame congiunto della scissione del ramo d'azienda del 25.10.2018 veniva statuito che, nei confronti del personale trasferito da a (indicato in allegato) avrebbe continuato a CP_3 CP_1 trovare applicazione il CCNL settore privato industria armatoriale (lavoratori marittimi comunitari su navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 TSL), con mantenimento di anzianità di servizio, tipologia di contratto di arruolamento e inquadramento.
Veniva espressamente lasciata facoltà ai lavoratori di optare per la permanenza in Solo per i CP_3
Comandanti (nel ruolo Primi Ufficiali) e (nel ruolo Marinai) veniva previsto un livello di Pt_12
5 inquadramento inferiore nel passaggio alla cessionaria. Tuttavia, costoro avrebbero dovuto formulare espressa richiesta di trasferimento presso la cessionaria e, in assenza di tale comunicazione, il passaggio alla cessionaria non avrebbe avuto compimento.
Le OO.SS. avevano concordato sulle modalità di trasferimento del personale, ma avevano chiesto un urgente incontro in sede nazionale circa l'applicazione del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività ferroviarie per il personale transitato.
Ebbene, i ricorrenti, rilevando che la è stata costituita al fine di garantire la continuità ferroviaria CP_1 nello Stretto di Messina tramite l'utilizzo di mezzi navali veloci per il trasporto passeggeri dei treni così come anche riportato nell'oggetto sociale (“collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e la penisola di cui all'art. 2 c. 1 lett. e) del DM 138 T del 31/10/2000, da effettuarsi anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci come previsto dall'art. 47 comma 11 bis del D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n.
96 del 21 giugno 2017”) hanno sostenuto che il campo in cui opera non sia quindi il settore CP_1 marittimo, come era per ma quello più propriamente ferroviario. CP_3
Ne deriva, secondo gli stessi, la necessaria applicazione del CCNL Ferroviario in luogo del CCNL
Marittimi, essendo quest'ultimo meno vantaggioso dal punto di vista normativo ed economico.
Ebbene la questione controversa attiene essenzialmente a tre differenti profili: la cessione di ramo d'azienda e gli effetti sul trattamento contrattuale del personale trasferito;
l'applicabilità o meno dell'art. 2070 c.c.; l'eventuale violazione dell'art. 36 Cost.
Quanto al primo profilo, l'art. 2112, comma 3, c.c. prevede che “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
Sul punto, il consolidato orientamento di giurisprudenza osserva che “L'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico (v. Cass. n. 4418 del 1997; n. 3136 del 1999; n. 6707 del 2004; n.
11107 del 2006; più recentemente, Cass. n. 3482 del 2013; n. 26346 del 2016; n. 13809 del 2017; n. 19023 del
2017) oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 11275 del 2000; n. 4274 del 2003; n. 5496 del 2006; n.
25270 del 2011; n. 7704 del 2018)… [La Suprema Corte, ndr], nell'interpretare l'art. 2112, comma 3, cod. civ., ha ritenuto applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, a
6 proposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass. n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiego contrattualizzato)” (Cass. civ., sez. lav., 29.11.2021 n. 37291).
Da un lato, dunque, l'appartenenza di al gruppo non assume alcun rilievo ai fini della CP_1 CP_6 determinazione del contratto applicabile, dovendosi ritenere autonomo centro di imputazione CP_1 di interessi ed unico datore di lavoro dei ricorrenti;
dall'altro, ai lavoratori trasferiti è stato regolarmente applicato il contratto collettivo Confitarma della cessionaria (che, peraltro, era il medesimo CP_1 applicato dalla cedente e ciò in conformità al disposto dell'art. 2112, comma 3, c.c. CP_3
Ed ancora, non risulta sia stato applicato ai lavoratori un trattamento economico-normativo più sfavorevole rispetto al precedente, trattamento che anzi, a dire della resistente, sarebbe addirittura più favorevole. Quest'ultima circostanza non risulta contestata, essendosi limitati i ricorrenti a criticare l'applicazione di un trattamento deteriore rispetto al CCNL Ferrovieri e non rispetto a quello precedentemente fruito presso la cedente CP_3
Quanto al secondo profilo, ovvero all'applicabilità dell'art. 2070 c.c., secondo cui “l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”, l'eccezione di parte resistente è condivisibile.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.3.1997, n. 2665, hanno condivisibilmente affermato che “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 18.12.2014, n. 26742, Cass. civ., sez. lav. 26.11.2015 n.
24160, Cass. civ., sez. lav. 5.5.2004, n. 8565).
La richiesta di applicazione del CCNL Ferrovieri, anche alla luce della superiore giurisprudenza, non risulta fondata.
In primo luogo, nel verbale del 25.10.2018 è stato espressamente indicato che avrebbe applicato CP_1 il CCNL marittimi Confitarma;
in secondo luogo è documentalmente provato che aderisca a CP_1
Confitarma, e pertanto risulta certamente corretta l'applicazione di tale contratto ai rapporti lavorativi con i propri dipendenti;
in terzo luogo, ha comunque applicato un contratto attinente al settore CP_1 di attività di propria pertinenza (trasporto passeggeri su navi veloci), ovvero il contratto marittimi
Confitarma.
7 Peraltro, sebbene l'attività di entrambe le società sia finalizzata a garantire la continuità ferroviaria territoriale per i collegamenti dello di Messina, non risulta in effetti specificamente contestata la CP_5 circostanza che e effettuino servizi parzialmente diversi, poiché le navi di R.F.I. trasportano CP_6 CP_1 le carrozze ferroviarie e i relativi passeggeri mentre invece i mezzi veloci di si occupano del CP_1 traghettamento dei passeggeri.
In ogni caso, non può non rilevarsi che, anche a voler ipotizzare, tenuto conto del principio di continuità ferroviaria territoriale, dell'oggetto sociale di e del menzionato art. 47, comma 11-bis, D.L. CP_1
50/2017, che la tipologia di attività lavorativa svolta dai ricorrenti e dagli altri dipendenti possa CP_1 rientrare nel settore della “Mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie”, i lavoratori non potrebbero comunque invocare l'applicabilità del relativo CCNL, non essendovi il datore di lavoro obbligato per appartenenza sindacale (aderendo viceversa a Confitarma), bensì potrebbero “solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”.
Orbene, l'accertamento della presunta violazione dell'art 36 Cost. in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (terzo profilo) impone particolare attenzione.
Si premette che “Nel procedere, poi, alla determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., il
Giudice "deve preliminarmente valutare se sussista l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione - come statuito dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 470 del 2002 - l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Tale retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi” (Cass. civ., sez. lav., 9/3/2005 n. 5139).
La valutazione in ordine alla violazione dell'art. 36 Cost. assume dunque carattere particolarmente rigoroso, specie in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza del 1997 circa l'impossibilità, da parte del lavoratore, di invocare l'applicazione di un contratto diverso da quello in concreto applicato e, soprattutto, in considerazione del principio di autonomia contrattuale delle parti.
La violazione dell'art. 36 Cost. può essere dunque ravvisata principalmente in alcune specifiche ipotesi: qualora non sia individuato ed applicato uno specifico CCNL al rapporto lavorativo e ve ne sia uno di settore che preveda trattamenti retributivi evidentemente migliorativi rispetto a quelli in concreto applicati;
quando sia applicato un CCNL di un settore non corrispondente a quello dell'attività in concreto svolta e vi sia un CCNL di settore che preveda trattamenti retributivi evidentemente migliorativi rispetto a quelli applicati.
Nessuna delle due ipotesi attiene al caso di specie.
8 Come detto, il CCNL Confitarma per i marittimi è un contratto certamente relativo al settore in cui operano i lavoratori (imbarcati su navi traghetto), era il contratto già loro applicato da è un CP_3 contratto conosciuto ed accettato dai lavoratori (lo si desume dalla mancata espressione di dissenso al trasferimento e comunque dai contratti di arruolamento), è il contratto del sindacato a cui aderisce il datore di lavoro Blu Jet.
Sebbene anche il CCNL Ferrovieri possa astrattamente applicarsi al rapporto lavorativo di lavoratori marittimi, e sebbene sia auspicabile, in un settore particolarmente complesso come quello in esame, una soluzione unitariamente concordata tra le parti, non vi è alcun obbligo del datore di lavoro di CP_1 applicare detto CCNL, trattandosi di società diversa da R.F.I. che ha optato per l'applicazione di altro
CCNL di settore (anche in ragione della propria appartenenza sindacale), né potendo essere invocata la sua applicazione in sede giudiziale per le ragioni sopra evidenziate.
Né l'esistenza di un trattamento economico differente tra i due contratti (CCNL Ferrovieri asseritamente più favorevole del CCNL Confitarma) può di per sé imporre la conclusione che il CCNL
Confitarma violi l'art. 36 Cost., risultando evidente dall'esame del contratto e delle buste paga che il trattamento normativo ed economico riconosciuto in favore dei lavoratori marittimi sia certamente adeguato, proporzionale e sufficiente rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed alle primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.
Diversamente ragionando, e cioè affermando che ogniqualvolta vi siano due CCNL dello stesso settore, uno applicato per scelta contrattuale delle parti che preveda un trattamento economico inferiore, e un altro applicabile che preveda un trattamento economico superiore, si debba ritenere quello applicato lesivo dell'art. 36 Cost. solo perché contempla un trattamento deteriore, senza indagare la reale adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ivi prevista, si finirebbe di fatto per violare il principio dell'autonomia contrattuale delle parti, consentendo surrettiziamente al Giudicante di applicare di fatto sempre e discrezionalmente, in nome di un formale richiamo all'art. 36 Cost., il CCNL applicabile più favorevole al lavoratore e da questi invocato, e ciò in violazione della volontà delle parti e della citata giurisprudenza di legittimità.
Ulteriore riprova di ciò è fornita da Cass. civ. sez. lav., 04.07.2018, n.17421, che, in un'ipotesi di contrasto tra contratto collettivo nazionale (più favorevole) ed uno territoriale (più svantaggioso), ha ribadito il
“principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, "non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio
9 dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098)…
[…] Se, infatti, nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione può essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto, nè ai fini di tale accertamento rileva l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, pertanto, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio (in tal senso si vedano, ex plurimis, Cass.
n. 132 del 08/01/2002, Cass. n. 25889 del 28/10/2008)”.
Si evidenzia infine, quanto ad un'eventuale violazione del principio di non discriminazione, che un'eccezione in tal senso non è stata compiutamente formulata né risulta in alcun modo provata: ferma,
a monte, la circostanza che si tratta di rapporti lavorativi alle dipendenze di due diverse società e CP_6
, circostanza che già non consente di ravvisare un'identità di posizione lavorativa tra due CP_1 lavoratori da potersi comparare, non sono state indicate né le mansioni svolte in concreto dai ricorrenti, né l'identità delle stesse con le mansioni svolte da altri lavoratori alle dipendenze di R.F.I..
In definitiva, la domanda dei ricorrenti di applicare il CCNL Ferrovieri discende esclusivamente dall'esistenza di un principio di continuità ferroviaria territoriale che accomuna i servizi resi dalle due società. A ben vedere, tuttavia, esso rappresenta soltanto la finalità istituzionale delle due società, che ben può essere esercitata mediante la prestazione di servizi di diversa natura e l'applicazione di diversi
CCNL, in ragione della diversità delle aziende operanti, dei settori di attività di rispettiva competenza e dell'autonomia contrattuale delle parti, che deve essere salvaguardata, facendo salvo in ogni caso il rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost. e la cui violazione non si ravvisa nel caso di specie.
In riferimento al parere reso dall'Assessorato Regionale Famiglia Politiche Sociali e Lavoro –
Dipartimento Regionale del Lavoro in data 28.06.2022, prodotto dai ricorrenti in uno alle proprie note autorizzate del 09.09.2022, esso non assume significativo rilievo ai fini della decisione, poiché parere non vincolante, e comunque generico e non perentorio nelle proprie conclusioni: “il servizio espletato dai lavoratori della potrebbe rientrare nell'alveo del CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria”. CP_1
Tali conclusioni, peraltro, non contrastano con le valutazioni rese nella presente sentenza, non essendo in discussione l'ipotetica applicabilità di un CCNL ad un rapporto lavorativo, bensì il diritto all'applicazione del CCNL stesso, non ravvisabile per le ragioni anzidette.
Escluso il diritto dei ricorrenti all'applicazione del CCNL invocato, le superiori considerazioni, che rendono superfluo un approfondimento istruttorio e precludono ogni ulteriore accertamento, impongono il rigetto del ricorso.
10 La novità e la peculiarità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di in persona dei rispettivi CP_7 Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore;
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Messina, 15.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
11
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2585/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
, c.f. , Parte_5 C.F._5
, c.f. , Parte_6 C.F._6
, c.f. , Parte_7 C.F._7
, c.f. , Parte_8 C.F._8
, c.f. , Parte_9 C.F._9
, c.f. , Parte_10 C.F._10 ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Tommasini ed Enrico Vinci;
CONTRO
c.f. , resistente rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pino;
CP_1 P.IVA_1
c.f. resistente rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Rosa Pino;
c.f. resistente rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Pino;
Controparte_3 P.IVA_3
, c.f. Controparte_4 P.IVA_4 resistente rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 giugno 2021 i ricorrenti in epigrafe indicati ricostruivano, in premessa, la successione di eventi che avevano riguardato il servizio di collegamenti sullo stretto di Messina. In
1 particolare: con decreto n. 138T del 31 ottobre 2000, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione aveva rilasciato la concessione gestoria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in favore di Ferrovie dello Stato-
Società di Trasporti e Servizi per Azioni;
nel luglio del 2001 veniva costituita apposita società, la
[...]
per la gestione di tale concessione;
il servizio trasporto veloce passeggeri Controparte_2 veniva garantito dapprima dal e, successivamente, dalla neocostituita Controparte_5 società costituita per scissione di ramo d'azienda dalla a seguito dell'entrata in Controparte_3 CP_6 vigore dell'art. 47 comma 11 bis del D.L. n. 50/2017 (conv. in l. 96/2017), veniva costituita la CP_1
per scissione parziale di ramo d'azienda di al fine di assicurare la continuità
[...] Controparte_3 ferroviaria nello Stretto di Messina del trasporto passeggeri con l'utilizzo di mezzi navali veloci.
Riferivano che, con la costituzione di era stata trasferita parte del personale dipendente da CP_1
a tra cui essi ricorrenti dall'01.05.2019, con applicazione nei loro confronti, in assenza CP_3 CP_1 di accordo sindacale, del CCNL industria armatoriale (Confitarma). Specificavano che le Pt_11 avevano richiesto invano l'applicazione del CCNL mobilità area contrattuale attività ferroviaria anche per i dipendenti trasferiti.
Rivendicavano il proprio diritto all'applicazione del CCNL Area Ferroviaria in luogo di quello
Confitarma, tenuto conto del fatto che svolgevano la medesima attività lavorativa di collegamento Cont ferroviario dei colleghi di come evincibile anche dall'oggetto sociale della Evidenziavano CP_1
l'irragionevole e discriminatoria applicazione di un contratto che prevedeva un trattamento economico e normativo deteriore rispetto a quello ferroviario.
Concludevano chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a vedere regolato il proprio rapporto lavorativo con applicazione del CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie in sostituzione del CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale (Confitarma) e, per l'effetto, dichiarato il proprio diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL invocato;
conseguentemente, che venissero condannate le parti convenute, ciascuna per le proprie competenze, a corrispondere loro le differenze retributive nella misura accertata in corso di causa nonché a versare i maggiori contributi previdenziali presso i competenti Enti, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
L' costituitosi con memoria del 14.12.2021, concludeva per la condanna delle società convenute CP_4 al pagamento degli eventuali contributi e oneri accessori risultanti dovuti. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.12.2021. Per quanto concerne la CP_1 ricostruzione dei fatti, specificava che, con la cessione del ramo d'azienda, per i dipendenti transitati dal a quest'ultima aveva applicato lo stesso contratto collettivo già applicato da CP_3 CP_1 CP_3
e il medesimo sistema tabellare ed anzi, di fatto, aveva applicato il sistema tabellare più favorevole CP_1 per le navi di stazza superiore a 151 tonnellate, previsto per il personale della società cedente invece di quello relativo ai mezzi navali veloci a disposizione della cessionaria. Precisava che l'applicazione al
2 personale trasferito del CCNL settore privato industria armatoriale era stato regolarmente comunicato in sede di informativa sindacale e che comunque era necessitato dall'appartenenza di a CP_1
Confitarma. Esponeva altresì che era stata lasciata la facoltà ai lavoratori di optare per la permanenza in CP_ dietro formulazione di espressa rinuncia al trasferimento e che, nei primi mesi del 2019, CP_3
[... aveva indetto una manifestazione di interesse per la mobilità intersocietaria per determinate posizioni di marittimi presso rivolta al personale in CRL o iscritto al turno particolare appartenente a CP_1
che poteva aderirvi spontaneamente. CP_3
Evidenziava che tutto il personale trasferito era stato reso edotto dell'applicazione nei propri confronti del CCNL Confitarma, il medesimo già agli stessi applicato in sia in occasione del CP_3 trasferimento che della sottoscrizione dei contratti di lavoro.
Assumeva che il CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie trovava applicazione nei Cont confronti dei marittimi dipendenti da che operavano sulle navi ferroviarie che garantivano la continuità territoriale a mezzo treno mediante navi tutte di stazza lorda superiore a 3000 TSL, dotate di Cont quattro binari, e che svolgessero servizi diversi in quanto, pur avendo entrambi ad oggetto CP_1 la continuità territoriale: l'una si occupava del trasporto delle carrozze ferroviarie e dei relativi passeggeri nonché dei carri merci, mentre l'altra svolgeva attività di traghettamento di passeggeri.
Affermava che la cessione del ramo d'azienda da a era avvenuta nel rispetto della CP_3 CP_1 relativa normativa ex art. 47 l. 428/1990 e 2112 c.c., con la conseguente applicazione ai lavoratori del
CCNL Confitarma.
Deduceva che il CCNL applicabile dovesse essere determinato sulla base di criteri di cui all'art. 2112 c.c. Cont e non sulla base dell'oggetto sociale o dell'attività svolta ex art. 2070 c.c. Ribadiva in ogni caso che e svolgessero servizi diversi, pur garantendo entrambi la continuità territoriale nello Stretto di CP_1
Messina. Aderendo peraltro a Confitarma, la società non avrebbe potuto applicare contratto CP_1 collettivo diverso da quello dell'associazione datoriale di appartenenza.
Evidenziava che non fosse stata provata né comunque vi fosse alcuna disparità di trattamento tra Cont dipendenti e applicandosi agli stessi due CCNL differenti, non vigendo peraltro un principio CP_1 di parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori. Escludeva ogni violazione dei principi di CP_ proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost., rilevando che ai dipendenti
[... fosse persino riconosciuto un trattamento migliorativo, applicandosi agli stessi il sistema tabellare previsto per le navi fra 151 e 3.000 tonnellate di stazza lorda invece di quello previsto per i mezzi veloci.
Concludeva instando per l'integrale rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.12.2021, riproponendo le CP_7 medesime difese, eccezioni e domande formulate da spiegando tuttavia eccezione pregiudiziale CP_1 di difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che tra le parti non sussisteva alcun rapporto di lavoro
3 e che essa società concludente era estranea ai rapporti intercorsi fra i ricorrenti e a quelli CP_3 attuali fra i ricorrenti e e, soprattutto, non era stata parte nella cessione del ramo d'azienda fra CP_1
e CP_3 CP_1
costituitasi con memoria del 28.12.2021, riproponeva le medesime domande, difese ed Controparte_3 eccezioni articolate da e da articolando altresì eccezione di difetto di CP_1 CP_7 legittimazione passiva, stante la propria estraneità ai rapporti intercorrenti fra tutti i ricorrenti e CP_1
[...]
L'udienza del 14.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a molteplici precedenti di senso conforme di questo Tribunale (ex multis, sentenza 110/2023).
Ordine logico di trattazione impone preliminarmente di esaminare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da e da che risultano meritevole di CP_7 Controparte_3 accoglimento.
A ben vedere, infatti, i ricorrenti risultano titolari di rapporto di lavoro con la sola e CP_1 invocano l'applicazione a tale rapporto di un CCNL diverso rispetto a quello applicato. Nessuna domanda è in concreto rivolta nei confronti di chiamata in causa soltanto quale società CP_7 controllante della ai fini di un'eventuale condanna al pagamento delle differenze retributive CP_1 né, tantomeno, verso società di provenienza dei dipendenti. Controparte_3
Invero, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (Cass. 24.1.2022, n. 2014; Cass.
31.07.2017, n. 19023; Cass. 20.12.2016, n. 26346).
Non può recarsi in dubbio che i ricorrenti vantino un rapporto lavorativo con la sola e che, CP_1 in effetti, tanto quanto siano estranee agli interessi ed alle domande oggetto CP_7 Controparte_3
4 di causa, non coprendo alcun ruolo né esercitando alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori ricorrenti.
Deve dunque essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di CP_7 Controparte_3
Passando all'esame del merito della controversia, giova premettere che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 era stata rilasciata a “
[...]
e successivamente, a decorrere dall'1.7.2001, data della sua costituzione, a Controparte_8
“ , la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria Controparte_9 nazionale. aveva disposto il trasferimento ex art. 2112 c.c. del ramo di azienda avente ad oggetto il trasporto CP_6 marittimo passeggeri e veicoli tra la Calabria e la Sicilia da a CP_7 Controparte_3
Con l'accordo del 2.12.2011 ex art.47 L.428/1990 le società e e le CP_7 Controparte_3
Organizzazioni Sindacali avevano convenuto l'applicazione da parte di ai propri dipendenti CP_3 del CCNL per l'imbarco dei lavoratori marittimi sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e/o superiori a 3000 t.s.l. (in relazione alla stazza della nave) e del
CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri sottoscritti da Confitarma, associazione datoriale alla quale aveva aderito. CP_3
L'art. 47, comma 11-bis, D.L. 50/2017 successivamente aveva statuito che “Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San
Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al
Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società e fermi restando i servizi ivi Controparte_2 stabiliti”.
A seguito dell'entrata in vigore della superiore normativa, aveva disposto la costituzione della CP_6 società e la scissione parziale del ramo d'azienda di relativo alle unità navali veloci, CP_1 CP_3 in favore di che si sarebbe occupata dei servizi in concessione di collegamento territoriale CP_1 sulla tratta Villa San Giovanni-Messina con l'impiego di tali mezzi.
Nel verbale di esame congiunto della scissione del ramo d'azienda del 25.10.2018 veniva statuito che, nei confronti del personale trasferito da a (indicato in allegato) avrebbe continuato a CP_3 CP_1 trovare applicazione il CCNL settore privato industria armatoriale (lavoratori marittimi comunitari su navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 TSL), con mantenimento di anzianità di servizio, tipologia di contratto di arruolamento e inquadramento.
Veniva espressamente lasciata facoltà ai lavoratori di optare per la permanenza in Solo per i CP_3
Comandanti (nel ruolo Primi Ufficiali) e (nel ruolo Marinai) veniva previsto un livello di Pt_12
5 inquadramento inferiore nel passaggio alla cessionaria. Tuttavia, costoro avrebbero dovuto formulare espressa richiesta di trasferimento presso la cessionaria e, in assenza di tale comunicazione, il passaggio alla cessionaria non avrebbe avuto compimento.
Le OO.SS. avevano concordato sulle modalità di trasferimento del personale, ma avevano chiesto un urgente incontro in sede nazionale circa l'applicazione del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività ferroviarie per il personale transitato.
Ebbene, i ricorrenti, rilevando che la è stata costituita al fine di garantire la continuità ferroviaria CP_1 nello Stretto di Messina tramite l'utilizzo di mezzi navali veloci per il trasporto passeggeri dei treni così come anche riportato nell'oggetto sociale (“collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e la penisola di cui all'art. 2 c. 1 lett. e) del DM 138 T del 31/10/2000, da effettuarsi anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci come previsto dall'art. 47 comma 11 bis del D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n.
96 del 21 giugno 2017”) hanno sostenuto che il campo in cui opera non sia quindi il settore CP_1 marittimo, come era per ma quello più propriamente ferroviario. CP_3
Ne deriva, secondo gli stessi, la necessaria applicazione del CCNL Ferroviario in luogo del CCNL
Marittimi, essendo quest'ultimo meno vantaggioso dal punto di vista normativo ed economico.
Ebbene la questione controversa attiene essenzialmente a tre differenti profili: la cessione di ramo d'azienda e gli effetti sul trattamento contrattuale del personale trasferito;
l'applicabilità o meno dell'art. 2070 c.c.; l'eventuale violazione dell'art. 36 Cost.
Quanto al primo profilo, l'art. 2112, comma 3, c.c. prevede che “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
Sul punto, il consolidato orientamento di giurisprudenza osserva che “L'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico (v. Cass. n. 4418 del 1997; n. 3136 del 1999; n. 6707 del 2004; n.
11107 del 2006; più recentemente, Cass. n. 3482 del 2013; n. 26346 del 2016; n. 13809 del 2017; n. 19023 del
2017) oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 11275 del 2000; n. 4274 del 2003; n. 5496 del 2006; n.
25270 del 2011; n. 7704 del 2018)… [La Suprema Corte, ndr], nell'interpretare l'art. 2112, comma 3, cod. civ., ha ritenuto applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, a
6 proposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass. n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiego contrattualizzato)” (Cass. civ., sez. lav., 29.11.2021 n. 37291).
Da un lato, dunque, l'appartenenza di al gruppo non assume alcun rilievo ai fini della CP_1 CP_6 determinazione del contratto applicabile, dovendosi ritenere autonomo centro di imputazione CP_1 di interessi ed unico datore di lavoro dei ricorrenti;
dall'altro, ai lavoratori trasferiti è stato regolarmente applicato il contratto collettivo Confitarma della cessionaria (che, peraltro, era il medesimo CP_1 applicato dalla cedente e ciò in conformità al disposto dell'art. 2112, comma 3, c.c. CP_3
Ed ancora, non risulta sia stato applicato ai lavoratori un trattamento economico-normativo più sfavorevole rispetto al precedente, trattamento che anzi, a dire della resistente, sarebbe addirittura più favorevole. Quest'ultima circostanza non risulta contestata, essendosi limitati i ricorrenti a criticare l'applicazione di un trattamento deteriore rispetto al CCNL Ferrovieri e non rispetto a quello precedentemente fruito presso la cedente CP_3
Quanto al secondo profilo, ovvero all'applicabilità dell'art. 2070 c.c., secondo cui “l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”, l'eccezione di parte resistente è condivisibile.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.3.1997, n. 2665, hanno condivisibilmente affermato che “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 18.12.2014, n. 26742, Cass. civ., sez. lav. 26.11.2015 n.
24160, Cass. civ., sez. lav. 5.5.2004, n. 8565).
La richiesta di applicazione del CCNL Ferrovieri, anche alla luce della superiore giurisprudenza, non risulta fondata.
In primo luogo, nel verbale del 25.10.2018 è stato espressamente indicato che avrebbe applicato CP_1 il CCNL marittimi Confitarma;
in secondo luogo è documentalmente provato che aderisca a CP_1
Confitarma, e pertanto risulta certamente corretta l'applicazione di tale contratto ai rapporti lavorativi con i propri dipendenti;
in terzo luogo, ha comunque applicato un contratto attinente al settore CP_1 di attività di propria pertinenza (trasporto passeggeri su navi veloci), ovvero il contratto marittimi
Confitarma.
7 Peraltro, sebbene l'attività di entrambe le società sia finalizzata a garantire la continuità ferroviaria territoriale per i collegamenti dello di Messina, non risulta in effetti specificamente contestata la CP_5 circostanza che e effettuino servizi parzialmente diversi, poiché le navi di R.F.I. trasportano CP_6 CP_1 le carrozze ferroviarie e i relativi passeggeri mentre invece i mezzi veloci di si occupano del CP_1 traghettamento dei passeggeri.
In ogni caso, non può non rilevarsi che, anche a voler ipotizzare, tenuto conto del principio di continuità ferroviaria territoriale, dell'oggetto sociale di e del menzionato art. 47, comma 11-bis, D.L. CP_1
50/2017, che la tipologia di attività lavorativa svolta dai ricorrenti e dagli altri dipendenti possa CP_1 rientrare nel settore della “Mobilità Area contrattuale Attività Ferroviarie”, i lavoratori non potrebbero comunque invocare l'applicabilità del relativo CCNL, non essendovi il datore di lavoro obbligato per appartenenza sindacale (aderendo viceversa a Confitarma), bensì potrebbero “solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”.
Orbene, l'accertamento della presunta violazione dell'art 36 Cost. in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (terzo profilo) impone particolare attenzione.
Si premette che “Nel procedere, poi, alla determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., il
Giudice "deve preliminarmente valutare se sussista l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione - come statuito dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 470 del 2002 - l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Tale retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi” (Cass. civ., sez. lav., 9/3/2005 n. 5139).
La valutazione in ordine alla violazione dell'art. 36 Cost. assume dunque carattere particolarmente rigoroso, specie in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza del 1997 circa l'impossibilità, da parte del lavoratore, di invocare l'applicazione di un contratto diverso da quello in concreto applicato e, soprattutto, in considerazione del principio di autonomia contrattuale delle parti.
La violazione dell'art. 36 Cost. può essere dunque ravvisata principalmente in alcune specifiche ipotesi: qualora non sia individuato ed applicato uno specifico CCNL al rapporto lavorativo e ve ne sia uno di settore che preveda trattamenti retributivi evidentemente migliorativi rispetto a quelli in concreto applicati;
quando sia applicato un CCNL di un settore non corrispondente a quello dell'attività in concreto svolta e vi sia un CCNL di settore che preveda trattamenti retributivi evidentemente migliorativi rispetto a quelli applicati.
Nessuna delle due ipotesi attiene al caso di specie.
8 Come detto, il CCNL Confitarma per i marittimi è un contratto certamente relativo al settore in cui operano i lavoratori (imbarcati su navi traghetto), era il contratto già loro applicato da è un CP_3 contratto conosciuto ed accettato dai lavoratori (lo si desume dalla mancata espressione di dissenso al trasferimento e comunque dai contratti di arruolamento), è il contratto del sindacato a cui aderisce il datore di lavoro Blu Jet.
Sebbene anche il CCNL Ferrovieri possa astrattamente applicarsi al rapporto lavorativo di lavoratori marittimi, e sebbene sia auspicabile, in un settore particolarmente complesso come quello in esame, una soluzione unitariamente concordata tra le parti, non vi è alcun obbligo del datore di lavoro di CP_1 applicare detto CCNL, trattandosi di società diversa da R.F.I. che ha optato per l'applicazione di altro
CCNL di settore (anche in ragione della propria appartenenza sindacale), né potendo essere invocata la sua applicazione in sede giudiziale per le ragioni sopra evidenziate.
Né l'esistenza di un trattamento economico differente tra i due contratti (CCNL Ferrovieri asseritamente più favorevole del CCNL Confitarma) può di per sé imporre la conclusione che il CCNL
Confitarma violi l'art. 36 Cost., risultando evidente dall'esame del contratto e delle buste paga che il trattamento normativo ed economico riconosciuto in favore dei lavoratori marittimi sia certamente adeguato, proporzionale e sufficiente rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed alle primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.
Diversamente ragionando, e cioè affermando che ogniqualvolta vi siano due CCNL dello stesso settore, uno applicato per scelta contrattuale delle parti che preveda un trattamento economico inferiore, e un altro applicabile che preveda un trattamento economico superiore, si debba ritenere quello applicato lesivo dell'art. 36 Cost. solo perché contempla un trattamento deteriore, senza indagare la reale adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ivi prevista, si finirebbe di fatto per violare il principio dell'autonomia contrattuale delle parti, consentendo surrettiziamente al Giudicante di applicare di fatto sempre e discrezionalmente, in nome di un formale richiamo all'art. 36 Cost., il CCNL applicabile più favorevole al lavoratore e da questi invocato, e ciò in violazione della volontà delle parti e della citata giurisprudenza di legittimità.
Ulteriore riprova di ciò è fornita da Cass. civ. sez. lav., 04.07.2018, n.17421, che, in un'ipotesi di contrasto tra contratto collettivo nazionale (più favorevole) ed uno territoriale (più svantaggioso), ha ribadito il
“principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, "non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio
9 dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098)…
[…] Se, infatti, nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione può essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto, nè ai fini di tale accertamento rileva l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, pertanto, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio (in tal senso si vedano, ex plurimis, Cass.
n. 132 del 08/01/2002, Cass. n. 25889 del 28/10/2008)”.
Si evidenzia infine, quanto ad un'eventuale violazione del principio di non discriminazione, che un'eccezione in tal senso non è stata compiutamente formulata né risulta in alcun modo provata: ferma,
a monte, la circostanza che si tratta di rapporti lavorativi alle dipendenze di due diverse società e CP_6
, circostanza che già non consente di ravvisare un'identità di posizione lavorativa tra due CP_1 lavoratori da potersi comparare, non sono state indicate né le mansioni svolte in concreto dai ricorrenti, né l'identità delle stesse con le mansioni svolte da altri lavoratori alle dipendenze di R.F.I..
In definitiva, la domanda dei ricorrenti di applicare il CCNL Ferrovieri discende esclusivamente dall'esistenza di un principio di continuità ferroviaria territoriale che accomuna i servizi resi dalle due società. A ben vedere, tuttavia, esso rappresenta soltanto la finalità istituzionale delle due società, che ben può essere esercitata mediante la prestazione di servizi di diversa natura e l'applicazione di diversi
CCNL, in ragione della diversità delle aziende operanti, dei settori di attività di rispettiva competenza e dell'autonomia contrattuale delle parti, che deve essere salvaguardata, facendo salvo in ogni caso il rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost. e la cui violazione non si ravvisa nel caso di specie.
In riferimento al parere reso dall'Assessorato Regionale Famiglia Politiche Sociali e Lavoro –
Dipartimento Regionale del Lavoro in data 28.06.2022, prodotto dai ricorrenti in uno alle proprie note autorizzate del 09.09.2022, esso non assume significativo rilievo ai fini della decisione, poiché parere non vincolante, e comunque generico e non perentorio nelle proprie conclusioni: “il servizio espletato dai lavoratori della potrebbe rientrare nell'alveo del CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria”. CP_1
Tali conclusioni, peraltro, non contrastano con le valutazioni rese nella presente sentenza, non essendo in discussione l'ipotetica applicabilità di un CCNL ad un rapporto lavorativo, bensì il diritto all'applicazione del CCNL stesso, non ravvisabile per le ragioni anzidette.
Escluso il diritto dei ricorrenti all'applicazione del CCNL invocato, le superiori considerazioni, che rendono superfluo un approfondimento istruttorio e precludono ogni ulteriore accertamento, impongono il rigetto del ricorso.
10 La novità e la peculiarità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di in persona dei rispettivi CP_7 Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore;
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Messina, 15.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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