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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3204/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri……………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Rosa Cacciola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) A definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, i ricorrenti concordano che il signor si obbliga a cedere alla signora Parte_2 Parte_1
, senza alcun onere a carico di quest'ultima per le ragioni già indicate in premessa,
[...] la propria quota pari a ¼ di titolarità dell'immobile, già casa coniugale, così identificata al Catasto del Comune di Sesto San Giovanni: Foglio 12, mapp. 135 subalterno 4, Categoria A/3, Classe 2, Vani 7,5, Rendita Catastale proposta (D.M. 701/94) €. 581,01, indirizzo: Viale Italia N. 459 p. T – 1-2- S1.
2) A fronte di tale cessione, la signora si impegna, a titolo di corrispettivo, a Parte_1 sostenere economicamente il signor , come del resto ha fino ad ora Parte_2 provveduto, per le sue primarie esigenze, consentendo allo stesso di occupare una porzione di immobile fino a quando ne avrà necessità.
3) Le spese del presente giudizio a carico della signora Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione sottoscritte avanti l'Ufficiale dello Stato civile di Sesto San Giovanni in data 14.11.2018; che la modifica indicata è conforme alla legge;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere poste a carico di come da accordo Parte_1 intercorso tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.05.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo.
II. Spese del giudizio a carico di Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.09.2025
Il Presidente est.
AU GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri……………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Rosa Cacciola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) A definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, i ricorrenti concordano che il signor si obbliga a cedere alla signora Parte_2 Parte_1
, senza alcun onere a carico di quest'ultima per le ragioni già indicate in premessa,
[...] la propria quota pari a ¼ di titolarità dell'immobile, già casa coniugale, così identificata al Catasto del Comune di Sesto San Giovanni: Foglio 12, mapp. 135 subalterno 4, Categoria A/3, Classe 2, Vani 7,5, Rendita Catastale proposta (D.M. 701/94) €. 581,01, indirizzo: Viale Italia N. 459 p. T – 1-2- S1.
2) A fronte di tale cessione, la signora si impegna, a titolo di corrispettivo, a Parte_1 sostenere economicamente il signor , come del resto ha fino ad ora Parte_2 provveduto, per le sue primarie esigenze, consentendo allo stesso di occupare una porzione di immobile fino a quando ne avrà necessità.
3) Le spese del presente giudizio a carico della signora Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione sottoscritte avanti l'Ufficiale dello Stato civile di Sesto San Giovanni in data 14.11.2018; che la modifica indicata è conforme alla legge;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere poste a carico di come da accordo Parte_1 intercorso tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.05.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo.
II. Spese del giudizio a carico di Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.09.2025
Il Presidente est.
AU GI