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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Sezione Civile r.g. 732/2024
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa, in sostituzione sul ruolo solo per Parte_1 il presente atto stante l'assenza per congedo del titolare del procedimento;
osservato che con ricorso monitorio l'odierna parte ricorrente, la società Pt_2 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il valore di €. 25.620,00,
[...] oltre interessi;
osservato, altresì, che con provvedimento reso in data 10.09.2024, il Giudice titolare del procedimento, dr.ssa , ritenuta insufficientemente Parte_1 documentata la domanda, non essendo stato prodotto il file delle fatture elettroniche nel formato “xml” ma solo in formato “pdf” chiedeva integrarsi la prova assegnando alla parte termine perentorio di 20 giorni per provvedervi;
rilevato che solo in data 15.01.2025 il difensore di parte ricorrente produceva la relativa documentazione avanzando, altresì, istanza di rimessione in termini sull'assunto di essere incorso in un ritardo ad egli non imputabile in quanto all'atto del deposito perveniva comunicazione dal seguente tenore: “sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio riceventeErrore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; rilevato che, invero, dall'esame della documentazione versata in atti appare evidente che il deposito non andava a buon fine in data 13.09.2024 in quanto prodotto in “formato xml non valido”; rilevato, tra l'altro, che tale comunicazione perveniva all'avvocato istante in data 17.09.2024 per cui residuavano, comunque, 13 giorni per ottemperare al deposito;
ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per disporre l'invocata rimessione in termini, non avendo l'istante allegato e provato alcunché in merito all'eccezionalità delle circostanze che le avrebbero impedito di rispettare, una volta appreso il mancato perfezionamento del deposito, il termine disposto dal giudice per la integrazione;
ritenuta, di conseguenza, che il ricorso monitorio vada rigettato in quanto non adeguatamente provato;
ricordato, difatti, che le fatture elettroniche, solo laddove prodotte in formato “xml” costituiscono veri e propri duplicati informatici” ai sensi dell'art. 1 comma 1) quinquies del D.lgs. nr. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e che alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3/ter D.lgs. 127/2015, tali fatture possono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2 c.p.c.;
P.Q.M.
disattende la richiesta di rimessione in termini avanzata dal ricorrente;
rigetta il ricorso monitorio.
SI comunichi.
Vallo della Lucania, 4.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa