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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 5342/2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di
Genova, per procura depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
-ricorrente
CONTRO in persona del Ministro in il Controparte_1 و
carica
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente, sostiene di avere svolto, una serie di contratti a termine, con mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo Contr indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del
- -e deidocente nel seguito per brevità anche solo “carta docente" o "carta"
"fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Contr è proseguito nonostante la diffida della L'inadempimento da parte del ricorrente.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna Contr del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro
500,00 per gli aa.ss. scolastici nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Contr وbenché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo Il
decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
E' stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n.
107/2015.Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle "dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la “taratura” dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";-si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, 1"" unico strumento di formazione, in ogni caso e per Contr ogni durata dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta و
docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l.
n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze
(di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è 1""azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti Contr del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di
'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)"; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione" (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiamando l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato" si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “... conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di 66
lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del
2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa".
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un
Co totale di 6aa e, quindi, per complessivi euro 3.000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
,in persona del CP 4 condanna il Controparte_1
[...] a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi
€ 817,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Genova 20/11/2025
IL GIUDICE
ND AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 5342/2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di
Genova, per procura depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
-ricorrente
CONTRO in persona del Ministro in il Controparte_1 و
carica
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente, sostiene di avere svolto, una serie di contratti a termine, con mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo Contr indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del
- -e deidocente nel seguito per brevità anche solo “carta docente" o "carta"
"fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Contr è proseguito nonostante la diffida della L'inadempimento da parte del ricorrente.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna Contr del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro
500,00 per gli aa.ss. scolastici nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Contr وbenché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo Il
decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
E' stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n.
107/2015.Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle "dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la “taratura” dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";-si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, 1"" unico strumento di formazione, in ogni caso e per Contr ogni durata dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta و
docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l.
n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze
(di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è 1""azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti Contr del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di
'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)"; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione" (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiamando l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato" si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “... conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di 66
lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del
2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa".
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un
Co totale di 6aa e, quindi, per complessivi euro 3.000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
,in persona del CP 4 condanna il Controparte_1
[...] a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi
€ 817,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Genova 20/11/2025
IL GIUDICE
ND AR