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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1734/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Antonietta Cammarota giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 e Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 02/12/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2368/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare “che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dello stato invalidante di cui alle leggi, 18/80, 508/88, D.L.
509/88 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi polidistrettuale, con particolare interessamento funzionale del rachide in toto, delle anche e delle ginocchia in presenza di displasia congenita dell'anca sinistra. Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivi in sindrome depressiva involutiva senile.
Cardiopatia ischemico - ipertensiva. Insufficienza renale cronica di 3 grado.
Piastrinopenia autoimmune. Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico è “rendere totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Rileva inoltre il CTU che tale quadro patologico, valutato anche “riferimento al suo specifico contesto socio- familiare, il diagnosticato complesso patologico determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992”. Individuava, quindi, la decorrenza di tali condizioni sanitarie al 12/09/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. Tanto in relazione alla sola valutazione resa in ordine alla invalidità, atteso che l'accertamento delle condizioni sanitarie del requisito della disabilità in condizione di gravità ai sensi del c. 3 art. 3 L 104/92 non è ricompreso nel petitum di causa.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
Pag. 2 di 3 D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella presente fase quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], a decorrere dal Pt_1
12/09/2022 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1734/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Antonietta Cammarota giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 e Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 02/12/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2368/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare “che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dello stato invalidante di cui alle leggi, 18/80, 508/88, D.L.
509/88 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi polidistrettuale, con particolare interessamento funzionale del rachide in toto, delle anche e delle ginocchia in presenza di displasia congenita dell'anca sinistra. Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivi in sindrome depressiva involutiva senile.
Cardiopatia ischemico - ipertensiva. Insufficienza renale cronica di 3 grado.
Piastrinopenia autoimmune. Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico è “rendere totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Rileva inoltre il CTU che tale quadro patologico, valutato anche “riferimento al suo specifico contesto socio- familiare, il diagnosticato complesso patologico determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992”. Individuava, quindi, la decorrenza di tali condizioni sanitarie al 12/09/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. Tanto in relazione alla sola valutazione resa in ordine alla invalidità, atteso che l'accertamento delle condizioni sanitarie del requisito della disabilità in condizione di gravità ai sensi del c. 3 art. 3 L 104/92 non è ricompreso nel petitum di causa.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
Pag. 2 di 3 D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata tanto nella presente fase quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], a decorrere dal Pt_1
12/09/2022 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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