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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 925 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimo Pollina e dall'avv. Teresa Fontana e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa ex art 417-ter cpc dal proprio funzionario
OGGETTO: sanzioni disciplinari conservative definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente supplente e di aver prestato servizio presso Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Mazzini di Erice, ove le sono state irrogate, fra il settembre 2023 e l'aprile 2024, n. 6 sanzioni disciplinari conservative (in particolare, tre rimproveri verbali e tre sospensioni dal servizio per la durata di 10 gg.). Contestando i fatti menzionati nelle dette iniziative disciplinari e dolendosi delle violazioni procedimentali descritte in ricorso, ha chiesto l'annullamento di tutti i provvedimenti sanzionatori.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande CP_1 attoree.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto, non avendo il ministero resistente provato l'effettiva verificazione dei fatti contestati.
Le contestazioni elevate dal dirigente scolastico investono i comportamenti assunti dalla ricorrente in classe, così come riferiti dai genitori degli alunni (con più di una segnalazione scritta) ovvero dagli stessi studenti. Appare superfluo entrare nel dettaglio delle contestazioni, dal momento che, sebbene le condotte in esse menzionate siano decisamente di rilevante gravità (come
1 l'apostrofare gli studenti -che hanno un'età compresa fra 10 e 13 anni- come delle
“merdacce”, oppure il dire a uno di essi frasi del tipo “devi morire… stanotte pregherò per questo”, oppure ancora il mimare l'atto sessuale in classe, il dare uno schiaffo a una bambina, etc...), le medesime non possono dirsi dimostrate, non avendo il depositato documentazione a riguardo né chiesto un'istruttoria orale. CP_1
Per la precisione: il datore di lavoro è chiamato a provare l'inadempimento del lavoratore oggetto di sanzione di disciplinare. Nell'ambito del procedimento disciplinare, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, possono essere tenuti anche in considerazione documenti di provenienza anonima o collettiva (come le segnalazioni provenienti da “i genitori” degli alunni); in ogni caso, in sede giurisdizionale, il datore di lavoro è chiamato a fornire la prova piena dei fatti contestati. Documenti anonimi o non sottoscritti possono essere sì presi in considerazione, ma come meri indizi, quindi, occorre che il loro contenuto sia confermato da altri documenti o dalle risultanze dell'istruttoria orale. Nel caso di specie, però, non solo non è stata articolata alcuna richiesta di prova orale, ma pure della documentazione raccolta in sede disciplinare (il cui contenuto viene riferito dalla stessa ricorrente che, però, lo contesta) non è stato fatto il rituale deposito nel fascicolo di parte. Quanti precede è troncante.
Devono essere reputate assorbite le ulteriori doglianze articolate in ricorso, tanto quella (per vero non fondata) circa la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari avuto riguardo al rimprovero verbale, quanto quella (che invece non è affatto destituita di fondamento) circa l'incompetenza del Dirigente Scolastico ad elevare sanzioni disciplinari che, nel massimo edittale, superino i 10 giorni di sospensione.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, stante l'assenza di questioni di diritto.
PQM
- In accoglimento del ricorso, annulla le sei sanzioni disciplinari oggetto di impugnazione;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 1.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimo Pollina e dall'avv. Teresa Fontana e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa ex art 417-ter cpc dal proprio funzionario
OGGETTO: sanzioni disciplinari conservative definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente supplente e di aver prestato servizio presso Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Mazzini di Erice, ove le sono state irrogate, fra il settembre 2023 e l'aprile 2024, n. 6 sanzioni disciplinari conservative (in particolare, tre rimproveri verbali e tre sospensioni dal servizio per la durata di 10 gg.). Contestando i fatti menzionati nelle dette iniziative disciplinari e dolendosi delle violazioni procedimentali descritte in ricorso, ha chiesto l'annullamento di tutti i provvedimenti sanzionatori.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande CP_1 attoree.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto, non avendo il ministero resistente provato l'effettiva verificazione dei fatti contestati.
Le contestazioni elevate dal dirigente scolastico investono i comportamenti assunti dalla ricorrente in classe, così come riferiti dai genitori degli alunni (con più di una segnalazione scritta) ovvero dagli stessi studenti. Appare superfluo entrare nel dettaglio delle contestazioni, dal momento che, sebbene le condotte in esse menzionate siano decisamente di rilevante gravità (come
1 l'apostrofare gli studenti -che hanno un'età compresa fra 10 e 13 anni- come delle
“merdacce”, oppure il dire a uno di essi frasi del tipo “devi morire… stanotte pregherò per questo”, oppure ancora il mimare l'atto sessuale in classe, il dare uno schiaffo a una bambina, etc...), le medesime non possono dirsi dimostrate, non avendo il depositato documentazione a riguardo né chiesto un'istruttoria orale. CP_1
Per la precisione: il datore di lavoro è chiamato a provare l'inadempimento del lavoratore oggetto di sanzione di disciplinare. Nell'ambito del procedimento disciplinare, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, possono essere tenuti anche in considerazione documenti di provenienza anonima o collettiva (come le segnalazioni provenienti da “i genitori” degli alunni); in ogni caso, in sede giurisdizionale, il datore di lavoro è chiamato a fornire la prova piena dei fatti contestati. Documenti anonimi o non sottoscritti possono essere sì presi in considerazione, ma come meri indizi, quindi, occorre che il loro contenuto sia confermato da altri documenti o dalle risultanze dell'istruttoria orale. Nel caso di specie, però, non solo non è stata articolata alcuna richiesta di prova orale, ma pure della documentazione raccolta in sede disciplinare (il cui contenuto viene riferito dalla stessa ricorrente che, però, lo contesta) non è stato fatto il rituale deposito nel fascicolo di parte. Quanti precede è troncante.
Devono essere reputate assorbite le ulteriori doglianze articolate in ricorso, tanto quella (per vero non fondata) circa la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari avuto riguardo al rimprovero verbale, quanto quella (che invece non è affatto destituita di fondamento) circa l'incompetenza del Dirigente Scolastico ad elevare sanzioni disciplinari che, nel massimo edittale, superino i 10 giorni di sospensione.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, stante l'assenza di questioni di diritto.
PQM
- In accoglimento del ricorso, annulla le sei sanzioni disciplinari oggetto di impugnazione;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 1.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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