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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1445/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a FETESTI (ROMANIA) in [...] Parte_1 C.F._1 07/11/1958, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CIANFRONE LILIA E
, C.F. , parte nata a [...] in CP_1 C.F._2 data 06/11/1955, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Matragna RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, come da note di trattazione scritta depositate il 22.10.2024. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 01/08/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, come precisate con le note di trattazione scritta depositata il 22.10.2024, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi allegazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale del
29.12.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in Pag. 2 di 2
mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite possono compensarsi, attesa la natura della procedura attivata.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Vignolo in data 11/2/2019 tra e (n. 1, PARTE 1, ANNO 2019), come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati;
B. Compensa le spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1445/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a FETESTI (ROMANIA) in [...] Parte_1 C.F._1 07/11/1958, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CIANFRONE LILIA E
, C.F. , parte nata a [...] in CP_1 C.F._2 data 06/11/1955, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Matragna RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, come da note di trattazione scritta depositate il 22.10.2024. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 01/08/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, come precisate con le note di trattazione scritta depositata il 22.10.2024, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi allegazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale del
29.12.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in Pag. 2 di 2
mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite possono compensarsi, attesa la natura della procedura attivata.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Vignolo in data 11/2/2019 tra e (n. 1, PARTE 1, ANNO 2019), come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati;
B. Compensa le spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò