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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia TT Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1078/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Matilde Maria Rosati e dall'Avv. Francesco Rusconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo e
(CF: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
EL NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, concordano nel porre fine anticipatamente alla loro convivenza, dandosi reciprocamente atto che il sig. Pt_1 già da tempo, con l'accordo della moglie, ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione di proprietà di familiari. Per quanto sopra il sig. si Pt_1 impegna a trasferire la residenza dalla abitazione coniugale alla nuova abitazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione. I ricorrenti vivranno dunque separati portandosi reciproco rispetto. 2) I ricorrenti convengono che nell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in Prato Via San Martino per Galceti 161, peraltro di proprietà esclusiva della sig.ra , continuerà ad abitarvi la Controparte_1
ER madre, presso la quale sarà prevalentemente collocata la FI minore . In virtù di tale collocamento, la casa coniugale viene alla stessa formalmente assegnata. Il IG.
dichiara di aver già lasciato la casa coniugale ed essersi trasferito Parte_1 nell'immobile sito in Prato Via Cairoli n.68 e che provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della ER IG.ra . 3) La FI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi Controparte_1
i genitori, con domicilio e collocamento prevalente presso la madre in Prato Via San
Martino per Galceti 161. 4) Il padre terrà la FI con se' indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: il padre potrà tenere la FI a settimane alterne durante il week end dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera a cena dunque con pernottamento, curando il padre di riaccompagnare la FI domenica sera dalla madre. Durante la settimana, il padre terrà la FI nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena, curando il padre di riaccompagnarla a casa dalla madre. Resta tuttavia inteso tra le parti che laddove per ER qualsiasi motivo non vada a scuola (a titolo esemplificativo e non esaustivo sciopero, malattia, vacanza etc…) nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo dovrà organizzarsi autonomamente per tenere la FI fin dalla mattina del giorno di riferimento. Resta ferma la facoltà di entrambi i genitori di partecipare alle attività extrascolastiche della FI
pagina 2 di 7 anche in giorni e in momenti in cui quest'ultima è affidata all'altro genitore, previo preavviso. Le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali, saranno trascorse dalla FI alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore (alternando, a titolo esemplificativo e salvo diverso accordo, il giorno di Natale con l'uno e Santo Stefano con l'altro, il Capodanno con l'uno ed Epifania con l'altro, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì dell'Angelo con l'altra e così via). Le Ferie estive, da intendersi dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura della stessa a settembre e da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno, da trascorrere con ciascun genitore, per un periodo di 2 settimane anche non consecutive. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse della minore, si continuerà ad applicare lo stesso schema previsto per il periodo scolastico. La minore potrà altresì trascorrere almeno una settimana di vacanza con la madre ed una con il padre nei restanti periodi dell'anno (autunno, inverno o primavera) previa comunicazione da effettuarsi dall'un genitore nei confronti dell'altro con congruo preavviso. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le esigenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della FI presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi della medesima. Le parti si obbligano a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi della FI minore, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ad essere collaborativi e solidali per la sua educazione ed a comunicare direttamente e mai attraverso la bambina. Al fine di salvaguardare la serenità della propria FI minore, entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, nel caso di nuove relazioni sentimentali da questi intraprese, a non ingenerare nella bambina confusione sui ruoli genitoriali e ad introdurre nella sfera affettiva della FI figure terze con la necessaria gradualità e solo dal momento in cui le relative relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. 5) Al fine di tutelare il ER benessere della FI minore e nel suo esclusivo interesse, i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a far intraprendere alla minore un percorso di psicoterapia ove, in futuro, se ne ravvisasse la necessità; resta inteso che il nominativo del professionista pagina 3 di 7 dovrà essere concordato tra i genitori. 6) Il IG. , a far data dalla sottoscrizione Pt_1 del presente ricorso, verserà in favore della IG.ra a titolo di contributo al CP_1
ER mantenimento della FI minore , la somma mensile di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) - somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT -
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle seguenti coordinate:
[...]; in merito alla rivalutazione Istat, sarà cura della sig.ra comunicare il nuovo importo dovuto al sig. , precisandosi sul punto che, CP_1 Pt_1 in ogni caso, la mancata tempestiva comunicazione della suddetta rivalutazione non comporterà in alcun modo rinuncia alla stessa. 7) Le spese di natura straordinaria nell'interesse della FI così come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% a carico di ciascuno.
Spese straordinarie che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: a) sanitarie di necessità ed urgenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese protesiche, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del
S.S.N. compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) scolastiche: corredo di inizio anno scolastico, rette scuole pubbliche, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma, tablet e pc per uso scolastico, gite scolastiche in ambito giornaliero;
c) extrascolastiche: spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private ed universitarie, libri di testo universitari, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o pagina 4 di 7 specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all'estero; c) extrascolastiche: spese di cura e custodia della FI (doposcuola o baby sitter ) in caso di indisponibilità di parenti o in assenza di alternative assistenziali gratuite, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla FI (restando inteso che, per i viaggi della FI insieme a uno dei genitori, le intere spese rimangono a carico del genitore stesso), spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (come partecipazione a gare e tornei), attività ludico- ricreative quali centri estivi, acquisto cellulare, spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di locomozione (es. minicar, macchina, motorino, moto) e relativi accessori , attività artistiche (musica, disegno, pittura), culturali e ricreative, corsi di lingua, corsi di informatica, spese per festeggiamenti dedicati alla FI, corsi per il conseguimento della patente in autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di eventuali animali domestici;
Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro a mezzo e-mail o pec dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il genitore richiedente la spesa invierà, con le medesime modalità, sollecito a riscontrare entro i successivi 5 giorni, termine decorso il quale il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo accordo sulla compensazione delle stesse, come al capoverso che segue.
È consentito ai genitori adottare un sistema di compensazione delle spese straordinarie, analiticamente dettagliato, per permettere il riporto del saldo spese straordinarie anziché provvedere alla liquidazione analitica, una ad una, delle stesse. È comunque consentito al genitore anticipatario della spesa di richiedere, all'altro genitore, che la singola spesa gli sia rimborsata autonomamente anziché adottando il sistema di compensazione di cui al capoverso precedente. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno pagina 5 di 7 ove possibile intestati alla FI minore e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della detraibilità/deducibilita' fiscale del reddito. 8) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si dichiarano e si riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico-reddituale e rinunciano pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o assegni di mantenimento l'uno verso l'altro. 9) Il sig.
acconsente affinche' sia la sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno Pt_1 CP_1 unico e universale per i figli a carico;
a tal fine autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinchè la sig.ra provveda a CP_1 richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno ER riconosciute in favore della FI . 10) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica, diversa da quelle ivi rappresentate, prima ed al di fuori del presente atto. 11) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio ed all'ottenimento di un autonomo passaporto a favore della FI. 13) I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi sopra elencati a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato
(PO) in data 04.09.2011 con rito concordatario, con atto trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Prato al numero 139 parte II Serie B, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
pagina 6 di 7 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla ER minore nata in data [...] al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della FI a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati a Prato (PO) in data 04.09.2011 con rito concordatario, con atto trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Prato al numero 139 parte
II Serie B;
2) omologa le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti 5,10, 11, 12 e 13;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott. Lucia
TT
Il Presidente rel. ed est.
dott. Lucia TT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia TT Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1078/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Matilde Maria Rosati e dall'Avv. Francesco Rusconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo e
(CF: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
EL NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, concordano nel porre fine anticipatamente alla loro convivenza, dandosi reciprocamente atto che il sig. Pt_1 già da tempo, con l'accordo della moglie, ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione di proprietà di familiari. Per quanto sopra il sig. si Pt_1 impegna a trasferire la residenza dalla abitazione coniugale alla nuova abitazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione. I ricorrenti vivranno dunque separati portandosi reciproco rispetto. 2) I ricorrenti convengono che nell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in Prato Via San Martino per Galceti 161, peraltro di proprietà esclusiva della sig.ra , continuerà ad abitarvi la Controparte_1
ER madre, presso la quale sarà prevalentemente collocata la FI minore . In virtù di tale collocamento, la casa coniugale viene alla stessa formalmente assegnata. Il IG.
dichiara di aver già lasciato la casa coniugale ed essersi trasferito Parte_1 nell'immobile sito in Prato Via Cairoli n.68 e che provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della ER IG.ra . 3) La FI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi Controparte_1
i genitori, con domicilio e collocamento prevalente presso la madre in Prato Via San
Martino per Galceti 161. 4) Il padre terrà la FI con se' indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: il padre potrà tenere la FI a settimane alterne durante il week end dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera a cena dunque con pernottamento, curando il padre di riaccompagnare la FI domenica sera dalla madre. Durante la settimana, il padre terrà la FI nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena, curando il padre di riaccompagnarla a casa dalla madre. Resta tuttavia inteso tra le parti che laddove per ER qualsiasi motivo non vada a scuola (a titolo esemplificativo e non esaustivo sciopero, malattia, vacanza etc…) nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo dovrà organizzarsi autonomamente per tenere la FI fin dalla mattina del giorno di riferimento. Resta ferma la facoltà di entrambi i genitori di partecipare alle attività extrascolastiche della FI
pagina 2 di 7 anche in giorni e in momenti in cui quest'ultima è affidata all'altro genitore, previo preavviso. Le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali, saranno trascorse dalla FI alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore (alternando, a titolo esemplificativo e salvo diverso accordo, il giorno di Natale con l'uno e Santo Stefano con l'altro, il Capodanno con l'uno ed Epifania con l'altro, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedì dell'Angelo con l'altra e così via). Le Ferie estive, da intendersi dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura della stessa a settembre e da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno, da trascorrere con ciascun genitore, per un periodo di 2 settimane anche non consecutive. Per il rimanente periodo estivo, salvo un diverso accordo tra le parti mirato all'esclusivo interesse della minore, si continuerà ad applicare lo stesso schema previsto per il periodo scolastico. La minore potrà altresì trascorrere almeno una settimana di vacanza con la madre ed una con il padre nei restanti periodi dell'anno (autunno, inverno o primavera) previa comunicazione da effettuarsi dall'un genitore nei confronti dell'altro con congruo preavviso. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le esigenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della FI presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi della medesima. Le parti si obbligano a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi della FI minore, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ad essere collaborativi e solidali per la sua educazione ed a comunicare direttamente e mai attraverso la bambina. Al fine di salvaguardare la serenità della propria FI minore, entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, nel caso di nuove relazioni sentimentali da questi intraprese, a non ingenerare nella bambina confusione sui ruoli genitoriali e ad introdurre nella sfera affettiva della FI figure terze con la necessaria gradualità e solo dal momento in cui le relative relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. 5) Al fine di tutelare il ER benessere della FI minore e nel suo esclusivo interesse, i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a far intraprendere alla minore un percorso di psicoterapia ove, in futuro, se ne ravvisasse la necessità; resta inteso che il nominativo del professionista pagina 3 di 7 dovrà essere concordato tra i genitori. 6) Il IG. , a far data dalla sottoscrizione Pt_1 del presente ricorso, verserà in favore della IG.ra a titolo di contributo al CP_1
ER mantenimento della FI minore , la somma mensile di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) - somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT -
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alle seguenti coordinate:
[...]; in merito alla rivalutazione Istat, sarà cura della sig.ra comunicare il nuovo importo dovuto al sig. , precisandosi sul punto che, CP_1 Pt_1 in ogni caso, la mancata tempestiva comunicazione della suddetta rivalutazione non comporterà in alcun modo rinuncia alla stessa. 7) Le spese di natura straordinaria nell'interesse della FI così come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% a carico di ciascuno.
Spese straordinarie che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: a) sanitarie di necessità ed urgenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese protesiche, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del
S.S.N. compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) scolastiche: corredo di inizio anno scolastico, rette scuole pubbliche, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma, tablet e pc per uso scolastico, gite scolastiche in ambito giornaliero;
c) extrascolastiche: spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private ed universitarie, libri di testo universitari, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o pagina 4 di 7 specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari, viaggi di studio all'estero; c) extrascolastiche: spese di cura e custodia della FI (doposcuola o baby sitter ) in caso di indisponibilità di parenti o in assenza di alternative assistenziali gratuite, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla FI (restando inteso che, per i viaggi della FI insieme a uno dei genitori, le intere spese rimangono a carico del genitore stesso), spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (come partecipazione a gare e tornei), attività ludico- ricreative quali centri estivi, acquisto cellulare, spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di locomozione (es. minicar, macchina, motorino, moto) e relativi accessori , attività artistiche (musica, disegno, pittura), culturali e ricreative, corsi di lingua, corsi di informatica, spese per festeggiamenti dedicati alla FI, corsi per il conseguimento della patente in autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di eventuali animali domestici;
Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro a mezzo e-mail o pec dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il genitore richiedente la spesa invierà, con le medesime modalità, sollecito a riscontrare entro i successivi 5 giorni, termine decorso il quale il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo accordo sulla compensazione delle stesse, come al capoverso che segue.
È consentito ai genitori adottare un sistema di compensazione delle spese straordinarie, analiticamente dettagliato, per permettere il riporto del saldo spese straordinarie anziché provvedere alla liquidazione analitica, una ad una, delle stesse. È comunque consentito al genitore anticipatario della spesa di richiedere, all'altro genitore, che la singola spesa gli sia rimborsata autonomamente anziché adottando il sistema di compensazione di cui al capoverso precedente. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno pagina 5 di 7 ove possibile intestati alla FI minore e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della detraibilità/deducibilita' fiscale del reddito. 8) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si dichiarano e si riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico-reddituale e rinunciano pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o assegni di mantenimento l'uno verso l'altro. 9) Il sig.
acconsente affinche' sia la sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno Pt_1 CP_1 unico e universale per i figli a carico;
a tal fine autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinchè la sig.ra provveda a CP_1 richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno ER riconosciute in favore della FI . 10) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica, diversa da quelle ivi rappresentate, prima ed al di fuori del presente atto. 11) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio ed all'ottenimento di un autonomo passaporto a favore della FI. 13) I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi sopra elencati a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato
(PO) in data 04.09.2011 con rito concordatario, con atto trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Prato al numero 139 parte II Serie B, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
pagina 6 di 7 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla ER minore nata in data [...] al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della FI a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati a Prato (PO) in data 04.09.2011 con rito concordatario, con atto trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Prato al numero 139 parte
II Serie B;
2) omologa le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti 5,10, 11, 12 e 13;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott. Lucia
TT
Il Presidente rel. ed est.
dott. Lucia TT
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