Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 366 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri contratti d'opera”;
Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2435/20, pubblicata il 20 Ottobre 2020 e notificata il 7 Dicembre 2020; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 Giugno 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
( ), rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Di Marino ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Nicola Turco ( ) e Marco C.F._3
Grullo ( , con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti C.F._4
indirizzi di PEC:
[...]
Email_2
1
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del 17 Giugno 2025 (svoltasi in presenza) è comparsa la sola ES dell'appellata , la quale ha concluso riportandosi Controparte_1
alla compaarsa di costituzione, ed ha chiesto l'introito in decisione (rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cpc, dato che aveva già depositato la comparsa ex art. 190 cpc, a seguito del primo introito in decisione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 Dicembre 2010, la committente conveniva in Parte_1
giudizio l'appaltatrice (quale società esecutrice dei lavori), chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni, per l'erronea esecuzione di opere all'interno della propria unità immobiliare.
La committente lamentava difformità rispetto al progetto ed al preventivo, nonché vizi derivanti da un'errata installazione.
Dopo aver espletato un procedimento di ATP, l'attrice instaurava un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale, quantificando il danno in euro 37.040,00.
La convenuta si costituiva eccependo la tardività della denuncia dei vizi. Quindi “
[...]
chiedeva il rigetto della domanda attorea, ed altresì proponeva domanda Controparte_1
riconvenzionale, per il pagamento del saldo del corrispettivo, al netto degli acconti ricevuti.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n.
2435/20, pubblicata il 20 Ottobre 2020, e notificata il 7 Dicembre 2020.
Il primo Giudice ha rigettato le domande attoree;
altresì – in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale – ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 4.657,00, oltre interessi legali dalla domanda. Controparte_1
Ancora, il G.M. ha condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio Parte_1
in favore di “ – metà liquidata in euro 3.627,00 per compenso Controparte_1
2 professionale, oltre accessori come per Legge;
al contempo, ha compensato le spese del giudizio tra le medesime parti, quanto alla residua metà.
Infine il Tribunale ha posto a carico dell'attrice le spese dell'espletata CTU. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , a mezzo della citazione notificata in Parte_1
data 7 Gennaio 2021 nei confronti di “ . Controparte_1
L'appellante ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'appello in data 25 Gennaio Parte_1
2021.
Giusta comparsa depositata il 26 Marzo 2021 si è costituita l'appellata “ , Controparte_1
eccependo l'improcedibilità del gravame principale, ex art. 348 co.1 cpc, per la tardiva iscrizione a ruolo.
Altresì la srl appellata ha proposto gravame incidentale, con il quale si duole dell'accoglimento soltanto parziale della propria domanda riconvenzionale;
quindi
[...]
invoca il riconoscimento dell'intera somma di euro 11.960,00, oggetto della Controparte_1
domanda riconvenzionale.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 29 Giugno 2021, ha esaminato l'istanza
(depositata dalla ES dell'appellante principale in data 25 Gennaio 2021), di Parte_1
rimessione in termini, ai fini della tempestiva iscrizione a ruolo del gravame. Appunto,
l'impugnante principale ha iscritto la causa a ruolo soltanto il 25 Gennaio 2021, in violazione del termine di 10 giorni di cui all'art. 165 cpc, richiamato dall'art. 347 cpc, e decorrente dal
7 Gennaio 2021, data di notifica dell'appello principale.
In particolare il Collegio, nell'ordinanza del 29 Giugno 2021, si è espresso nei seguenti termini:…ritenuta l'istanza non meritevole di accoglimento, considerata la non idoneità del
(pur documentato) stato di malattia del Difensore ad integrare nella specie causa di impedimento non imputabile, atteso: che non sono stati rappresentati ostacoli al tempestivo espletamento del prescritto adempimento – nota all'appellante sin dal 7 Gennaio 2021 la costituzione del contraddittorio – prima del 15 Gennaio 2021 (data dell'intervento chirurgico oculare – con dimissione in pari data – certo con congruo anticipo conosciuta dal Difensore);
3 che la lombosciatalgia diagnosticata al Difensore il 16 Gennaio 2021 appare un evento connotato da mera difficoltà, piuttosto che da assolutezza, stante la possibilità di tempestivo espletamento con modalità telematica del prescritto adempimento…
Quindi la Corte, con l'ordinanza del 29 Giugno 2021, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini.
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata l'11 Marzo 2024 (all'esito dell'udienza di conclusioni del 5 Marzo 2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
La sola srl appellata ha depositato la comparsa ex art. 190 cpc.
Successivamente – giusta decreto del 26 Febbraio 2025 – la causa è stata riassegnata ad un nuovo relatore, dato che la precedente relatrice, nelle more del giudizio, era cessata dalle funzioni di Giudice Onorario Aggregato della Corte di Appello di Napoli. Altresì, sempre nel decreto del 26.02.2025, si è evidenziata l'impossibilità, per la precedente relatrice, per sopraggiunti motivi di salute, di portare a compimento il residuale incarico di riferire al
Collegio, per decidere le cause anteriormente assunte in decisione, quale relatrice designata.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del 17 Giugno 2025 (svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni (da parte della sola “ ), la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la Controparte_1
decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, la srl appellata ha espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato la relativa comparsa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, proposto da , va dichiarato improcedibile, ai sensi Parte_1
dell'art. 348 co.1 cpc.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 cpc, è d'uopo evidenziare la rilevabilità di ufficio dell'improcedibilità dell'appello, qualora la costituzione in giudizio
4 avvenga oltre i termini perentori previsti dal codice di rito (peraltro, nel caso di specie,
l'improcedibilità è stata eccepita dall'appellata “ , fin dalla comparsa di Controparte_1
costituzione del 26 Marzo 2021).
Nulla quaestio sulla tardività dell'iscrizione a ruolo del gravame, avvenuta soltanto il 25
Gennaio 2021 (a fronte della notifica dell'appello già in data 7 Gennaio 2021).
Già si è accennato al fatto che la ES di , in data 25 Gennaio 2021 Parte_1
(contestualmente all'iscrizione a ruolo del gravame), abbia depositato istanza di rimessione in termini – appunto ai fini della tempestiva iscrizione a ruolo.
Ebbene l'istanza è stata esaminata dal Collegio nell'ordinanza del 29 Giugno 2021 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 22 Giugno 2021, svoltasi in presenza).
Il contenuto dell'ordinanza del 29 Giugno 2021 (di rigetto dell'istanza di rimessione in termini) è stato integralmente riportato in sede di descrizione dello svolgimento del processo.
In questa sede la Corte ritiene di dover confermare integralmente le argomentazioni espresse nella succitata ordinanza.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'appello principale, proposto da , Parte_1
debba essere dichiarato improcedibile.
Ovviamente – trovando applicazione, ratione temporis, il previgente rito “ante Cartabia” – la declaratoria di improcedibilità va emessa nelle forme della sentenza collegiale (anziché a mezzo di ordinanza dell'istruttore).
A questo punto, va esaminato il gravame incidentale, proposto da “ . Controparte_1
Sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
A seguito dell'improcedibilità dell'appello principale (per tardiva iscrizione a ruolo), osserva il Collegio come – con riferimento al gravame incidentale tardivo, proposto da “
[...]
[...
[...] [...]
– debba dichiararsi la perdita di efficacia, ai sensi del secondo comma Parte_2
dell'art. 334 cpc (con la conseguente inammissibilità).
L'appello incidentale di “ , spiegato nella comparsa del 26 Marzo 2021 – Controparte_1
pur osservante del termine dei 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione – è da qualificarsi come tardivo, stante l'evidente inosservanza del termine breve di impugnazione, di trenta giorni.
Appunto, a seguito della notifica della sentenza di prime cure, in data 7 Dicembre 2020, tutte le parti erano vincolate al rispetto del termine breve di 30 giorni (decorrenti dal 07.12.2020), ai fini della proposizione dell'impugnazione.
Al contrario, come già osservato, l'appello incidentale è stato proposto, soltanto con la comparsa di costituzione depositata il 26 Marzo 2021.
Ecco quindi che – nel momento in cui risulta l'improcedibilità del gravame principale –
l'appello incidentale tardivo, proposto da deve essere dichiarato Controparte_1
inammissibile, stante la perdita di efficacia, ai sensi del secondo comma dell'art. 334 cpc.
Si ribadisce come l'appello incidentale di sia stato proposto soltanto con Controparte_1
la comparsa del 26 Marzo 2021, a fronte della notifica della sentenza di primo grado, in data
7 Dicembre 2020.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne le spese del presente grado, si impone l'integrale compensazione tra le parti, per reciproca soccombenza.
Il tutto, alla luce dell'improcedibilità del gravame principale e dell'inammissibilità (per la perdita di efficacia ai sensi dell'art. 334 co.2 cpc) dell'impugnazione incidentale – provvedimenti che vengono assunti contestualmente.
6 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(sia da parte dell'appellante principale , che da parte dell'impugnante Parte_1
incidentale “ ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di “ , nonché pronunciando sul Parte_1 Controparte_1
gravame incidentale proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2435/20, pubblicata il 20 Ottobre 2020 e notificata il 7
Dicembre 2020, così provvede:
A) Dichiara improcedibile l'appello principale;
B) Dichiara inammissibile il gravame incidentale (stante la perdita di efficacia, ai sensi del secondo comma dell'art. 334 cpc);
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (sia da parte dell'appellante principale che da parte dell'impugnante incidentale “ ) dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo pari al contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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