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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
PRIMIZIA Parte_1 CP_1
PARTE CONVENUTA
CP_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to DELL'INNOCENTI LEONARDO Parte_1
Per l'avv.to CORTESE LARA collegata via telefono Controparte_4
Per il terzo chiamato 'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO Controparte_5
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Dell'innocenti si riporta alle conclusioni già rese ed alle note conclusive depositate in atti pagina 1 di 10 L'avv. Cortese si riporta alle note conclusive depositate ed alle conclusioni già rese. Ribadisce che i vizi lamentati dall'opponente non sono mai stati contestati nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Rileva che la prima contestazione ufficiale è del mese di luglio.
L'avv. Nicosia si riporta alle conclusioni già rese ed alle memorie conclusive depositate, contestando le avverse deduzioni evidenziando ancora una volta che non esiste alcun rapporto di garanzia tra l'opponente ed il chiamato in causa.
L'avv. Dell'Innocenti si riporta a quanto già dedotto in atti relativamente alla chiamata del terzo ed alle eccezioni dallo stesso sollevate.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'INNOCENTI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'INNOCENTI LEONARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
CORTESE LARA elettivamente domiciliato in PIAZZA L.UDOVICO ANTONIO MURATORI 4
50134 FIRENZE presso il difensore avv. CORTESE LARA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NICOSIA Controparte_5
GIUSEPPE IGNAZIO elettivamente domiciliato in VIA DE' BARBERI 108 58100 GROSSETO presso il difensore avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: parte opponente ha così concluso: “in via preliminare: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per i motivi di cui in premessa, autorizzare la chiamata in causa della (PI ) in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rapp.te pro tempore, sedente in Via Topazio 7/C 58100 – Grosseto (GR) affinché ritenga indenne e manlevi da qualunque addebito o richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo
4900/2022 Tribunale di Firenze oggi opposto, la Con vittoria di spese, onorari e Parte_1
pagina 3 di 10 competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nel merito: “piaccia All'Ecc.mo
Tribunale dichiarare la presente opposizione a decreto ingiuntivo fondata e conseguentemente dichiarare illegittimo e destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico il decreto ingiuntivo n.
4900/22 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi Parte_2 in favore del procuratore antistatario”.
Parte opposta ha così concluso: “chiede all'Ill.mo Tribunale: la conferma del Decreto ingiuntivo n. 4900/2022 emesso da Codesto Ecc.Mo Tribunale riportandosi a tutto quanto emerso, prodotto e dedotto in sede di causa con condanna al pagamento della restante somma sia per capitale che per onorari, Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. 2) La reiezione di ogni altra istanza, richiesta e formulazione ex adverso.3) L'estromissione da un'eventuale prosecuzione del procedimento che il
Giudice volesse disporre sulla base della chiamata in causa del terzo”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare la carenza di idonea procura in capo al legale del chiamante e di conseguenza la nullita' dell'atto di chiamata del terzo. Preliminarmente dichiarare la nullita' insanabile ex art. 164 cpc dell'atto di chiamata del terzo per le ragioni ed i motivi esposti, essendosi violato il disposto dell' art. 163 nn. 3 e 4 cpc. Preliminarmente dichiarare l' inesistenza di un Cont litisconsorzio o di un rapporto di garanzia tra e chiamante e quindi l'inconcedibilita' ed irritualita' della chiamata del terzo. Nel merito, eventualmente revocata la autorizzazione alla chiamata del terzo mancandone i presupposti, piaccia respingere la domanda di parte opponente per come proposta perché inaccoglibile, infondata ed indimostrata. Con vittoria di spese, competenze oltre accessori di legge”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova comunque evidenziare che con decreto presidenziale n. 116/2024 il ruolo della Dott.ssa Marta
Torcini, precedente istruttore del giudizio, è stato assegnato a questo Giudice a far data dal 21.06.2024, quando la causa era già in fase conclusiva.
pagina 4 di 10
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 5 di 10 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione, sia pure nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare.
Invero, la società ordinava alla società la fornitura di 2080 Parte_1 Parte_2
capi di abbigliamento come da documento di ordine e DDT allegati. Quest'ultima eseguiva il lavoro ed emetteva fattura n.
6 - datata 21.02.2022 - di Euro 18.524,48.
Part In data 16.11.22 EZ PR ricorreva dinanzi a questo Tribunale affinché la società osse ingiunta con decreto - di cui chiedeva la provvisoria esecutività - al pagamento di Euro 18.524.48 oltre interessi dal giorno del dovuto saldo, oltre spese del processo e ulteriori spese consequenziali. In data
13.12.22 veniva emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 4900/22 avverso il quale - in data
Part 27.1.23 - la società roponeva opposizione per sentir dichiarare che nessuna somma era dovuta pagina 6 di 10 dalla stessa a Contestualmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Parte_2
causa la società (già affinché la tenesse indenne e manlevasse da CP_5 Controparte_5
qualsiasi addebito o richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo di cui supra.
In data 16.6.23 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e autorizzava la chiamata in causa della . Quest'ultima si costituiva in data 30.10.23 contestando Controparte_5
integralmente tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto e chiedendo la reiezione di ogni domanda proposta verso la stessa. Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc, il precedente istruttore riteneva di non doversi procedere ad alcuna attività di istruzione probatoria e dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, è emerso dagli atti che i capi consegnati alla M3 erano risultati difettosi;
circostanza che risulta confermata dalla società produttrice la quale firmava per accettazione una scrittura Parte_2 in cui si impegnava a sospendere le richieste di saldo fino al momento della definizione dell'entità del danno che la società opponente aveva subito a causa dei detti vizi.
Nella scrittura privata (doc 2 di parte opponente) si legge testualmente: “in riferimento alla produzione dei capi relativi alla Vs fattura. 85 del 21.01.2022 per € 18.524,48 (capi prodotti per RR), poiché sono stati prodotti da Voi difettosi, il cliente RR ci ha bloccato tutti i relativi pagamenti. Pertanto, la
Vs fattura 85 del 21.02.2022 rimane sospesa fino a che non sarà definito l'entità del danno ed il relativo sconto che ci verrà addebitato “.
Tale documento, ritualmente prodotto in atti dall'opponente, non risulta espressamente e neanche genericamente contestato dalla parte opposta, né risulta dalla stessa disconosciuta la firma ivi apposta, con conseguente applicazione dell'art.115 cpc a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
A tal proposito si ricordi altresì che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta per chiarire che il riconoscimento del vizio esonera il compratore dall'onere di denuncia entro il termine di 8 giorni ex art. 1495 c.c. che testualmente recita: “la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultata”. La Suprema Corte con sentenza n. 20811/2015 ha stabilito come non sia all'uopo necessaria una forma determinata e che il riconoscimento possa esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione perché la stessa risulti univoca e convincente e come l'effetto ricognitivo ricada a vantaggio dell'acquirente che - pur non avendo denunziato tempestivamente il vizio – avrà un anno per farlo valere.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie risulta da quanto detto e d quanto prodotto in atti che - avendo la CP_4
espressamente riconosciuto i vizi ed in assenza di contestazione– può dirsi superata
[...]
l'eccezione di tardività della denuncia degli stessi - non avvenuta negli otto giorni di cui all'art. 1495
c.c. - su cui la ha fondato le sue difese, senza null'altro allegare, dedurre e provare. Parte_2
Va rilevato, circa la ripartizione dell'onere probatorio, che nonostante le SS.UU. con l'orientamento da ultimo sostenuto in tema di vizi della vendita, abbiano disatteso l'orientamento tradizionale in materia affermando che ” in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (SS.UU. 11748/2019), nel caso di specie, posto l'inversione dell'onere probatorio determinato dall' effetto ricognitivo della scrittura privata prodotta dall'opponente e non contestata dalla parte opposta che assurge a ricognizione dei fatti ivi riportati, era il venditore- creditore tenuto a fornire la prova della circostanza che i beni consegnati fossero esenti da vizi e dunque dell'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria laddove, si ripete, lo stesso ha invece fondato la propria difesa esclusivamente sulla eccezione – infondata – di decadenza del termine concesso per effettuare la denuncia.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato in mancanza della prova dell'esistenza del credito ovvero dell'entità dello stesso.
Circa la chiamata di parte terza RR, parte opponente nella propria citazione in opposizione a decreto Contr ingiuntivo chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da lei manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta. Tuttavia, non sussistendo tra le stesse alcun rapporto di garanzia né propria né impropria e non essendo peraltro prevista espressamente alcuna clausola in tal senso, può dirsi sussistere solo un rapporto di tipo commerciale, figurando RR quale mera cliente.
Il contratto intercorrente tra loro può inoltre dirsi già definito al momento della presente causa stante
Part l'inadempimento della della conseguente emissione della nota di credito che ammontava ad euro
55.188,53, a storno della fattura precedentemente emessa (doc. 4) e che di fatto annullava ogni ragione di credito.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dei requisiti necessari per dirsi sussistente un collegamento si ricordi che: “affinché ricorra un collegamento negoziale tra due contratti è necessario un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
pagina 8 di 10 delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”. Si ha dunque collegamento quando più contratti distinti: “vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia” (Cass. 3645/2007, Cass.
28324/2023), dando così luogo: “ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili”
(Cass. 15774/2017). Non può quindi dirsi sufficiente, ai fini della configurazione del collegamento, che l'oggetto della controversia sia rappresentato dai medesimi beni.
Contr Nel caso di specie trattasi di due rapporti di fornitura distinti non avendo infatti la ordinato alla
M3 di acquistare dei beni alla per suo conto. Non sussiste dunque, tra i due distinti Controparte_4
rapporti di fornitura né una comunanza di causa né alcuna garanzia mancando quindi un rapporto di pregiudizialità - dipendenza. A tal proposito va rilevato che “tale nesso di pregiudizialità si riferisce a situazioni in cui più contratti sono interconnessi in modo che la validità o l'efficacia dell'uno dipende dall'altro” (Cass. 4241/2013). Dunque, la RR può dirsi mera cliente della chiamante M3 ed estranea Part ai rapporti intercorrenti tra la la . Parte_2
La domanda di manleva va pertanto rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita. Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n.
4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Relativamente alle spese di lite, alla luce della vicenda processuale per come svolta, ritiene il Tribunale sussistente ragioni di opportunità per compensare le spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 4900/22 emesso dal Tribunale di
Firenze;
- rigetta la domanda dell'opponente nei confronti di (già ); CP_5 CP_5
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,45 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
PRIMIZIA Parte_1 CP_1
PARTE CONVENUTA
CP_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to DELL'INNOCENTI LEONARDO Parte_1
Per l'avv.to CORTESE LARA collegata via telefono Controparte_4
Per il terzo chiamato 'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO Controparte_5
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Dell'innocenti si riporta alle conclusioni già rese ed alle note conclusive depositate in atti pagina 1 di 10 L'avv. Cortese si riporta alle note conclusive depositate ed alle conclusioni già rese. Ribadisce che i vizi lamentati dall'opponente non sono mai stati contestati nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Rileva che la prima contestazione ufficiale è del mese di luglio.
L'avv. Nicosia si riporta alle conclusioni già rese ed alle memorie conclusive depositate, contestando le avverse deduzioni evidenziando ancora una volta che non esiste alcun rapporto di garanzia tra l'opponente ed il chiamato in causa.
L'avv. Dell'Innocenti si riporta a quanto già dedotto in atti relativamente alla chiamata del terzo ed alle eccezioni dallo stesso sollevate.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'INNOCENTI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'INNOCENTI LEONARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
CORTESE LARA elettivamente domiciliato in PIAZZA L.UDOVICO ANTONIO MURATORI 4
50134 FIRENZE presso il difensore avv. CORTESE LARA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NICOSIA Controparte_5
GIUSEPPE IGNAZIO elettivamente domiciliato in VIA DE' BARBERI 108 58100 GROSSETO presso il difensore avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: parte opponente ha così concluso: “in via preliminare: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per i motivi di cui in premessa, autorizzare la chiamata in causa della (PI ) in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rapp.te pro tempore, sedente in Via Topazio 7/C 58100 – Grosseto (GR) affinché ritenga indenne e manlevi da qualunque addebito o richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo
4900/2022 Tribunale di Firenze oggi opposto, la Con vittoria di spese, onorari e Parte_1
pagina 3 di 10 competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nel merito: “piaccia All'Ecc.mo
Tribunale dichiarare la presente opposizione a decreto ingiuntivo fondata e conseguentemente dichiarare illegittimo e destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico il decreto ingiuntivo n.
4900/22 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi Parte_2 in favore del procuratore antistatario”.
Parte opposta ha così concluso: “chiede all'Ill.mo Tribunale: la conferma del Decreto ingiuntivo n. 4900/2022 emesso da Codesto Ecc.Mo Tribunale riportandosi a tutto quanto emerso, prodotto e dedotto in sede di causa con condanna al pagamento della restante somma sia per capitale che per onorari, Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. 2) La reiezione di ogni altra istanza, richiesta e formulazione ex adverso.3) L'estromissione da un'eventuale prosecuzione del procedimento che il
Giudice volesse disporre sulla base della chiamata in causa del terzo”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare la carenza di idonea procura in capo al legale del chiamante e di conseguenza la nullita' dell'atto di chiamata del terzo. Preliminarmente dichiarare la nullita' insanabile ex art. 164 cpc dell'atto di chiamata del terzo per le ragioni ed i motivi esposti, essendosi violato il disposto dell' art. 163 nn. 3 e 4 cpc. Preliminarmente dichiarare l' inesistenza di un Cont litisconsorzio o di un rapporto di garanzia tra e chiamante e quindi l'inconcedibilita' ed irritualita' della chiamata del terzo. Nel merito, eventualmente revocata la autorizzazione alla chiamata del terzo mancandone i presupposti, piaccia respingere la domanda di parte opponente per come proposta perché inaccoglibile, infondata ed indimostrata. Con vittoria di spese, competenze oltre accessori di legge”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova comunque evidenziare che con decreto presidenziale n. 116/2024 il ruolo della Dott.ssa Marta
Torcini, precedente istruttore del giudizio, è stato assegnato a questo Giudice a far data dal 21.06.2024, quando la causa era già in fase conclusiva.
pagina 4 di 10
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del
pagina 5 di 10 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione, sia pure nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare.
Invero, la società ordinava alla società la fornitura di 2080 Parte_1 Parte_2
capi di abbigliamento come da documento di ordine e DDT allegati. Quest'ultima eseguiva il lavoro ed emetteva fattura n.
6 - datata 21.02.2022 - di Euro 18.524,48.
Part In data 16.11.22 EZ PR ricorreva dinanzi a questo Tribunale affinché la società osse ingiunta con decreto - di cui chiedeva la provvisoria esecutività - al pagamento di Euro 18.524.48 oltre interessi dal giorno del dovuto saldo, oltre spese del processo e ulteriori spese consequenziali. In data
13.12.22 veniva emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 4900/22 avverso il quale - in data
Part 27.1.23 - la società roponeva opposizione per sentir dichiarare che nessuna somma era dovuta pagina 6 di 10 dalla stessa a Contestualmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Parte_2
causa la società (già affinché la tenesse indenne e manlevasse da CP_5 Controparte_5
qualsiasi addebito o richiesta economica di cui al decreto ingiuntivo di cui supra.
In data 16.6.23 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e autorizzava la chiamata in causa della . Quest'ultima si costituiva in data 30.10.23 contestando Controparte_5
integralmente tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto e chiedendo la reiezione di ogni domanda proposta verso la stessa. Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc, il precedente istruttore riteneva di non doversi procedere ad alcuna attività di istruzione probatoria e dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, è emerso dagli atti che i capi consegnati alla M3 erano risultati difettosi;
circostanza che risulta confermata dalla società produttrice la quale firmava per accettazione una scrittura Parte_2 in cui si impegnava a sospendere le richieste di saldo fino al momento della definizione dell'entità del danno che la società opponente aveva subito a causa dei detti vizi.
Nella scrittura privata (doc 2 di parte opponente) si legge testualmente: “in riferimento alla produzione dei capi relativi alla Vs fattura. 85 del 21.01.2022 per € 18.524,48 (capi prodotti per RR), poiché sono stati prodotti da Voi difettosi, il cliente RR ci ha bloccato tutti i relativi pagamenti. Pertanto, la
Vs fattura 85 del 21.02.2022 rimane sospesa fino a che non sarà definito l'entità del danno ed il relativo sconto che ci verrà addebitato “.
Tale documento, ritualmente prodotto in atti dall'opponente, non risulta espressamente e neanche genericamente contestato dalla parte opposta, né risulta dalla stessa disconosciuta la firma ivi apposta, con conseguente applicazione dell'art.115 cpc a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
A tal proposito si ricordi altresì che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta per chiarire che il riconoscimento del vizio esonera il compratore dall'onere di denuncia entro il termine di 8 giorni ex art. 1495 c.c. che testualmente recita: “la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultata”. La Suprema Corte con sentenza n. 20811/2015 ha stabilito come non sia all'uopo necessaria una forma determinata e che il riconoscimento possa esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione perché la stessa risulti univoca e convincente e come l'effetto ricognitivo ricada a vantaggio dell'acquirente che - pur non avendo denunziato tempestivamente il vizio – avrà un anno per farlo valere.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie risulta da quanto detto e d quanto prodotto in atti che - avendo la CP_4
espressamente riconosciuto i vizi ed in assenza di contestazione– può dirsi superata
[...]
l'eccezione di tardività della denuncia degli stessi - non avvenuta negli otto giorni di cui all'art. 1495
c.c. - su cui la ha fondato le sue difese, senza null'altro allegare, dedurre e provare. Parte_2
Va rilevato, circa la ripartizione dell'onere probatorio, che nonostante le SS.UU. con l'orientamento da ultimo sostenuto in tema di vizi della vendita, abbiano disatteso l'orientamento tradizionale in materia affermando che ” in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (SS.UU. 11748/2019), nel caso di specie, posto l'inversione dell'onere probatorio determinato dall' effetto ricognitivo della scrittura privata prodotta dall'opponente e non contestata dalla parte opposta che assurge a ricognizione dei fatti ivi riportati, era il venditore- creditore tenuto a fornire la prova della circostanza che i beni consegnati fossero esenti da vizi e dunque dell'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria laddove, si ripete, lo stesso ha invece fondato la propria difesa esclusivamente sulla eccezione – infondata – di decadenza del termine concesso per effettuare la denuncia.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato in mancanza della prova dell'esistenza del credito ovvero dell'entità dello stesso.
Circa la chiamata di parte terza RR, parte opponente nella propria citazione in opposizione a decreto Contr ingiuntivo chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da lei manlevata e tenuta indenne da ogni richiesta. Tuttavia, non sussistendo tra le stesse alcun rapporto di garanzia né propria né impropria e non essendo peraltro prevista espressamente alcuna clausola in tal senso, può dirsi sussistere solo un rapporto di tipo commerciale, figurando RR quale mera cliente.
Il contratto intercorrente tra loro può inoltre dirsi già definito al momento della presente causa stante
Part l'inadempimento della della conseguente emissione della nota di credito che ammontava ad euro
55.188,53, a storno della fattura precedentemente emessa (doc. 4) e che di fatto annullava ogni ragione di credito.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dei requisiti necessari per dirsi sussistente un collegamento si ricordi che: “affinché ricorra un collegamento negoziale tra due contratti è necessario un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
pagina 8 di 10 delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”. Si ha dunque collegamento quando più contratti distinti: “vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia” (Cass. 3645/2007, Cass.
28324/2023), dando così luogo: “ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili”
(Cass. 15774/2017). Non può quindi dirsi sufficiente, ai fini della configurazione del collegamento, che l'oggetto della controversia sia rappresentato dai medesimi beni.
Contr Nel caso di specie trattasi di due rapporti di fornitura distinti non avendo infatti la ordinato alla
M3 di acquistare dei beni alla per suo conto. Non sussiste dunque, tra i due distinti Controparte_4
rapporti di fornitura né una comunanza di causa né alcuna garanzia mancando quindi un rapporto di pregiudizialità - dipendenza. A tal proposito va rilevato che “tale nesso di pregiudizialità si riferisce a situazioni in cui più contratti sono interconnessi in modo che la validità o l'efficacia dell'uno dipende dall'altro” (Cass. 4241/2013). Dunque, la RR può dirsi mera cliente della chiamante M3 ed estranea Part ai rapporti intercorrenti tra la la . Parte_2
La domanda di manleva va pertanto rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita. Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n.
4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Relativamente alle spese di lite, alla luce della vicenda processuale per come svolta, ritiene il Tribunale sussistente ragioni di opportunità per compensare le spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 4900/22 emesso dal Tribunale di
Firenze;
- rigetta la domanda dell'opponente nei confronti di (già ); CP_5 CP_5
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,45 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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