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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14084/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 14/11/1983), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 D'ALESSIO ANTONIO;
E
(ROMA (RM), 13/03/1985), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VIDIMARI GIANNALISA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Greccio (Rieti) in data
23 giugno 2018, matrimonio trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n. 5 –
Parte II – Serie A – Anno 2018.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 5544/2024 pubbl. il 27/03/2024
RG n. 31476/2023 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• nulla statuire quanto alla casa adibita ad abitazione coniugale assegnata al sig.
e di sua proprietà esclusiva per averla egli alienata;
Parte_1
• dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Greccio (Rieti), in data 23 giugno 2018, e Controparte_1 Parte_1 trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 2018;
• ordinare al Comune di Greccio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni di divorzio:
1. i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, nulla
[...] sarà dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento ed ogni loro rapporto personale di natura economico-patrimoniale è stato già definito autonomamente”.
• dichiarare interamente compensate tra le parti le spese legali”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14084/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio (Rieti) in data 23 giugno 2018, matrimonio trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n.
5 – Parte II – Serie A – Anno 2018 tra (ROMA (RM), Parte_1
14/11/1983) e (ROMA (RM), 13/03/1985), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14084/2024, vertente
TRA
OMA (RM), 14/11/1983), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 D'ALESSIO ANTONIO;
E
(ROMA (RM), 13/03/1985), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VIDIMARI GIANNALISA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Greccio (Rieti) in data
23 giugno 2018, matrimonio trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n. 5 –
Parte II – Serie A – Anno 2018.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 5544/2024 pubbl. il 27/03/2024
RG n. 31476/2023 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• nulla statuire quanto alla casa adibita ad abitazione coniugale assegnata al sig.
e di sua proprietà esclusiva per averla egli alienata;
Parte_1
• dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Greccio (Rieti), in data 23 giugno 2018, e Controparte_1 Parte_1 trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n. 5 – Parte II – Serie A – Anno 2018;
• ordinare al Comune di Greccio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni di divorzio:
1. i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, nulla
[...] sarà dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento ed ogni loro rapporto personale di natura economico-patrimoniale è stato già definito autonomamente”.
• dichiarare interamente compensate tra le parti le spese legali”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14084/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio (Rieti) in data 23 giugno 2018, matrimonio trascritto agli Atti del Comune di Greccio con Atto n.
5 – Parte II – Serie A – Anno 2018 tra (ROMA (RM), Parte_1
14/11/1983) e (ROMA (RM), 13/03/1985), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi