Ordinanza collegiale 30 marzo 2023
Parere definitivo 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00164/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00075/2023
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Cave Carli S.r.l., contro Provincia di Brescia, e nei confronti di Comune di Serle, avverso: i) il provvedimento n. 173907/2022 del 22 settembre 2022 di archiviazione dell’istanza di riesame di ricalcolo della garanzia patrimoniale dovuta per l’esercizio dell’autorizzazione provinciale n. 522 del 20 febbraio 2019; ii) tutti gli atti presupposti e conseguenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0200698 del 4 novembre 2024 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di archiviazione dell’istanza di riesame di ricalcolo della garanzia patrimoniale dovuta per l’esercizio dell’autorizzazione provinciale n. 522 del 20 febbraio 2019.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) la società Cave Carli è titolare di due autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Brescia, e cioè la n. 4430 del 27 novembre 2007 e la n. 522 del 20 febbraio 2019, alla coltivazione di cava di marmo, nell’ambito estrattivo “Monte Toppa” in comune di Serle recanti una scadenza fissata al 31 dicembre 2020, data coincidente con la durata del contratto d'affitto e della convenzione stipulati con il comune di Serle;
b) in particolare, il provvedimento n. 522 autorizzava l’esercizio dell’attività estrattiva in ampliamento, relativamente ai mappali n. 121, 135, 138 e 201/p del foglio n. 15 (di proprietà del Comune di Serle) ed ai mappali n. 96p, 97, 98, 99, 100, 285 e 408 Foglio n. 15 (in disponibilità a codesta ditta), disponendo al punto 2 che " a far tempo dalla data di vigenza del presente provvedimento, cesserà l'efficacia delle autorizzazioni di cui all'atto dirigenziale n. 4430 del 28.11.2007, in quanto sostituito e superato dal presente nuovo progetto di coltivazione e di recupero ambientale che interessa le medesime aree di cava ", condizionandone sospensivamente l’efficacia al deposito “ delle relative garanzie patrimoniali quantificate in euro 557.778,52 da costituirsi a favore del Comune nelle forme previste dall’articolo 16 della citata legge regionale n. 14/1998 ”;
c) a seguito di una richiesta dei Comuni, la provincia di Brescia, con nota n. 119765 del 13 agosto 2020, riesaminava le modalità per la quantificazione dell’ammontare delle garanzie aggiuntive;
d) con nota P.G. n. 140977 del 28 settembre 2020 la ditta Cave Carli chiedeva la proroga dei termini di scadenza delle sopra richiamate autorizzazioni;
e) con comunicazione n. 173312 del 18 novembre 2020, integrata con nota di cui al n. 185472 del 4 dicembre 2020, la Provincia avviava il relativo procedimento chiedendo integrazioni (titolo di disponibilità dell’area comunale, convenzione);
f) con nota P.G. n. 180319 del 27.11.2020 la ditta integrava l’istanza di proroga, ad eccezione della documentazione comprovante la permanenza della disponibilità a proprio favore delle aree di proprietà comunale e della convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 14/98, ovvero di atto aggiuntivo di proroga;
g) con istanza del 20 novembre 2020, pervenuta alla provincia di Brescia in data 27 novembre 2020 e registrata al protocollo generale n. 181210 del 30 novembre 2020, la ditta chiedeva il ricalcolo delle garanzie patrimoniali relative alla citata autorizzazione n. 522 del 2019;
h) con nota prot. n. 192178 del 17 dicembre 2020 la Provincia, oltre a chiedere alla ditta elementi informativi relativi all’attività estrattiva, comunicava l’avvio del procedimento e la richiesta di integrazioni;
i) con nota prot. n. 7974 del 31 dicembre 2020 il comune di Serle inoltrava la deliberazione di Giunta n. 93 del 28 dicembre 2020, con la quale veniva approvata la proroga al 28 febbraio 2021 degli effetti dei contratti di concessione mineraria e le relative convenzioni;
l) la provincia di Brescia, con nota prot. n. 5562 del 14 gennaio 2021, tra gli altri aspetti, evidenziava alla Cave Carli s.r.l. che l’efficacia dell’atto dirigenziale n. 522 del 20.02.2019 era subordinata alla presentazione delle garanzie patrimoniali da costituirsi a favore del Comune nelle forme previste dall’articolo 16 della citata legge regionale n. 14/1998;
m) con Deliberazioni di Giunta n. 18 del 26 febbraio 2021 e n. 38 dell’8 giugno 2022 il Comune di Serle autorizzava proroghe degli effetti dei contratti di concessione mineraria e delle relative convenzioni ai sensi dell’art.15 della legge regionale n. 14/98 ad altre ditte operanti sui mappali di proprietà comunale, ma non alla Cave Carli s.r.l., dando atto della permanenza di morosità in capo alla stessa;
n) con nota prot. n. 173907/2022 del 22 settembre 2022, la provincia di Brescia, “ rilevato che codesta ditta non ha dato seguito alle richieste da parte di questa Amministrazione e che l’autorizzazione estrattiva n. 522 del 20.02.2019 è scaduta il 31.12.2020 ”, disponeva l’archiviazione dell’istanza di di ricalcolo della garanzia patrimoniale dovuta per l’esercizio dell’autorizzazione provinciale n. 522 del 20 febbraio 2019. presentata dalla ditta Cave Carli s.r.l.;
o) avverso il ciato provvedimento n. 173907 del 22 settembre 2022 di archiviazione, la società interessata proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
3. La Cave Carli s.r.l. ha proposto ricorso straordinario, articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta “ Violazione di legge (art.10bis e 21octies, co.2, della Legge n.241 del 1990) ”.
3.2. Con il secondo motivo contesta “ Violazione di legge (art.16 della L.R. Lombardia n.14 del 1998; art.3 della Legge n.241 del 1990). Eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, sproporzionalità, illogicità, carenza motivazionale ”.
4. Nel corso del procedimento:
4.1. Con nota prot. n. 27234/2023, in data 9 febbraio 2023, il Settore sviluppo industriale e paesaggio della Provincia comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, al contempo richiedendo un’integrazione documentale.
4.2. Preso atto dell'avvio del procedimento di riesame in autotutela, il Ministero, con nota prot. n. 81062 del 18 maggio 2023, ha chiesto alla provincia di Brescia aggiornamenti in ordine allo svolgimento del procedimento di autotutela, nonché, a conclusione dello stesso, l’invio di una memoria in merito alle circostanze fattuali e di diritto esposte dal ricorrente, corredate da ogni utile documentazione.
4.3. In riscontro a tale richiesta con nota del 22 maggio 2023, acquisita in pari data dal Ministero con prot. n. 82905, la Provincia ha reso edotto il Ministero della mancata conclusione della procedura in ragione delle richieste integrazioni documentali e dell’accoglimento della richiesta di proroga, disposta per ulteriori 90 giorni.
4.4. La Provincia ha concluso il procedimento di riesame con l’atto n. 173402 del 15 settembre 2023, confermando la decisione assunta con il provvedimento di archiviazione di entrambe le autorizzazioni all’attività estrattiva della ricorrente, una per indisponibilità delle aree e della convenzione comunale, l’altra mai attivata per il mancato deposito delle garanzie patrimoniali.
4.5. Con nota prot. n. 190189/2023 del 9 ottobre 2023 la Provincia ha comunicato al Ministero l’avvenuta conclusione della procedura di revisione in autotutela del provvedimento oggetto di impugnazione, all’esito della quale è stato emesso il provvedimento prot. n. 173976/2023 del 18 settembre 2023 che ha confermato i contenuti del provvedimento P.G. n. 173907 del 22 settembre 2022.
4.6. In data 11 dicembre 2023 il Ministero, con nota prot. n. 0202246, ha chiesto alla Provincia di conoscere se avverso detto richiamato ultimo provvedimento fosse stato notificato alla Provincia un ulteriore ricorso.
4.7. In riscontro a tale ultima nota ministeriale, l’avvocatura provinciale di Brescia, con nota in data 14 dicembre 2023, ha evidenziato la mancata impugnazione del provvedimento, tuttavia ancora possibile atteso il mancato decorso dei termini di legge.
4.8. Con memoria di cui alla nota prot. n. 0036627 del 26 febbraio 2024, acquisita al prot. del Ministero n. 0036627 del 26 febbraio 2024, la provincia di Brescia, da un lato, ha confermato “ che il provvedimento conclusivo del riesame in autotutela adottato in data 15.09.2023, non è stato ad oggi impugnato, ed è divenuto inoppugnabile essendo trascorso anche il termine di 120 gg per il Ricorso straordinario al Capo dello Stato, oltre al termine ordinario per ricorrere avanti il Tar competente ” e, dall’altro, ha eccepito “ la inammissibilità del ricorso straordinario di cui si discute per sopravvenuta carenza di interesse stante la mancata impugnazione dell’atto conclusivo del riesame che conferma il provvedimento di archiviazione ”.
4.9. Di seguito a tale ultima comunicazione della provincia di Brescia, il Ministero, con nota prot. n. 0054898 del 21 marzo 2024, ha chiesto alla società ricorrente di comunicare la sussistenza dell’interesse alla coltivazione del gravame, facendo pervenire in caso affermativo, entro e non oltre 15 giorni, “ una dettagliata memoria informativa con riferimento a quanto esposto da ultimo dalla Provincia di Brescia ”.
4.10. Nella relazione istruttoria il Ministero, dopo avere precisato che “ l’istruttoria nel merito dei motivi di ricorso, alla coltivazione dei quali la stessa ricorrente ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti nella direzione di non avervi interesse, non partecipando attivamente al contraddittorio infra procedimentale attivato dal Ministero ”, ha concluso con la richiesta di “ dichiarare il rigetto del ricorso straordinario proposto, attesa la sua manifesta improcedibilità, ovvero inammissibilità ”.
5. Alla adunanza del 19 febbraio 2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile.
7. La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 173907 del 22 settembre 2022 con il quale la provincia di Brescia ha disposto l’archiviazione dell’istanza di ricalcolo della garanzia patrimoniale dovuta per l’esercizio dell’autorizzazione provinciale n. 522 del 20 febbraio 2019.
7.1. Tuttavia va considerato che, da un lato, in data 9 febbraio 2023, la Provincia ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di presentazione dei titoli attestanti la disponibilità delle aree e la convenzione con il comune di Serle, a cui era subordinato il permanere legittimo dell'esercizio dell'attività estrattiva e, dall’altro, che la stessa amministrazione in esito a tale procedimento ha emesso il provvedimento n. 173976/2023 del 18 settembre 2023 con il quale sono stati confermati i contenuti del gravato provvedimento del 22 settembre 2022.
Su tali basi, atteso che tale secondo provvedimento, che ha sostituito il primo gravato, non ha costituito oggetto di autonoma impugnazione, la Sezione deve quindi rilevare l’improcedibilità del ricorso.
8. A tanto consegue l’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas