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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice dott.ssa Francesca Perlini Giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2025 VG promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STEFANO COSTANTINI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pesaro, Via Mazza n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA CESETTI dell'Avvocatura Regionale con P.IVA_2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione di provvedimento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale l'annullamento del provvedimento impugnato, previo accertamento della natura tradizionale delle lavorazioni svolte a decorrere dal 16.12.2021, o dalla diversa data risultante dal giudizio, con riconoscimento del diritto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. La
pagina 1 di 5 resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della piena legittimità del provvedimento impugnato.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 7 Legge Quadro per l'Artigianato (L.443/1985), la esercente Parte_1
l'attività di produzione di prodotti a base di tartufo, ha impugnato la delibera n. 4/2024 del 5.12.2024 della che ha rigettato il ricorso in via Controparte_2 amministrativa avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane di Pesaro
e Urbino n. 446 del 01.10.2024 del Dirigente Settore Industria Artigianato e Credito, con decorrenza dal 1.7.2022, per superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 co. 1 lettera a) L. non Pt_2 avendo chiesto ed ottenuto il riconoscimento dell'”attività tradizionale delle lavorazioni” di cui all'art 4 lettera c) con perdita della qualifica di impresa artigiana.
Secondo l'art. 4 citato, ripreso dall'art. 6 L.R. Marche 19/2021, “L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato”.
Il DPR n. 288/2021 (“Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento su misura”) descrive le caratteristiche dell'impresa artigiana dedita alle lavorazioni artigianali disponendo, all'art. 1, che “Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto
1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni: (…) b) pagina 2 di 5 settore delle lavorazioni tradizionali:
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione (…) 4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali (…)”.
Il riconoscimento della tradizionalità delle lavorazioni (con conseguente applicazione dei limiti dimensionali superiori di cui all'art 4 lett c L 443/1985), tuttavia, può avvenire solo a seguito di domanda dell'impresa, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 288/2001 e dalle disposizioni regionali in materia, in particolare la D.G.R. n. 84/2023, che prevedono la presentazione di una richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da una relazione descrittiva delle fasi di lavorazione e dei prodotti realizzati e da documentazione fotografica inerente. Dopo l'esame dell'istanza viene effettuato un sopralluogo in loco e a conclusione dell'iter istruttorio il riconoscimento avviene con Decreto del Dirigente Regionale competente in materia di Artigianato, a cui segue la pubblicazione nel B.U.R.; dell'avvenuto riconoscimento viene inserita notizia nella visura camerale artigiana.
Se ne deduce che il riconoscimento non può avvenire per periodi pregressi, come invero richiesto da parte ricorrente, che aveva presentato solo in data 12.09.2024 una comunicazione di variazione dell'attività ai sensi dell'art. 9 D.L. 7/2007, con richiesta di riconoscimento di mestiere “tradizionale” a decorrere dal 16.12.2021, pervenuta all'Albo delle Imprese Artigiane il 09.10.2024, ossia successivamente al decreto di cancellazione n. 446 del 01.10.2024, come documentato da parte resistente, e pertanto non evasa.
Dalla cronologia dei provvedimenti emessi nei confronti della ricorrente, infatti, risulta che il decreto di cancellazione citato è stato emesso, ai sensi dell'art. 10 co.11 e dell'art. 11 L.R. 19/2021, a seguito della notifica, presso l'Albo Imprese Artigiane di Pesaro e Urbino, del verbale del 16.07.2024 di accertamento del superamento dei limiti dimensionali dall'01.07.2022 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Pesaro Urbino e dell' di Pesaro. Secondo tali disposizioni normative la CP_3 CP_1
pagina 3 di 5 nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane, adotta provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione, come nel caso di specie, di altri enti o Amministrazioni, di eventi rilevanti ai fini della modifica o cancellazione dei soggetti iscritti, previa comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento in contraddittorio. Il verbale è pervenuto all'Albo il 26.7.2024 ed è stato, quindi, avviato il procedimento di cancellazione con comunicazione alla ricorrente, che presentava memorie il 16.09.2024 a cui seguivano repliche il 23.9.2024, fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, impugnato in via amministrativa e confermato con delibera 4/2024 oggetto del presente giudizio.
Va rilevato, peraltro, che a seguito della cancellazione, la ricorrente ha presentato in data 05.11.2024 una nuova domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di Pesaro e Urbino ex art 9 D.L.
7/2007 secondo la procedura prevista dalla D.G.R. 84/2023, con richiesta di riconoscimento delle lavorazioni tradizionali, ex art 4 lettera c) L 443/1985.
Espletata l'istruttoria, è stato emesso il decreto del Dirigente del settore Industria, Artigianato e Credito della Regione n. 607 del 23.12.2024 che ha disposto l'iscrizione dell'impresa all'Albo CP_1
Artigiani e l'appartenenza al settore delle lavorazioni tradizionali con decorrenza dal 5.11.2024, data di presentazione dell'istanza.
Fermo quanto argomentato in merito alla mancata osservanza, da parte della ricorrente, delle procedure previste dalla normativa di settore, come sopra specificato, si rileva che l'impresa non ha, comunque, fornito la prova della decorrenza retrodatata dei requisiti di tradizionalità a far data dal 16.12.2021 come richiesto, inquanto la documentazione prodotta è priva di riferimento temporale e neppure è comprovata la provenienza locale della materia prima e la tradizionalità regionale della produzione.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettava alla ricorrente fornire la prova di quanto richiesto e allegare documentazione ove non reperibile presso gli archivi informatici camerali ai sensi dell'Allegato 1 DGR
84/2023 e non è sufficiente che la lavorazione risulti compresa nell'elenco di cui al DPR 288/2001 o nell'elenco di cui alla DGR 92/2002. Secondo orientamento costante, l'onere della prova dei fatti impeditivi dell'iscrizione o cancellazione all'Albo incombe sul soggetto che contesta la legittimità della iscrizione, il quale resta altresì esposto alle conseguenze negative della perdurante incertezza di tali fatti nel momento in cui la causa deve essere decisa. (Cass. 22609/2004).
La prova non può essere fornita neppure dalla prova testimoniale, in quanto inammissibile, in assenza di capitolazione separata e autonoma, generica e valutativa. Inammissibili sono anche le dichiarazioni di terzo prodotte, in ogni caso prive di riferimenti temporali precisi, di cui non è stata chiesta la convalida con prova testimoniale articolata in capitoli specifici e separati. pagina 4 di 5 Il ricorso è pertanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ancona,10.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
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