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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1644/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. SACCA' Parte_1 Pt_2 C.F._1
PROVVIDENZA PAOLA , come da procura in atti. attrice contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LOPES MARILENA come da procura in atti. convenuto,
in persona del Coordinatore Controparte_2
Generale pro tempore, p. IVA rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DELLA NEVE P.IVA_1
BARBERA convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.la ricorrente, in proprio e nella qualità di tutore della sorella interdetta premettendo che quest'ultima ha abitato insieme al padre, , in un Parte_3 Persona_1
appartamento sito in Tonnarella-Furnari, Corso Palermo 129, assegnato dallo I.A.C.P. di e che CP_2
il padre, rimasto vedovo, ha sposato la SI.ra e che, dopo la morte del padre, a Controparte_1
causa del cattivo rapporto tra le due donne, l'interdetta ha trasferito, Parte_3
momentaneamente, il suo domicilio a casa della sorella ricorrente, chiedeva l'ammissione delle seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione esclusiva dell'immobile di cui in narrativa.
2. Ordinare all'IACP di di provvedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile alla ricorrente. CP_2
3. Ordinare a di rilasciare l'immobile sgombro di persone e cose, in una alla consegna delle chiavi. Controparte_1
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto si costituivano in giudizio i resistenti e precisamente la SI.ra contestando le domande della ricorrente, ne chiedeva il Controparte_1
rigetto precisando di avere diritto all'assegnazione dell'immobile dove ha vissuto con il marito sino alla sua morte mentre lo IACP si opponeva alla richiesta di condanna in quanto l'amministrazione pubblica non può essere condannata ad un facere.
Disposto il mutamento di rito, la causa veniva rimessa per la discussione.
******
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente si precisa che relativamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il subentro nell'assegnazione, si tratta di accertamenti di situazioni di fatto per i quali non vi è alcun margine di discrezionalità amministrativa per l'ente proprietario e così per il giudice chiamato a pronunciarsi.
E' emerso dalla documentazione prodotta e comunque non contestato dalle parti che, al momento del decesso dell'assegnatario , sia la SI.ra che la SI.ra Persona_1 Parte_3 [...]
facevano parte del nucleo familiare ed erano entrambi conviventi. CP_1
Pertanto compete all' portare a termine le pratiche per la voltura dell'assegnazione Controparte_2
verificando la presenza dei requisiti previsti dalla legge. Solo un provvedimento definitivo potrebbe, eventualmente, essere impugnato, né il giudice può imporre in questa fase alcun obbligo di scelta all' . Sarà cura dello stesso completare l'iter CP_2
dell'assegnazione valutando la posizione di entrambe le richiedenti, a prescindere dal loro rapporto personale.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore di e dello IACP, entrambi convenuti in giudizio, nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1644/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di in proprio e nella qualità di tutore di;
Parte_1 Parte_3
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da
[...]
da liquidarsi a favore dello Stato, stante il riconoscimento del gratuito patrocinio, nella CP_1
misura di €.2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute,
come per legge;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dallo I.A.C.P. liquidate in €.2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1644/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. SACCA' Parte_1 Pt_2 C.F._1
PROVVIDENZA PAOLA , come da procura in atti. attrice contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LOPES MARILENA come da procura in atti. convenuto,
in persona del Coordinatore Controparte_2
Generale pro tempore, p. IVA rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DELLA NEVE P.IVA_1
BARBERA convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.la ricorrente, in proprio e nella qualità di tutore della sorella interdetta premettendo che quest'ultima ha abitato insieme al padre, , in un Parte_3 Persona_1
appartamento sito in Tonnarella-Furnari, Corso Palermo 129, assegnato dallo I.A.C.P. di e che CP_2
il padre, rimasto vedovo, ha sposato la SI.ra e che, dopo la morte del padre, a Controparte_1
causa del cattivo rapporto tra le due donne, l'interdetta ha trasferito, Parte_3
momentaneamente, il suo domicilio a casa della sorella ricorrente, chiedeva l'ammissione delle seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione esclusiva dell'immobile di cui in narrativa.
2. Ordinare all'IACP di di provvedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile alla ricorrente. CP_2
3. Ordinare a di rilasciare l'immobile sgombro di persone e cose, in una alla consegna delle chiavi. Controparte_1
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto si costituivano in giudizio i resistenti e precisamente la SI.ra contestando le domande della ricorrente, ne chiedeva il Controparte_1
rigetto precisando di avere diritto all'assegnazione dell'immobile dove ha vissuto con il marito sino alla sua morte mentre lo IACP si opponeva alla richiesta di condanna in quanto l'amministrazione pubblica non può essere condannata ad un facere.
Disposto il mutamento di rito, la causa veniva rimessa per la discussione.
******
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente si precisa che relativamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il subentro nell'assegnazione, si tratta di accertamenti di situazioni di fatto per i quali non vi è alcun margine di discrezionalità amministrativa per l'ente proprietario e così per il giudice chiamato a pronunciarsi.
E' emerso dalla documentazione prodotta e comunque non contestato dalle parti che, al momento del decesso dell'assegnatario , sia la SI.ra che la SI.ra Persona_1 Parte_3 [...]
facevano parte del nucleo familiare ed erano entrambi conviventi. CP_1
Pertanto compete all' portare a termine le pratiche per la voltura dell'assegnazione Controparte_2
verificando la presenza dei requisiti previsti dalla legge. Solo un provvedimento definitivo potrebbe, eventualmente, essere impugnato, né il giudice può imporre in questa fase alcun obbligo di scelta all' . Sarà cura dello stesso completare l'iter CP_2
dell'assegnazione valutando la posizione di entrambe le richiedenti, a prescindere dal loro rapporto personale.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore di e dello IACP, entrambi convenuti in giudizio, nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1644/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di in proprio e nella qualità di tutore di;
Parte_1 Parte_3
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da
[...]
da liquidarsi a favore dello Stato, stante il riconoscimento del gratuito patrocinio, nella CP_1
misura di €.2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute,
come per legge;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dallo I.A.C.P. liquidate in €.2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola