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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 3/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7612 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paolo Filannino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 3/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 il ricorrente chiedeva la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di € 924,85, oltre accessori e competenze legali.
Deduceva il ricorrente che con decreto di omologa del 13/10/2022 il Tribunale di Trani aveva accertato il requisito sanitario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 dal 6/7/2022; che l' , nella liquidazione della prestazione, aveva pagato l'assegno dal CP_1
mese di agosto 2022, non liquidando la mensilità di luglio;
che, viceversa, era suo diritto percepire l'assegno anche per tale mensilità.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza del ricorso, in quanto ai sensi CP_1 dell'art. 18 del DPR n. 488/1968 “la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
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perfezionato il relativo diritto”; aggiungeva che dunque la prestazione era stata correttamente liquidata da agosto 2022, perché il requisito sanitario si era perfezionato il 6/7/2022.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente, titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 222/1984, rivendica con il presente giudizio il pagamento della mensilità di luglio 2022, deducendo che, poiché con decreto di omologa era stato accertato che il requisito sanitario era sopraggiunto il 6/7/2022, in corso di causa, erroneamente l' aveva liquidato la prestazione solo dal mese di agosto CP_1
2022.
Ebbene, dalla documentazione depositata, ed in particolare dal decreto di omologa emesso il
13/10/2022, si evince che in favore del ricorrente è stato riconosciuto il requisito sanitario per percepire l'assegno ordinario ex L. n. 222/1984 dal 6/7/2022, con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa, dunque ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
E' incontroverso che l' abbia provveduto a liquidare le somme dall'1/8/2022 (vd. CP_1 provvedimento di liquidazione), liquidando per il mese di agosto 2022 l'importo di € 924,85.
L' sostiene di essere obbligato a tale liquidazione ai sensi dell'art. 18 del DPR n. CP_1
488/1968, il quale così prevede:
“La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
La prevalente giurisprudenza di legittimità, che si richiama e si condivide, ha chiarito che “In materia di prestazioni previdenziali per l'invalidità, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario;
ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento” (cfr., in termini, Cass. n. 11259/2010).
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Tale pronuncia si rifà alla precedente pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU., sentenza n. 12270/2004, la quale, in materia di indennità di accompagnamento, ha enunciato il seguente principio: “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”.
Appare opportuno richiamare parte del ragionamento svolto nella sentenza n. 12270/2024:
“È necessario ricordare, prima di entrare nella specifica questione, che le controversie dell'assistenza, come della previdenza, sociale hanno per oggetto, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria, non il controllo della legittimità di provvedimenti amministrativi, ma il diretto accertamento delle condizioni necessarie per la nascita e la realizzazione di diritti soggettivi. Non si tratta, in altre parole, del mero interesse al legittimo esercizio dell'attività amministrativa ma del diritto soggettivo alle diverse prestazioni. Queste, a loro volta, se periodiche o continuate decorrono non dal momento in cui vengono accertate con la decisione amministrativa o giudiziaria ma da quello in cui si sono realizzati tutti gli elementi costitutivi del diritto (Sez. un. 23 agosto 1972 n. 2709). L'atto dell'autorità con cui si chiude il procedimento amministrativo o giudiziario, provvedimento decisorio o sentenza, ha la funzione di attribuire certezza giuridica a fatti già verificatisi, giustificando e dichiarando la già esistente obbligazione dell'ente erogatore.
Si tratta, per adoperare termini più consueti, di giurisdizione sul rapporto giuridico e non sull'atto amministrativo. E da premettere ancora che, nascendo il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale per effetto dell'iniziativa del titolare, la quale si manifesta con la proposizione della domanda amministrativa di cui all'art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, talora le prestazioni decorrono con riferimento a tale domanda, come avviene con le norme sopra riportate, ed in tali casi è riscontrabile un'analogia col credito civilistico agli alimenti, per la decorrenza dei quali l'art. 445 del codice fa riferimento all'iniziativa del titolare. Nè la decorrenza può precedere la maturazione del requisito sanitario, quando questa sopravvenga alla domanda.
6. Tutto ciò premesso, occorre ora distinguere le vicende del procedimento giudiziario da quelle del procedimento amministrativo contenzioso, il cui esaurimento ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità davanti al giudice.
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Il processo civile è dominato dal principio della cosiddetta perpetuatio actionis, secondo cui la sentenza che accoglie la domanda deve attuare la legge come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziale. In altre parole, la durata del processo non deve andare a detrimento di chi attraverso di esso fa valere un proprio diritto.
Ciò comporta che, se una delle condizioni dell'azione è sopravvenuta in corso di causa,
l'effetto della sentenza di accoglimento non può decorrere che dal momento della sopravvenienza, come avviene ad esempio nei casi previsti dal già citato art. 149 disp. att. cod. proc. civ..
Questo principio di risalente origine (Non solet deterior condicio fieri eorum qui litem contestati sunt - Dig. L. - 17, 86) venne illustrato dalla più autorevole dottrina processualistica fra le due guerre, la quale affermò che il processo deve dare alla parte tutto quello (e proprio quello) a cui essa ha diritto, senza che qualcosa possa esserle sottratto dalla durata del processo, neppure per (asserite e vaghe) esigenze pubblicistiche della controparte. Il principio viene oggi ricondotto all'art. 24 Cost. onde ad esso deve adeguarsi ogni interpretazione nei casi dubbi.
Ne discende che, maturato il diritto soggettivo nella pendenza del processo, l'effetto della sentenza d'accoglimento deve risalire al momento della sua maturazione e non ad un momento successivo. La ratio di giustizia che sottostà al principio della perpetuatio actionis induce talvolta ad estenderlo al procedimento amministrativo. Avviene così, ad esempio, che l'effetto di interruzione - sospensione della prescrizione estintiva espressamente connesso dagli artt. 2945, secondo comma, e 2943, primo comma, cod. civ. all'"atto col quale si inizia il giudizio", venga fatto derivare nella materia disciplinare degli ordini professionali all'inizio del procedimento amministrativo, destinato, salvo acquiescenza, a proseguire in sede giudiziaria (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9883, ma contra Cass. 22 maggio 1995 n. 5603, 5 febbraio 1997 n. 1081, 26 marzo 1997 n. 2661, 2 giugno 1997 n. 4909). A volte è lo stesso legislatore a sospendere la prescrizione durante la fase amministrativa precedente quella giudiziaria, come con l'art. 111, secondo comma, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella materia previdenziale, o con l'art. 20, comma 3, d. lgs n. 472 del 1997 in materia tributaria.
Si tratta però di casi eccezionali poiché la regola della retroazione della decisione dell'autorità amministrativa al momento della domanda del privato non ha valore generale e soprattutto non ha garanzia costituzionale, con la conseguenza che, anche quando trattisi di diritti soggettivi perfetti, il legislatore può secondo discrezionalità posticipare la tutela per la migliore cura di interessi pubblici.
Ciò avviene nelle norme sopra citate, le quali pongono la decorrenza del credito accertato
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dalla pubblica amministrazione ed avente ad oggetto prestazioni pecuniarie periodiche di assistenza sociale al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, nell'art. 5 d.P.R. n. 698 del 1994, dalla diversa data indicata dalle competenti commissioni sanitarie) verosimilmente per opportunità di semplificazione contabile, ed analoghe disposizioni sono rinvenibili, come s'è detto, nella normativa previdenziale.
Con esse il legislatore si è riferito, trattandosi di obbligazioni periodiche, al tempo in cui l'esecuzione delle prestazioni deve iniziare (cfr. artt. 1183-1187 cod. civ.), e non agli elementi costitutivi del diritto.
7. Non vi è alcuna ragione che induca ad estendere queste regole, dettate per i procedimenti amministrativi di accertamento delle invalidità civili, al processo civile, dominato - ripetesi ancora - dal principio fondamentale di retroazione della sentenza al momento dell'atto introduttivo o, se successivo, al momento di maturazione di tutte le condizioni dell'azione, sì che l'attore vittorioso nessun pregiudizio riceva dalla durata del processo” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 12270/2004).
Pur registrandosi in giurisprudenza qualche pronuncia di senso contrario, fra cui Cass. n.
776/2005, appare più convincente la ricostruzione delle pronunce favorevoli al ricorrente.
Per quanto riguarda invece la sentenza n. 13975/2015, pure citata dall' , si osserva come, CP_1 leggendone la motivazione, tale pronuncia è estranea all'oggetto del presente giudizio, perché in quel caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prestazione decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, mentre la Corte di merito aveva liquidato la prestazione dalla data della domanda amministrativa;
perciò tale decisione non riguardava una prestazione riconosciuta con decorrenza differita.
In ragione del suddetto ragionamento, il ricorrente ha sì diritto alla liquidazione della prestazione per il mese di luglio, ma non per l'intero mese, bensì dal 6 al 31 luglio 2022, e cioè per l'effettivo periodo in cui egli è stato in possesso del requisito sanitario. Una liquidazione della prestazione per l'intero mese sarebbe per lui una ingiusta locupletazione.
Pertanto la domanda deve essere parzialmente accolta e l' deve essere condannato al CP_1 pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 in favore del ricorrente per il periodo dal 6/7/2022 al 31/7/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , CP_1
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, considerato lo scaglione fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
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Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
16/10/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' a liquidare CP_1
l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 in favore del ricorrente per il periodo dal 6 al 31 luglio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida CP_1 in € 300,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Paolo Filannino.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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