Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27/5/25- tenuta in trattazione scritta- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1465 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, in persona Parte_2 del Dirigente p.t., in Controparte_1 persona del p.t., CP_2 Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t, rapp.ti e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui sono CP_3 ope legis dom.ti in alla via A. Diaz n.11 CP_3
APPELLANTI
E
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
e Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in alla via L. Giordano n.15 CP_3
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la parte appellante proponeva appello avverso la sentenza n.7223/2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il al pagamento in favore degli Parte_1
In particolare, con varie argomentazioni, l'impugnante sosteneva che il Tribunale:
-erroneamente avesse ritenuto che fosse stata richiesta la restituzione degli importi lordi che, invece, erano stati sottratti dall'imponibile (lordo) dell'anno fiscale/solare nel quale era stato compiuto il recupero;
-non avesse considerato che le modalità di recupero degli importi erroneamente erogati in eccesso fosse stato del tutto coerente con specifiche norme di legge (l'art. 10, co. 1, lettera d-bis del d.P.R. n. 917/1986, cd TUIR;
D.M. 5 aprile 2016; art. 51, co. 2, lett. h del TUIR);
-erroneamente non avesse considerato probante la documentazione contabile depositata in atti, da cui era possibile evincere l'entità effettiva del recupero, nonché il risparmio di imposta personale ottenuto da ciascun ricorrente;
-che erroneamente fosse stata ritenuta inammissibile l'eccezione di compensazione formulata nel giudizio a quo.
Pertanto, individuava quali motivi di censura: “errore di fatto circa la comprensione del meccanismo fiscale posto in essere dall'Amm.ne in fase di recupero delle somme erogate in eccesso;
errore di diritto omissivo laddove non si è valutata la coerenza del predetto meccanismo con la specifica normativa di settore;
errore di fatto sfociante in ordine alla ritenuta insufficienza della documentazione prodotta sfociante in errore di diritto circa il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Amm.ne resistente”.
Ricostituito il contraddittorio, le parti appellate chiedevano il rigetto del gravame in quanto infondato.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra dette e del deposito delle note scritte delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni già espresse da questa Corte in analoga vertenza (cfr in atti la sentenza n. 18/25).
Con il ricorso di primo grado gli odierni appellati esponevano:
-di avere prestato servizio quali dirigenti scolastici e di avere presentato ricorso contestando la rideterminazione effettuata dall'amministrazione, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, del trattamento economico stipendiale con riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile di cui all'art. 52 del CCNL area V dell'11.4.2006; -che, in particolare, la P.A. aveva proceduto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite mediante prelievo forzoso dallo stipendio degli importi dovuti, non già al netto, bensì al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
-di avere chiesto pertanto l'accertamento del diritto a riottenere le somme corrisposte dall'amministrazione a titolo di retribuzione di posizione parte variabile in applicazione del CIR 2007 per gli aa. ss. 2010/2011 e 2011/2012;
-che le domande proposte erano state accolte con sentenze n. 11412 del 2014, 7177/17 e 6510/17, che avevano dichiarato l'amministrazione “tenuta a ripetere le sole somme al netto dei contributi nella cadenza mensile” e l'avevano condannata “a restituire quanto altro già trattenuto fino all'attualità”;
-che la P.A. non aveva proceduto in tal senso per cui chiedevano il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'Amministrazione, al netto dei contributi e degli oneri fiscali, con condanna al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati al ricorso, ovvero di quelle maggiore o minore ritenute di giustizia.
Il primo giudice riteneva fondata la pretesa e la Corte condivide l'assunto.
L'Amministrazione resistente disponeva la ripetizione delle somme erogate, calcolate in base all'importo “lordo” della retribuzione di posizione – parte variabile, quindi comprensivo anche delle trattenute fiscali e previdenziali, non percepite dalla parte.
Le sentenze passate in giudicato (nn. 11412/14, 7177/17 e 6510/17), invece, precisavano che la ripetizione dovesse avvenire al netto degli oneri sopra detti.
Le eccezioni dell'appellante, sulle modalità del prelievo, che avrebbero consentito ai lavoratori un risparmio in termini di IRPEF, si riferiscono a mensilità ricomprese tra febbraio 2013 e luglio 2014, anteriori, quindi, alle sentenze passate in giudicato ed erano generiche, come osservato dal primo giudice e condiviso dalla Corte:“ Pertanto trattandosi di eccezione in senso stretto- parziale estinzione del debito per asserita compensazione- la stessa andava formulata nei pregressi giudizi in cui era stato accertato il diritto dei dirigenti scolastici alla restituzione di quanto effettivamente percepito al netto delle ritenute di legge. Di tanto tuttavia non vi è traccia nella pronuncia allegata, che ha accertato il diritto dei ricorrenti alla restituzione dei maggiori importi trattenuti all'amministrazione scolastica, pari alla differenza tra lordo e netto, senza altra precisazione. Infine, non può non evidenziarsi che l'operazione contabile descritta in memoria afferisce a voci di credito/debito aventi differenti causali e tempistica ed involge questioni tecniche (aliquote, imponibili, ecc.) che avrebbero richiesto una allegazione più puntuale sui criteri applicati.”
Pertanto, tenuto conto, da un lato, della pacifica detrazione di importi lordi e, dall'altro, della chiara e definitiva statuizione di restituzione al netto, l'appello non può essere accolto, assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli 27/5/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente