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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2492/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Capaccio Paestum alla Via Olmo Panno n. 39, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Di Genio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove in forza di procura generale ad lites per notar di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n. 37875 Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno sociale
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato, il
16 febbraio 2021, domanda all' per conseguire l'Assegno Sociale;
che l' , tuttavia, CP_2 CP_1 rigettava la richiesta con provvedimento datato 17.2.2021 per “incompleta indicazione situazione reddituale, in particolare per quanto riguarda beni immobili, terreni, fabbricati e destinazione d'uso degli stessi”; che avverso siffatto provvedimento la ricorrente presentava, in data 8.8.2023, ricorso al
Comitato Provinciale, il quale, però, con delibera dell' 8.8.2023, rigettava il ricorso per inammissibilità, essendo stato lo stesso proposto dopo che erano decorsi i 90 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell' ; tanto premesso e ritenendo di essere nelle condizioni reddituali CP_2 per accedere all'assegno sociale , la chiedeva adiva il tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni “ • dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno CP_ sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 335/95, e, per l'effetto ordinare all' di ricostituire
l'assegno sociale n. 2167881300051 del 16/02/2021; • di conseguenza, condannare l' come CP_2 sopra rappr.to e dom.to al pagamento della prestazione assistenziale, nella misura di legge, con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa, oltre gli accessori come CP_ per legge;
• condannare, altresì, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio queste ultime da attribuirsi al sottoscritto antistatario, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il
23/10/2022.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo innanzitutto l'intervenuta CP_2 decadenza della pretesa di parte ricorrente, ribadendo in particolare che i termini per ricorrere decorrevano per espressa previsione legislativa dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione;
nel merito chiedeva poi al giudice adito di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, non rientrando la ricorrente nei parametri richiesti per l'erogazione dell'assegno sociale, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Il giudice, dopo aver disposto l'acquisizione, per il tramite della Guardia di Finanza, di notizie circa la situazione reddituale della ricorrente basate sia sull'analisi dei dati emergenti dai sistemi informatici che sulla verifica circa la sussistenza anche di eventuali redditi non dichiarati, all'udienza del 19 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
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In via preliminare va rilevata la insussistenza della decadenza eccepita dall' posto che deve CP_2 applicarsi , nel caso di specie , il termine triennale previsto per le prestazioni pensionistiche ( cfr.
Cass n., 14233/2011 ) .
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione ( l'art. 4, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992,
n. 438)
Quanto alla decadenza processuale, che sanziona - a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 47 del D.P.R. n.
639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del
1992 - la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a terminati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, va rilevato in primis che essa è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, é sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza é rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio, e quindi e' opponibile anche tardivamente dall'istituto previdenziale (Cass., 21 settembre 2000, n. 12508).
Come previsto dal codice civile con riguardo alle decadenze che ineriscono a diritti indisponibili, le parti non possono modificare il regime previsto dalla legge, né rinunziare alla decadenza, che anzi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In ordine agli effetti della decadenza, la giurisprudenza più accreditata ritiene che essa operi unitariamente, dando luogo alla inammissibilità della domanda giudiziaria ed all'estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati. Come già detto , la decadenza è impedita dall'azione giudiziaria e il termine è triennale per le prestazioni pensionistiche . Resta da fissare il dies a quo.
Il computo del termine deve essere effettuato a far data dal giorno in cui la reiezione della domanda diventa definitiva.
In materia previdenziale, secondo il chiaro dettato dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533, la richiesta, che costituisce condizione di proponibilità dell'azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto).
La reiezione della domanda non è però il provvedimento definitivo, perché la legge prevede il ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda. Dispone infatti l'art. 443 c.p.c. che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi
180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
L'art. 46, commi 5 e 6, legge 9 marzo 1989, n. 88, assegna al richiedente, a seguito del rigetto della domanda, un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, e prevede, dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all'organo amministrativo di decidere sul ricorso, trascorso il quale gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Come prevede l'art. 47, comma 2, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, Il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo proposto nei termini, e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini.
In tutti gli altri casi – in cui vi sia formazione del silenzio rifiuto, o ricorsi proposti oltre il termine fissato ovvero provvedimenti amministrativi di rigetto sopravvenuti alla formazione del silenzio rifiuto - il termine di decadenza deve invece essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (data della domanda + 120 + 90 + 90 = 300 giorni), configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica. Orbene , nel caso che ci occupa , la ricorrente ha fatto richiesta di assegno sociale in data 16.2.2021.
A tale domanda , l' dava immediato riscontro , negando il beneficio richiesto già in data CP_2
17.2.2021 . Avverso tale diniego , la ricorrente non proponeva tempestivo ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , dal momento che tale ricorso interveniva soltanto due anni dopo , sicchè il provvedimento amministrativo di rigetto è divenuto definitivo allo scadere dei 90 giorni , vale a dire decorso il termine per proporre ricorso al comitato provinciale .
Pertanto , a decorrere dal 18 maggio 2021 , la ricorrente aveva tempo tre anni per proporre l'azione giudiziaria , termine che è stato rispettato atteso che il ricorso è stato proposto in data 6 maggio 2024.
Nel merito , invece , il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che l' contesta la sussistenza CP_2
, nella specie , dello stato di bisogno in quanto la ricorrente non si troverebbe in uno stato di bisogno per la disponibilità di numerosi immobili , uno dei quali concesso addirittura in comodato gratuito .
La controversia in esame nasce dalla questione circa la computabilità o meno , ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto all'assegno sociale , della capacità reddituale dei beni a prescindere dall'apparenza fiscale.
Nella propria difesa, infatti , l ribadisce che la ratio della norma istitutiva della pensione sociale CP_2
è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile e che tale presupposto non sussisterebbe nel caso in esame atteso il rilevante compendio immobiliare di cui la ricorrente è proprietaria .
La ricorrente , invece , richiamando anche precedenti giurisprudenziali in materia afferma che il presupposto per la erogazione della prestazione in oggetto , non sarebbe lo stato di indigenza , bensì una ben determinata situazione reddituale , sulla quale non è detto che la presenza di capitale sia destinata ad influire;
sia gli immobili sia i proventi dell'eventuale vendita, non costituirebbero reddito concretamente fruibile, né da un punto di vista economico, né secondo qualificazione giuridica.
(Corte di Appello di Ancona 15.04/11.05 2005 n. 174).
L'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Ed invero , la tesi attorea sembrerebbe trovare sostegno nel tenore letterale dell'art. 3 comma 6 l.
335/1995 laddove prevede il conguaglio dell'assegno sulla base dei redditi “effettivamente percepiti“
, nonché in una serie di pronunce della Suprema Corte che , da ultimo , ha ritenuto conforme alla funzione assistenziale dell'assegno la scelta di considerare rilevante un reddito incompatibile soltanto quando sia stato “effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
La stessa norma , tuttavia , afferma anche che “ il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento “ , con il che si fa riferimento ad un reddito potenziale che non valorizza soltanto la mancata percezione del reddito incompatibile , bensì anche la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione del reddito . L'assegno sociale è infatti una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Essa prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
Proprio per tale motivo si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi e, per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso. La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo quale venga dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.Nel testo normativo è altrettanto chiaro che, al contrario, la prospettiva di conseguire dei redditi impedisce il riconoscimento dell'assegno già in sede provvisoria ovvero, ove il loro ammontare sia inferiore a quello di quest'ultimo, lo consente solo per la differenza.
Un'interpretazione della norma rispettosa della sua ratio esige indubbiamente che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale - negando così l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.
La questione può porsi sia in fase di liquidazione provvisoria dell'assegno – ove il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, ma dimostri che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterli percepire - sia in sede di verifica ex post circa l'effettiva spettanza dell'assegno concretamente già erogato.
La natura sussidiaria dell'assegno sociale impone di subordinarne l'erogazione all' infruttuoso tentativo di produrre un reddito configurando un vero e proprio onere in capo a chi voglia far valere la mancata percezione del reddito di provare la impossibilità di trarre un reddito effettivo dai propri beni .
Un'interpretazione coerente con la ratio e con la natura assistenziale e sussidiaria dell'assegno impone dunque di non accontentarsi né della mera titolarità di un reddito per escludere il diritto ad esso, né della mera mancata percezione in concreto di tale reddito ove, in concreto, l'interessato avesse delle possibilità di riscossione.
Sennonché , nel caso che ci occupa , il compendio immobiliare di cui la ricorrente risulta titolare fa propendere per l'assenza di un effettivo stato di bisogno .
La signora , infatti , è divenuta comproprietaria , a seguito di donazione da parte dei fratelli Pt_1
, di ben sei ettari di terreni nella Piana del Sele , che , secondo le stime agronomiche della zona , hanno un valore di circa 15.000 euro ad ettaro , ed è altresì comproprietaria di una serie di immobili ad uso abitativo che , considerata la zona , hanno un rilevante valore economico . E se è vero che dalle indagini esperite dalla Guardia di Finanza sembrerebbe emergere che detto patrimonio immobiliare sia tenuto in una condizione di improduttività , ciò non è sufficiente a configurare quello stato di bisogno di cui abbiamo sopra detto .
Nell'agire in giudizio la ricorrente non ha infatti allegato, né tantomeno provato di essersi in qualche modo attivata per rendere produttivo il proprio compendio immobiliare , sicchè non può ritenersi verificata quella situazione di incapienza che giustifica l'attribuzione della provvidenza assistenziale per cui è causa .
In conclusione , considerato che la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabili , il ricorso va interamente rigettato .
Nulla per le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.nulla per le spese di lite .
Salerno 19 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio