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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6838/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
PAGANI, come da procura in atti;
e
), rappresentato dal tutore avv. Roberto Trotti, nominato Parte_2 C.F._2
con decreto del G.T. di Bergamo del 19.7.22, con l'assistenza dell'Avv. Giulia BELLINI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 30 gennaio 1999 a TE SA (BG) e che dalla loro unione sono nati (25 maggio Per_1 1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (12 febbraio 2002), maggiorenne Per_2
ma non economicamente indipendente.
Con ricorso sottoscritto personalmente, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 10 marzo 2022 in forma scritta.
Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in TE SA il 30 gennaio 1999 tra e Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TE SA (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1999);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni n.
5-9 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
PAGANI, come da procura in atti;
e
), rappresentato dal tutore avv. Roberto Trotti, nominato Parte_2 C.F._2
con decreto del G.T. di Bergamo del 19.7.22, con l'assistenza dell'Avv. Giulia BELLINI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 30 gennaio 1999 a TE SA (BG) e che dalla loro unione sono nati (25 maggio Per_1 1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (12 febbraio 2002), maggiorenne Per_2
ma non economicamente indipendente.
Con ricorso sottoscritto personalmente, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 10 marzo 2022 in forma scritta.
Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in TE SA il 30 gennaio 1999 tra e Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TE SA (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1999);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni n.
5-9 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo