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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 1684/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2998/2018-R.G. n. 9681/2018, emesso in data 20.12.2018 dal Tribunale di Salerno
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., , nato a [...] il [...], con sede legale in Parte_2
Battipaglia alla Via Serroni Alto n. 17 - partita IVA , rapp.to e P.IVA_1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dall'Avv.to Vincenzo Petrella (cod. fisc. ) e con questi C.F._1
elett.te dom.to in Caserta al Corso Trieste n. 170
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , codice fiscale/partita iva: , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Altavilla Silentina (SA), alla Via Falagato, n.98, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Catauro ( ) del Foro di Salerno, CodiceFiscale_2 in sostituzione dell'Avv. Carmine Gallo, deceduto ad Altavilla Silentina il
6/9/2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NE
(Sa) alla Via Michelangelo n.2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e istanza di rimessione in termini del
12.02.2021
OPPOSTA Conclusioni: all'udienza del 12.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2998/2018, ritualmente notificato in data 11.02.2019, il Parte_1
conveniva in giudizio la ed esponeva: a) in data Controparte_1
07/01/2019 veniva notificato, ad istanza della , decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2998/2018 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 15.239,00 oltre spese del procedimento monitorio, importo dovuto sulla base di fornitura di merce, ovvero di polistiroli;
c) tra la società parti del giudizio in passato sussisteva un rapporto di fornitura di polistirolo, che si interrompeva nel febbraio 2018 e non aveva lasciato alcun sospeso;
d) in particolare, per accordi presi, il dare della società opponente, fino alla data del febbraio 2018, veniva accettato e concordato tra le parti in € 13.000,00, importo pagato a mezzo versamenti costanti mensili di € 1.300,00 a mezzo n.
10 assegni bancari;
e) sulla base di ciò, la società opponente impugnava le fatture alla base del decreto ingiuntivo, in quanto la merce in esse indicate non era mai pervenuta alla stessa e il suo legale rappresentante disconosceva le firme, o meglio le sigle, apposte in calce alle medesime, in quanto non promananti né dal suo pugno, ne da quello di collaboratori e/o dipendenti;
f) inoltre, impugnava i registri depositati a corredo del decreto ingiuntivo opposto, nelle voci indicanti le fatture poste alla sua base, poiché concernenti beni e prodotti mai consegnati;
g) tutto quanto premesso, il Parte_1
citava la a comparire innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Salerno all'udienza del 16.07.2019 e chiedeva: 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo con suo annullamento, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.06.2019, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando CP_1 CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, rilevato ed eccepito, ed esponeva:
a) sull'infondatezza dell'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, si rilevava che gli assegni indicati venivano effettivamente corrisposti al sig. dal CP_1 sig. , ma per l'acquisto di un'autovettura e non, invece, per il Parte_2 pagamento delle fatture poste a fondamento dell'opposto monitorio;
b) infatti, il sig. era titolare di un'omonima ditta individuale che, fra l'altro, si CP_1
occupava anche del commercio di veicoli usati;
c) il giorno 20.02.2018, dopo precedenti contatti telefonici e incontri tra i legali rappresentanti delle società in causa, aventi ad oggetto la visione e la prova su strada di un'autovettura del tipo “Audi Q5” targata EA552DY, il si recava dal per Pt_2 CP_1 acquistare e ritirare la citata automobile avverso il corrispettivo di €
14.000,00, di cui € 1.000,00 in contanti ed € 13.000,00 con i dieci assegni indicati dall'opponente nell'atto di opposizione;
d) inoltre, il pagamento della vettura era dimostrato anche dalla ricevuta sostituiva del documento di circolazione rilasciato, in pari data, dalla Agenzia automobilistica “AG
Pluriservice di Grieco Antonio di Castellabate, per consentire al di Pt_2
poter circolare con il ridetto veicolo nelle more del perfezionamento della vendita presso il P.R.A., avvenuto formalmente in data 04.04.2018; e)
l'oggetto delle fatture azionate era la fornitura di materiale di polistirolo, consegnato periodicamente dalla società opposta al Caseificio opponente, il quale lo utilizzava per confezionare i latticini di propria produzione;
f) dalle e- mail intercorse tra l'opponente e l'opposta, contenenti l'ordinativo richiamato nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, si rilevava come, prima dell'avverso atto introduttivo del giudizio, non fossero mai state contestate;
g) infine, l'opponente fondava la sua opposizione, premettendo che i rapporti commerciali con l'opposta fossero terminati da febbraio 2018, quanto, invece, dalle e-mail prodotte in atti veniva dimostrato che gli stessi erano ancora in corso a tutto il mese di giugno 2018; h) tutto ciò premesso, la
[...]
chiedeva: 1) in via cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 2998/2019 (RG 9681/2018); 2) in via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversario Atto di
Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2998/2018 reso nel procedimento monitorio R.G. 9681/2018 notificato via p.e.c. allo scrivente difensore in data
11.02.2019, e per l'effetto, confermarsi integralmente l'opposta ingiunzione ovvero con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 15.239,02 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3) nel merito ed in via gradata, rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnato Decreto Ingiuntivo ovvero con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 15.239,02 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compenso professionale della fase monitoria e del presente giudizio.
Con atto del 12.02.2021, vista la dipartita dell'avv. Carmine Gallo, assumeva la difesa della società l'avv. Ezio Catauro, Controparte_1
Rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2998/2018, concessi i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte opponente, all'udienza del 12.11.2024, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'odierna attrice, convenuta in senso sostanziale, si oppone al decreto ingiuntivo n. 2998/2018-R.G. n. 9681/2018, emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 15.239,00, oltre spese del procedimento monitorio, in favore della sulla base di asserite fatture per fornitura di Controparte_1
merce, ovvero di polistiroli, che l'opponente lamenta di non aver mai ricevuto.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rapprese nta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo f ormalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della present azione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ott enimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione d ell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.
. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini de lla dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquad ra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichi arazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già c ostituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbli gatori -
proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresent are un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale ,
Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposi zione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del cr edito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la rev oca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, deve subito evidenziarsi che l'esistenza del rapporto di fornitura di prodotti per il confezionamento, di polistirolo, è confermata dall'opponente, che, però, adduce che il rapporto si sarebbe interrotto nel febbraio del 2018 e che, comunque, le fatture emesse successivamente al
2018 e portate dal monitorio afferivano a merce mai ordinata e mai, comunque, consegnata.
Il Tribunale in proposito, osserva che l'ultima fattura allegata al monitorio è del 12.07.2018 e che, benché l'opponente eccepisca l'interruzione del rapporto al febbraio 2018, non giustifica affatto la ragione per cui, ancora a maggio 2018, inviava ordini alla opposta – non risultando espressamente disconosciute le mail versate in copia dalla opposta, il che rende comprovato che il rapporto, in realtà, fosse proseguito anche oltre il febbraio 2018.
Va, ancora, evidenziato che, a ben vedere, non rileva il disconoscimento operato dall'opponente delle firme apposte in calce alle fatture prodotte dall'opposta con il monitorio: infatti, si tratta di firme – come può chiaramente evincersi dall'esame delle fatture – apposte non già dal destinatario per ricezione della merce, ma dal vettore incaricato del trasporto, sicché l'opponente non aveva alcun titolo a disconoscere tali sottoscrizioni, che non erano chiaramente a lui riferibili.
Alla circostanza dell'invio di ordini posteriormente al febbraio 2018 (che smentisce la dedotta interruzione del rapporto a quell'epoca), si affianca la considerazione che l'opponente, da un canto, ha solo eccepito, senza provarlo, che le parti avessero, prima della interruzione del rapporto pretyesa nel 2018 a febbraio, concordato in € 13.000,00 il dovuto;
si affianca, altresì, la considerazione che – benché l'opposta abbia imputato gli assegni prodotti dall'opponente a fondamento della eccezione di pagamento ad un altro rapporto, ossia alla compravendita di una vettura usata, sul punto l'opponente nulla ha dedotto, eccepito o controdedotto, né nella prima difesa utile (la prima udienza) né nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c., nel corpo della quale l'opponente tace del tutto sulla vicenda dell'acquisto dell'auto.
D'altro canto, l'opposta ha comprovato la cessione, avvenuta nel febbraio
2014, per il prezzo di € 14.000,00, e gli assegni sono emessi mensilmente dal marzo 2018, ciò che rende la versione resa dall'opponente non credibile.
Invero, il silenzio sulla vicenda acquisitiva della vettura, l'esistenza di ordini successivi al febbraio 2018, la mancanza di prova in ordine al dedotto accordo tra le parti in ordine alla quantificazione del residuo dovuto alla opposta in € 13.000,00, l'esistenza comprovata di un altro rapporto tra le parti
(la vendita di vettura usata) idonea a giustificare il pagamento in assegni del prezzo e la non riferibilità di tali pagamenti al rapporto di fornitura, persuadono il Tribunale della infondatezza della opposizione, anche ad onta delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale ha reso, comunque, dichiarazioni generiche sul punto, appiattendosi sulle circostanze lette.
In conclusione, dunque, per le motivazioni addotte in precedenza,
l'opposizione va respinta, con conferma del monitorio opposto.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2998/2018, che dichiara esecutivo;
2)Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11.06.2025
Il giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 1684/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2998/2018-R.G. n. 9681/2018, emesso in data 20.12.2018 dal Tribunale di Salerno
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., , nato a [...] il [...], con sede legale in Parte_2
Battipaglia alla Via Serroni Alto n. 17 - partita IVA , rapp.to e P.IVA_1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dall'Avv.to Vincenzo Petrella (cod. fisc. ) e con questi C.F._1
elett.te dom.to in Caserta al Corso Trieste n. 170
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , codice fiscale/partita iva: , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Altavilla Silentina (SA), alla Via Falagato, n.98, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Catauro ( ) del Foro di Salerno, CodiceFiscale_2 in sostituzione dell'Avv. Carmine Gallo, deceduto ad Altavilla Silentina il
6/9/2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NE
(Sa) alla Via Michelangelo n.2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e istanza di rimessione in termini del
12.02.2021
OPPOSTA Conclusioni: all'udienza del 12.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2998/2018, ritualmente notificato in data 11.02.2019, il Parte_1
conveniva in giudizio la ed esponeva: a) in data Controparte_1
07/01/2019 veniva notificato, ad istanza della , decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2998/2018 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 15.239,00 oltre spese del procedimento monitorio, importo dovuto sulla base di fornitura di merce, ovvero di polistiroli;
c) tra la società parti del giudizio in passato sussisteva un rapporto di fornitura di polistirolo, che si interrompeva nel febbraio 2018 e non aveva lasciato alcun sospeso;
d) in particolare, per accordi presi, il dare della società opponente, fino alla data del febbraio 2018, veniva accettato e concordato tra le parti in € 13.000,00, importo pagato a mezzo versamenti costanti mensili di € 1.300,00 a mezzo n.
10 assegni bancari;
e) sulla base di ciò, la società opponente impugnava le fatture alla base del decreto ingiuntivo, in quanto la merce in esse indicate non era mai pervenuta alla stessa e il suo legale rappresentante disconosceva le firme, o meglio le sigle, apposte in calce alle medesime, in quanto non promananti né dal suo pugno, ne da quello di collaboratori e/o dipendenti;
f) inoltre, impugnava i registri depositati a corredo del decreto ingiuntivo opposto, nelle voci indicanti le fatture poste alla sua base, poiché concernenti beni e prodotti mai consegnati;
g) tutto quanto premesso, il Parte_1
citava la a comparire innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Salerno all'udienza del 16.07.2019 e chiedeva: 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo con suo annullamento, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.06.2019, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando CP_1 CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, rilevato ed eccepito, ed esponeva:
a) sull'infondatezza dell'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, si rilevava che gli assegni indicati venivano effettivamente corrisposti al sig. dal CP_1 sig. , ma per l'acquisto di un'autovettura e non, invece, per il Parte_2 pagamento delle fatture poste a fondamento dell'opposto monitorio;
b) infatti, il sig. era titolare di un'omonima ditta individuale che, fra l'altro, si CP_1
occupava anche del commercio di veicoli usati;
c) il giorno 20.02.2018, dopo precedenti contatti telefonici e incontri tra i legali rappresentanti delle società in causa, aventi ad oggetto la visione e la prova su strada di un'autovettura del tipo “Audi Q5” targata EA552DY, il si recava dal per Pt_2 CP_1 acquistare e ritirare la citata automobile avverso il corrispettivo di €
14.000,00, di cui € 1.000,00 in contanti ed € 13.000,00 con i dieci assegni indicati dall'opponente nell'atto di opposizione;
d) inoltre, il pagamento della vettura era dimostrato anche dalla ricevuta sostituiva del documento di circolazione rilasciato, in pari data, dalla Agenzia automobilistica “AG
Pluriservice di Grieco Antonio di Castellabate, per consentire al di Pt_2
poter circolare con il ridetto veicolo nelle more del perfezionamento della vendita presso il P.R.A., avvenuto formalmente in data 04.04.2018; e)
l'oggetto delle fatture azionate era la fornitura di materiale di polistirolo, consegnato periodicamente dalla società opposta al Caseificio opponente, il quale lo utilizzava per confezionare i latticini di propria produzione;
f) dalle e- mail intercorse tra l'opponente e l'opposta, contenenti l'ordinativo richiamato nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, si rilevava come, prima dell'avverso atto introduttivo del giudizio, non fossero mai state contestate;
g) infine, l'opponente fondava la sua opposizione, premettendo che i rapporti commerciali con l'opposta fossero terminati da febbraio 2018, quanto, invece, dalle e-mail prodotte in atti veniva dimostrato che gli stessi erano ancora in corso a tutto il mese di giugno 2018; h) tutto ciò premesso, la
[...]
chiedeva: 1) in via cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 2998/2019 (RG 9681/2018); 2) in via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversario Atto di
Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2998/2018 reso nel procedimento monitorio R.G. 9681/2018 notificato via p.e.c. allo scrivente difensore in data
11.02.2019, e per l'effetto, confermarsi integralmente l'opposta ingiunzione ovvero con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 15.239,02 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3) nel merito ed in via gradata, rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnato Decreto Ingiuntivo ovvero con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 15.239,02 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compenso professionale della fase monitoria e del presente giudizio.
Con atto del 12.02.2021, vista la dipartita dell'avv. Carmine Gallo, assumeva la difesa della società l'avv. Ezio Catauro, Controparte_1
Rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2998/2018, concessi i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte opponente, all'udienza del 12.11.2024, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'odierna attrice, convenuta in senso sostanziale, si oppone al decreto ingiuntivo n. 2998/2018-R.G. n. 9681/2018, emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 15.239,00, oltre spese del procedimento monitorio, in favore della sulla base di asserite fatture per fornitura di Controparte_1
merce, ovvero di polistiroli, che l'opponente lamenta di non aver mai ricevuto.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rapprese nta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso,
con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo f ormalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della present azione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ott enimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione d ell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.
. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini de lla dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquad ra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichi arazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già c ostituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbli gatori -
proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresent are un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale ,
Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposi zione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del cr edito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la rev oca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, deve subito evidenziarsi che l'esistenza del rapporto di fornitura di prodotti per il confezionamento, di polistirolo, è confermata dall'opponente, che, però, adduce che il rapporto si sarebbe interrotto nel febbraio del 2018 e che, comunque, le fatture emesse successivamente al
2018 e portate dal monitorio afferivano a merce mai ordinata e mai, comunque, consegnata.
Il Tribunale in proposito, osserva che l'ultima fattura allegata al monitorio è del 12.07.2018 e che, benché l'opponente eccepisca l'interruzione del rapporto al febbraio 2018, non giustifica affatto la ragione per cui, ancora a maggio 2018, inviava ordini alla opposta – non risultando espressamente disconosciute le mail versate in copia dalla opposta, il che rende comprovato che il rapporto, in realtà, fosse proseguito anche oltre il febbraio 2018.
Va, ancora, evidenziato che, a ben vedere, non rileva il disconoscimento operato dall'opponente delle firme apposte in calce alle fatture prodotte dall'opposta con il monitorio: infatti, si tratta di firme – come può chiaramente evincersi dall'esame delle fatture – apposte non già dal destinatario per ricezione della merce, ma dal vettore incaricato del trasporto, sicché l'opponente non aveva alcun titolo a disconoscere tali sottoscrizioni, che non erano chiaramente a lui riferibili.
Alla circostanza dell'invio di ordini posteriormente al febbraio 2018 (che smentisce la dedotta interruzione del rapporto a quell'epoca), si affianca la considerazione che l'opponente, da un canto, ha solo eccepito, senza provarlo, che le parti avessero, prima della interruzione del rapporto pretyesa nel 2018 a febbraio, concordato in € 13.000,00 il dovuto;
si affianca, altresì, la considerazione che – benché l'opposta abbia imputato gli assegni prodotti dall'opponente a fondamento della eccezione di pagamento ad un altro rapporto, ossia alla compravendita di una vettura usata, sul punto l'opponente nulla ha dedotto, eccepito o controdedotto, né nella prima difesa utile (la prima udienza) né nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c., nel corpo della quale l'opponente tace del tutto sulla vicenda dell'acquisto dell'auto.
D'altro canto, l'opposta ha comprovato la cessione, avvenuta nel febbraio
2014, per il prezzo di € 14.000,00, e gli assegni sono emessi mensilmente dal marzo 2018, ciò che rende la versione resa dall'opponente non credibile.
Invero, il silenzio sulla vicenda acquisitiva della vettura, l'esistenza di ordini successivi al febbraio 2018, la mancanza di prova in ordine al dedotto accordo tra le parti in ordine alla quantificazione del residuo dovuto alla opposta in € 13.000,00, l'esistenza comprovata di un altro rapporto tra le parti
(la vendita di vettura usata) idonea a giustificare il pagamento in assegni del prezzo e la non riferibilità di tali pagamenti al rapporto di fornitura, persuadono il Tribunale della infondatezza della opposizione, anche ad onta delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale ha reso, comunque, dichiarazioni generiche sul punto, appiattendosi sulle circostanze lette.
In conclusione, dunque, per le motivazioni addotte in precedenza,
l'opposizione va respinta, con conferma del monitorio opposto.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2998/2018, che dichiara esecutivo;
2)Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11.06.2025
Il giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante