Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 febbraio 1909
Art. 5.

Quando l'Amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto nel secondo caso previsto dall'articolo 3, e' presieduto dall'intendente di finanza della Provincia o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato; nel primo caso e' presieduto dal ricevitore del registro o del Demanio del luogo ove lo incanto si effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dello incanto e delle relative aggiudicazioni.

Entrata in vigore il 9 febbraio 1909