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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14396 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28664 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28664 del 2024 promossa da:
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI LE e dell'Avv. Giuseppe Daniele Starace ed elettivamente domiciliato presso lo studio de difensori sito in Roma, Circonvallazione Appia n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 17 settembre 1973
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: ha insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni. Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto che è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza.
In tale sede, il Giudice relatore designato, rilevato che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni a parte ricorrente e ordinato la discussione orale della causa. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle stesse, sicché la causa è stata rimessa al
Collegio.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL DIVORZIO.
Preliminarmente va rilevato, stante la cittadinanza straniera di entrambe le parti, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, che in Italia sia la residenza abituale della ricorrente già da molti anni.
Pure è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259 del 2010, in quanto legge dello Stato di cui è stata adita l'Autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma in data 29 maggio 2010, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00599, parte I, serie 03, anno 2010, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia della sentenza n. 18845 del 2023 del Tribunale di
Roma, con attestazione di conformità dei procuratori di parte ricorrente al provvedimento corrispondente contenuto nel fascicolo telematico inerente al procedimento Rg n. 551 del 2023, con attestazione di passaggio in giudicato, da cui risulta che al momento del deposito del ricorso di scioglimento del matrimonio, la sentenza era già passata in giudicato.
Dalla copia del verbale di prima udienza del giudizio di separazione, pure allegato da parte ricorrente, risulta che l'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione si è svolta in data 27 aprile 2023, sicché alla data del deposito di ricorso (9 luglio 2024), era trascorso il periodo di anno previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e l'irreperibilità del convenuto inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Non ci sono altre domande su cui provvedere, alla luce delle conclusioni di parte ricorrente e al fatto che la suddetta ha dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 28664 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 29 maggio 2010, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00599, parte I, serie 03, anno 2010.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador quanto previsto dagli artt. 2 comma 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n.
394 del 1999), trattandosi di sentenza inerente allo status di cittadini ecuadoriani.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28664 del 2024 promossa da:
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI LE e dell'Avv. Giuseppe Daniele Starace ed elettivamente domiciliato presso lo studio de difensori sito in Roma, Circonvallazione Appia n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 17 settembre 1973
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: ha insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni. Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto che è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza.
In tale sede, il Giudice relatore designato, rilevato che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni a parte ricorrente e ordinato la discussione orale della causa. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle stesse, sicché la causa è stata rimessa al
Collegio.
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1. SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL DIVORZIO.
Preliminarmente va rilevato, stante la cittadinanza straniera di entrambe le parti, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, che in Italia sia la residenza abituale della ricorrente già da molti anni.
Pure è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259 del 2010, in quanto legge dello Stato di cui è stata adita l'Autorità giurisdizionale.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma in data 29 maggio 2010, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00599, parte I, serie 03, anno 2010, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia della sentenza n. 18845 del 2023 del Tribunale di
Roma, con attestazione di conformità dei procuratori di parte ricorrente al provvedimento corrispondente contenuto nel fascicolo telematico inerente al procedimento Rg n. 551 del 2023, con attestazione di passaggio in giudicato, da cui risulta che al momento del deposito del ricorso di scioglimento del matrimonio, la sentenza era già passata in giudicato.
Dalla copia del verbale di prima udienza del giudizio di separazione, pure allegato da parte ricorrente, risulta che l'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione si è svolta in data 27 aprile 2023, sicché alla data del deposito di ricorso (9 luglio 2024), era trascorso il periodo di anno previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e l'irreperibilità del convenuto inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Non ci sono altre domande su cui provvedere, alla luce delle conclusioni di parte ricorrente e al fatto che la suddetta ha dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 28664 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 29 maggio 2010, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00599, parte I, serie 03, anno 2010.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador quanto previsto dagli artt. 2 comma 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n.
394 del 1999), trattandosi di sentenza inerente allo status di cittadini ecuadoriani.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi