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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3918/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FA DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2021 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) in C.F._2 Parte_3 C.F._3 persona dell'amministratore di sostegno avv. Fabio Calvi, con il patrocinio dell'avv.
AN AR
ATTORI
c o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Controparte_1 P.IVA_1
RICCIOTTI
e con il patrocinio degli avv.ti MARCO CP_2 C.F._4
ED ed MI SI
CONVENUTI
Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.
C O N C L U S I O N I
PER PARTE ATTRICE: “1) Previo accertamento di quanto espresso nell'espositiva dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e, per l'effetto, revocare il medesimo disponendo che si assegnino le somme pignorate ai terzi debitori e, in particolare: - al Banco di Sardegna spa per € 2.662,24 - alla € 8.616,86 s.e.o. CP_3 mensili e ciò dal mese di novembre 2020 e le ulteriori maggiori somme maturate e maturande - alla € 71.669,27 Parte_4
(previsti per l'anno 2020) e le ulteriori maggiori somme maturate e maturande 2) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo I) dell'espositiva, dichiarare l'irritualità della cessione del credito alla e Parte_5
pagina 1 di 7 l'assoluta inefficacia per la parte esecutante;
per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, ex art. 619 c.p.c., formalizzata dalla disponendo, se del caso, che il G.E. Controparte_1 assegni nella procedura esecutiva con R.G. 709/2020 le somme pignorate e/o le ulteriori maggiori somme fino alla definizione del procedimento 3) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo II) dell'espositiva, dichiarare, attesa anche la positiva dichiarazione resa, ex art. 547 c.p.c., dalla Controparte_4 Co
l'inoperatività dell'automatico subentro della nel contratto di locazione e, per
[...]
l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, ex art. 619 c.p.c., disponendo, se del caso, che il
G.E. assegni, nella procedura esecutiva con R.G. 709/2020, le somme pignorate 4) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo III) dell'espositiva, dichiarare l'inopponibilità della cessione dei crediti alle parti creditrici pignoratizie e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 619 c.p.c., formalizzata dalla disponendo che il Tribunale assegni, nella procedura esecutiva con Controparte_1
R.G. 709/2020, le somme pignorate maturate e maturande. In via meramente subordinata:
5) Attesa la positiva dichiarazione del Banco di Sardegna in ordine alla presenza dell'importo di € 2.662,24, nel conto corrente intestato a , dichiarare CP_2
l'illegittimità del provvedimento di sospensione e, per l'effetto disporre che il G.E. assegni il predetto importo e le ulteriori maggiori somme cui alle dichiarazioni rese dai terzi pignorati 6) Previo accertamento e relativa declaratoria dell'illegittimità, ex art. 2043 c.c.,
e/o dell'illiceità, ex art. 388 c.p., di quanto ex adverso formalizzato, condannare le controparti, in solido, a liquidare le somme pignorate e/o condannarLe a liquidare, comunque, l'importo capitale portato dal precetto pari ad € 108.053,60 oltre interessi con la capitalizzazione dalla domanda in favore di parte attorea 7) In ogni caso condannare le controparti a liquidare gli interessi legali con la capitalizzazione degli stessi dalla domanda al saldo effettivo 8) In ogni caso, previo accertamento e relativa declaratoria di quanto riportato al capo che precede, condannare le controparti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni patiti dalle parti attoree, nella misura equitativamente determinata dal Tribunale
9) In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio con l'applicazione della maggiorazione del 33% (D.M. 55/2014 art. 4 comma 8) oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”.
PER PARTE CONVENUTA: “In via pregiudiziale: 1) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno di e, per Parte_3
l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento, con conseguente declaratoria di estinzione nei suoi confronti del processo esecutivo. In via principale: 2) rigettarsi tutte le avverse domande e pretese perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per pagina 2 di 7 aver colpito beni di esclusiva proprietà della e, comunque, estranei al Controparte_1 patrimonio del debitore esecutato In ogni caso: 3) con vittoria di spese diritti CP_2 ed onorari del presente procedimento e della procedura esecutiva RG 709/2020 sospesa, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2021 Parte_1 Parte_2
e in persona dell'amministratore di sostegno avv. Fabio Calvi, in Parte_3 qualità di eredi di instauravano nel merito la procedura relativa all'opposizione Per_1 ex art. 619 c.p.c., intrapresa nella fase esecutiva da in persona del legale Controparte_1 rappresentante CP_2
Premettevano di aver promosso procedura esecutiva presso terzi in virtù del decreto ingiuntivo n. 665/2020, emesso da questo tribunale, con il quale il giudice aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di restituzione del prestito CP_2 erogato dal de cuius Per_1
Precisavano che il pignoramento presso terzi, dell'importo complessivo di € 144.053,60, era stato notificato al debitore il 9 novembre 2020 e ai terzi pignorati. CP_2
Riferivano che, nelle more dell'udienza fissata per l'assegnazione, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante proponeva ricorso ex art. 619 c.p.c. CP_2 asserendo che in data 5 novembre 2020 era stata costituita la stessa in Controparte_1 cui erano confluiti tutti i beni e i contratti della ditta di Controparte_5 CP_2
e che tale cessione era stata notificata ai debitori il 6 novembre 2020.
[...]
Il Giudice dell'Esecuzione sospendeva così l'esecuzione con Ordinanza del 5 novembre
2021, fissando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di riassunzione del giudizio ex art. 616 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 in persona del suo amministratore di sostegno, eccepivano Parte_3
l'infondatezza dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposto da nonché del Controparte_1 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva assunto dal G.E., posto che il pignoramento presso terzi era stato notificato al debitore il 9 novembre 2020, CP_2 in data anteriore all'iscrizione della nuova società di capitali nel Registro delle Imprese.
Ribadivano, poi, le eccezioni sollevate nella fase esecutiva.
In primo luogo, l'irritualità della comunicazione della cessione dei crediti ai terzi pignorati
Controparte_6
, con conseguente inoperatività del subentro della nei
[...] Controparte_1 contratti in essere, rilevando, in proposito, come nei rapporti in cui sia parte la pubblica amministrazione la comunicazione della cessione e la sua espressa accettazione da parte di pagina 3 di 7 quest'ultima debbano rivestire la stessa forma – quella della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico – utilizzata per l'atto di cessione del credito.
In secondo luogo, l'inoperatività dell'automatico subentro della nel Controparte_1 contratto di locazione con la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., attesa l'assenza di un atto comprovante l'accettazione della cessione e di un atto di formalizzazione della variazione al contratto di locazione e stante la positiva dichiarazione resa dalla nella CP_3 quale riconosceva il proprio debito nei confronti della ditta individuale . CP_1
Infine, l'inopponibilità ai creditori pignoranti della cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, posto che la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, intervenuta nel caso di specie in data 9 novembre 2020, ossia in data successiva alla notifica del pignoramento presso terzi in data
6 novembre 2020.
Si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 della domanda.
preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire in capo Controparte_1 all'amministratore di sostegno di stante l'assenza della necessaria Parte_3 autorizzazione del giudice tutelare, chiedendone l'estromissione dal procedimento e l'estinzione della procedura esecutiva nei suoi confronti.
Nel merito, precisava che le somme sottoposte a pignoramento costituivano crediti maturati successivamente al conferimento della ditta individuale nella Controparte_7 CP_2 nuova Società e alla notifica ai terzi pignorati, pertanto di esclusiva titolarità di quest'ultima, come tali non suscettibili di formare oggetto di assegnazione nella procedura esecutiva, e che le notifiche dell'atto di pignoramento ai soggetti coinvolti erano state effettuate successivamente al conferimento e al relativo avviso ai debitori (ossia in data 10 novembre 2020).
Contestava, quindi, la fondatezza delle eccezioni mosse da controparte.
Sull'irritualità della comunicazione della cessione del credito alla P.A. rilevava che, trattandosi di crediti maturati successivamente al conferimento, non era avvenuta, di fatto, alcuna cessione tra la ditta individuale e la società CP_1 Controparte_1
Sull'inoperatività dell'automatico subentro della nel contratto di Controparte_1 locazione tra la ditta individuale e Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. osservava che la successione nei contratti inerenti all'esercizio di azienda aventi carattere personale si verifica automaticamente ipso iure, aggiungendo che la con dichiarazione CP_3 integrativa della precedente, aveva dato atto di aver ricevuto la comunicazione del conferimento dell'azienda, e asserendo anche che l'Agenzia delle entrate aveva attestato la variazione ed il subentro della nel contratto di locazione. Controparte_1
pagina 4 di 7 Sull'inopponibilità al creditore pignoratizio della cessione dei contratti in quanto perfezionatasi con l'iscrizione della nuova società nel Registro delle Imprese, in data successiva alle notifiche dell'atto di pignoramento, ribadiva che la cessione aveva interessato soltanto i crediti maturati successivamente alla comunicazione ai debitori dell'intervenuto conferimento.
Anche esponeva che le somme sottoposte a vincolo pignoratizio CP_2
(€121.390,00 per canoni di locazione con la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ed
€14.671,57 per i lavori eseguiti dalla sui mezzi navali del Corpo forestale Controparte_1
e di vigilanza ambientale, nonché del ) non Controparte_6 appartenevano al patrimonio del debitore esecutato associandosi, nel CP_2 contestare le eccezioni di parte attrice, alle argomentazioni della società Controparte_1
e deducendo la mancanza di qualsivoglia intento fraudolento, come prospettato dalla controparte, in danno dei creditori procedenti, volto alla sottrazione dei beni del debitore alla garanzia del credito, considerato che il conferimento dell'azienda era stato il frutto di un lungo e complesso iter procedimentale avviato ben prima della notifica dell'atto di precetto.
La causa, istruita con prove documentali, era assunta in decisione all'udienza del 18 marzo
2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve premettersi che non risulta dirimente l'intervenuto accoglimento dell'azione revocatoria proposta dagli odierni attori per sentir dichiarare l'inefficacia del conferimento d'azienda effettuato dall' nella non essendo documentato che CP_2 Controparte_1 la relativa sentenza sia passata in giudicato ed essendo stata dichiarata, peraltro, inammissibile la domanda formulata ex art. 2901, c.c., dall' . Parte_3
Quanto alla carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore di sostegno, la Contr questione risulta superata dalla piena ratifica dell'operato dell' contenuta nel provvedimento del giudice tutelare allegato da parte attrice, emesso il 2 gennaio 2023, sottolineandosi, ancor prima, che devono ritenersi normalmente comprese nella gestione ordinaria conferita all'amministratore di sostegno le azioni dirette alla riscossione, anche coattiva, dei crediti dell'amministrato, qual è l'azione esecutiva promossa dai Parte_6 verso Controparte_1
Tanto premesso, si tratta di verificare l'opponibilità del pignoramento notificato a
[...]
, atto idoneo a sottrarre al debitore il potere di disporre dei suoi beni in data CP_2 successiva a detta notifica.
pagina 5 di 7 Ora, la società era stata costituita dall' con atto del 5 Controparte_1 CP_2 novembre 2020 e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese era avvenuta il 9 novembre 2020. La notificazione del pignoramento al debitore , solo CP_2 parzialmente documentata da parte attrice che non ne dimostra compiutamente il relativo perfezionamento, era avvenuta per il notificante il 9 novembre 2020 ma non si era perfezionata, come pure risulta dal relativo prospetto di tracciamento del servizio postale
(all. 17 convenuta) prima dell'11 novembre 2020, quindi in data sicuramente successiva all'intervenuto conferimento del patrimonio aziendale già facente capo all' CP_2 nella nuova società appena costituita e alla relativa iscrizione nel RRII.
In definitiva, il vincolo d'indisponibilità costituito dal pignoramento non può reputarsi opponibile a soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto all' Controparte_1 [...]
, in difetto della prova dell'intervenuta notificazione dell'atto di avvio CP_2 dell'esecuzione forzata in data anteriore all'iscrizione nel RRII.
Quanto al trasferimento dei crediti maturati in capo all' , è documentato, con CP_2 riferimento ai terzi debitori menzionati in espositiva, che per alcuni il pignoramento era stato notificato già in data 6 novembre 2020, essendo quindi dovuti ai creditori pignoranti gli importi maturati in capo all' come peraltro risulta comunicato dai terzi debitori CP_2 nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547, c.p.c., non essendo opponibile al creditore pignorante la cessione in quanto iscritta nel RRII in data successiva alla notifica del pignoramento al debitore ceduto.
In ordine alla posizione di è sufficiente osservare che il pignoramento le era stato CP_3 notificato, per quanto emerge dagli atti, non prima del 10 novembre 2020, quindi successivamente alla pec del 6 novembre 2020 con cui l' le aveva comunicato CP_2 il conferimento del patrimonio aziendale in con conseguente automatico Controparte_1 subentro della cessionaria nei rapporti già facenti capo al cedente, e comunque successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Non può, inoltre, sindacarsi in questa sede la correttezza della positiva dichiarazione resa dal Banco di Sardegna circa la presenza dell'importo di € 2.662,24, sul conto corrente intestato a alla data del pignoramento, notificatole il 6 novembre 2020, quindi CP_2 in data anteriore all'iscrizione nel RRII, con conseguente opponibilità del vincolo nei suoi confronti.
Non risulta, infine, alcun credito maturato dall' nei confronti del Servizio CP_2
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale regionale, richiamandosi la relativa dichiarazione del terzo pignorato, nei cui confronti il pignoramento risulta notificato in data successiva all'iscrizione nel RRII.
La domanda attrice non può pertanto essere accolta.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande proposte da e e li condanna al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di e delle spese processuali, liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, in favore di ciascun convenuto.
Sassari, 25 novembre 2025
Il giudice
FA DE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FA DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2021 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) in C.F._2 Parte_3 C.F._3 persona dell'amministratore di sostegno avv. Fabio Calvi, con il patrocinio dell'avv.
AN AR
ATTORI
c o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Controparte_1 P.IVA_1
RICCIOTTI
e con il patrocinio degli avv.ti MARCO CP_2 C.F._4
ED ed MI SI
CONVENUTI
Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.
C O N C L U S I O N I
PER PARTE ATTRICE: “1) Previo accertamento di quanto espresso nell'espositiva dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e, per l'effetto, revocare il medesimo disponendo che si assegnino le somme pignorate ai terzi debitori e, in particolare: - al Banco di Sardegna spa per € 2.662,24 - alla € 8.616,86 s.e.o. CP_3 mensili e ciò dal mese di novembre 2020 e le ulteriori maggiori somme maturate e maturande - alla € 71.669,27 Parte_4
(previsti per l'anno 2020) e le ulteriori maggiori somme maturate e maturande 2) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo I) dell'espositiva, dichiarare l'irritualità della cessione del credito alla e Parte_5
pagina 1 di 7 l'assoluta inefficacia per la parte esecutante;
per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, ex art. 619 c.p.c., formalizzata dalla disponendo, se del caso, che il G.E. Controparte_1 assegni nella procedura esecutiva con R.G. 709/2020 le somme pignorate e/o le ulteriori maggiori somme fino alla definizione del procedimento 3) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo II) dell'espositiva, dichiarare, attesa anche la positiva dichiarazione resa, ex art. 547 c.p.c., dalla Controparte_4 Co
l'inoperatività dell'automatico subentro della nel contratto di locazione e, per
[...]
l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, ex art. 619 c.p.c., disponendo, se del caso, che il
G.E. assegni, nella procedura esecutiva con R.G. 709/2020, le somme pignorate 4) Previo accertamento e previa relativa declaratoria e per l'effetto di quanto esposto al capo III) dell'espositiva, dichiarare l'inopponibilità della cessione dei crediti alle parti creditrici pignoratizie e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione ex art. 619 c.p.c., formalizzata dalla disponendo che il Tribunale assegni, nella procedura esecutiva con Controparte_1
R.G. 709/2020, le somme pignorate maturate e maturande. In via meramente subordinata:
5) Attesa la positiva dichiarazione del Banco di Sardegna in ordine alla presenza dell'importo di € 2.662,24, nel conto corrente intestato a , dichiarare CP_2
l'illegittimità del provvedimento di sospensione e, per l'effetto disporre che il G.E. assegni il predetto importo e le ulteriori maggiori somme cui alle dichiarazioni rese dai terzi pignorati 6) Previo accertamento e relativa declaratoria dell'illegittimità, ex art. 2043 c.c.,
e/o dell'illiceità, ex art. 388 c.p., di quanto ex adverso formalizzato, condannare le controparti, in solido, a liquidare le somme pignorate e/o condannarLe a liquidare, comunque, l'importo capitale portato dal precetto pari ad € 108.053,60 oltre interessi con la capitalizzazione dalla domanda in favore di parte attorea 7) In ogni caso condannare le controparti a liquidare gli interessi legali con la capitalizzazione degli stessi dalla domanda al saldo effettivo 8) In ogni caso, previo accertamento e relativa declaratoria di quanto riportato al capo che precede, condannare le controparti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni patiti dalle parti attoree, nella misura equitativamente determinata dal Tribunale
9) In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio con l'applicazione della maggiorazione del 33% (D.M. 55/2014 art. 4 comma 8) oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”.
PER PARTE CONVENUTA: “In via pregiudiziale: 1) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno di e, per Parte_3
l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento, con conseguente declaratoria di estinzione nei suoi confronti del processo esecutivo. In via principale: 2) rigettarsi tutte le avverse domande e pretese perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per pagina 2 di 7 aver colpito beni di esclusiva proprietà della e, comunque, estranei al Controparte_1 patrimonio del debitore esecutato In ogni caso: 3) con vittoria di spese diritti CP_2 ed onorari del presente procedimento e della procedura esecutiva RG 709/2020 sospesa, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2021 Parte_1 Parte_2
e in persona dell'amministratore di sostegno avv. Fabio Calvi, in Parte_3 qualità di eredi di instauravano nel merito la procedura relativa all'opposizione Per_1 ex art. 619 c.p.c., intrapresa nella fase esecutiva da in persona del legale Controparte_1 rappresentante CP_2
Premettevano di aver promosso procedura esecutiva presso terzi in virtù del decreto ingiuntivo n. 665/2020, emesso da questo tribunale, con il quale il giudice aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di restituzione del prestito CP_2 erogato dal de cuius Per_1
Precisavano che il pignoramento presso terzi, dell'importo complessivo di € 144.053,60, era stato notificato al debitore il 9 novembre 2020 e ai terzi pignorati. CP_2
Riferivano che, nelle more dell'udienza fissata per l'assegnazione, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante proponeva ricorso ex art. 619 c.p.c. CP_2 asserendo che in data 5 novembre 2020 era stata costituita la stessa in Controparte_1 cui erano confluiti tutti i beni e i contratti della ditta di Controparte_5 CP_2
e che tale cessione era stata notificata ai debitori il 6 novembre 2020.
[...]
Il Giudice dell'Esecuzione sospendeva così l'esecuzione con Ordinanza del 5 novembre
2021, fissando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di riassunzione del giudizio ex art. 616 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 in persona del suo amministratore di sostegno, eccepivano Parte_3
l'infondatezza dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposto da nonché del Controparte_1 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva assunto dal G.E., posto che il pignoramento presso terzi era stato notificato al debitore il 9 novembre 2020, CP_2 in data anteriore all'iscrizione della nuova società di capitali nel Registro delle Imprese.
Ribadivano, poi, le eccezioni sollevate nella fase esecutiva.
In primo luogo, l'irritualità della comunicazione della cessione dei crediti ai terzi pignorati
Controparte_6
, con conseguente inoperatività del subentro della nei
[...] Controparte_1 contratti in essere, rilevando, in proposito, come nei rapporti in cui sia parte la pubblica amministrazione la comunicazione della cessione e la sua espressa accettazione da parte di pagina 3 di 7 quest'ultima debbano rivestire la stessa forma – quella della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico – utilizzata per l'atto di cessione del credito.
In secondo luogo, l'inoperatività dell'automatico subentro della nel Controparte_1 contratto di locazione con la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., attesa l'assenza di un atto comprovante l'accettazione della cessione e di un atto di formalizzazione della variazione al contratto di locazione e stante la positiva dichiarazione resa dalla nella CP_3 quale riconosceva il proprio debito nei confronti della ditta individuale . CP_1
Infine, l'inopponibilità ai creditori pignoranti della cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, posto che la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, intervenuta nel caso di specie in data 9 novembre 2020, ossia in data successiva alla notifica del pignoramento presso terzi in data
6 novembre 2020.
Si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 della domanda.
preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire in capo Controparte_1 all'amministratore di sostegno di stante l'assenza della necessaria Parte_3 autorizzazione del giudice tutelare, chiedendone l'estromissione dal procedimento e l'estinzione della procedura esecutiva nei suoi confronti.
Nel merito, precisava che le somme sottoposte a pignoramento costituivano crediti maturati successivamente al conferimento della ditta individuale nella Controparte_7 CP_2 nuova Società e alla notifica ai terzi pignorati, pertanto di esclusiva titolarità di quest'ultima, come tali non suscettibili di formare oggetto di assegnazione nella procedura esecutiva, e che le notifiche dell'atto di pignoramento ai soggetti coinvolti erano state effettuate successivamente al conferimento e al relativo avviso ai debitori (ossia in data 10 novembre 2020).
Contestava, quindi, la fondatezza delle eccezioni mosse da controparte.
Sull'irritualità della comunicazione della cessione del credito alla P.A. rilevava che, trattandosi di crediti maturati successivamente al conferimento, non era avvenuta, di fatto, alcuna cessione tra la ditta individuale e la società CP_1 Controparte_1
Sull'inoperatività dell'automatico subentro della nel contratto di Controparte_1 locazione tra la ditta individuale e Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. osservava che la successione nei contratti inerenti all'esercizio di azienda aventi carattere personale si verifica automaticamente ipso iure, aggiungendo che la con dichiarazione CP_3 integrativa della precedente, aveva dato atto di aver ricevuto la comunicazione del conferimento dell'azienda, e asserendo anche che l'Agenzia delle entrate aveva attestato la variazione ed il subentro della nel contratto di locazione. Controparte_1
pagina 4 di 7 Sull'inopponibilità al creditore pignoratizio della cessione dei contratti in quanto perfezionatasi con l'iscrizione della nuova società nel Registro delle Imprese, in data successiva alle notifiche dell'atto di pignoramento, ribadiva che la cessione aveva interessato soltanto i crediti maturati successivamente alla comunicazione ai debitori dell'intervenuto conferimento.
Anche esponeva che le somme sottoposte a vincolo pignoratizio CP_2
(€121.390,00 per canoni di locazione con la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ed
€14.671,57 per i lavori eseguiti dalla sui mezzi navali del Corpo forestale Controparte_1
e di vigilanza ambientale, nonché del ) non Controparte_6 appartenevano al patrimonio del debitore esecutato associandosi, nel CP_2 contestare le eccezioni di parte attrice, alle argomentazioni della società Controparte_1
e deducendo la mancanza di qualsivoglia intento fraudolento, come prospettato dalla controparte, in danno dei creditori procedenti, volto alla sottrazione dei beni del debitore alla garanzia del credito, considerato che il conferimento dell'azienda era stato il frutto di un lungo e complesso iter procedimentale avviato ben prima della notifica dell'atto di precetto.
La causa, istruita con prove documentali, era assunta in decisione all'udienza del 18 marzo
2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve premettersi che non risulta dirimente l'intervenuto accoglimento dell'azione revocatoria proposta dagli odierni attori per sentir dichiarare l'inefficacia del conferimento d'azienda effettuato dall' nella non essendo documentato che CP_2 Controparte_1 la relativa sentenza sia passata in giudicato ed essendo stata dichiarata, peraltro, inammissibile la domanda formulata ex art. 2901, c.c., dall' . Parte_3
Quanto alla carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore di sostegno, la Contr questione risulta superata dalla piena ratifica dell'operato dell' contenuta nel provvedimento del giudice tutelare allegato da parte attrice, emesso il 2 gennaio 2023, sottolineandosi, ancor prima, che devono ritenersi normalmente comprese nella gestione ordinaria conferita all'amministratore di sostegno le azioni dirette alla riscossione, anche coattiva, dei crediti dell'amministrato, qual è l'azione esecutiva promossa dai Parte_6 verso Controparte_1
Tanto premesso, si tratta di verificare l'opponibilità del pignoramento notificato a
[...]
, atto idoneo a sottrarre al debitore il potere di disporre dei suoi beni in data CP_2 successiva a detta notifica.
pagina 5 di 7 Ora, la società era stata costituita dall' con atto del 5 Controparte_1 CP_2 novembre 2020 e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese era avvenuta il 9 novembre 2020. La notificazione del pignoramento al debitore , solo CP_2 parzialmente documentata da parte attrice che non ne dimostra compiutamente il relativo perfezionamento, era avvenuta per il notificante il 9 novembre 2020 ma non si era perfezionata, come pure risulta dal relativo prospetto di tracciamento del servizio postale
(all. 17 convenuta) prima dell'11 novembre 2020, quindi in data sicuramente successiva all'intervenuto conferimento del patrimonio aziendale già facente capo all' CP_2 nella nuova società appena costituita e alla relativa iscrizione nel RRII.
In definitiva, il vincolo d'indisponibilità costituito dal pignoramento non può reputarsi opponibile a soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto all' Controparte_1 [...]
, in difetto della prova dell'intervenuta notificazione dell'atto di avvio CP_2 dell'esecuzione forzata in data anteriore all'iscrizione nel RRII.
Quanto al trasferimento dei crediti maturati in capo all' , è documentato, con CP_2 riferimento ai terzi debitori menzionati in espositiva, che per alcuni il pignoramento era stato notificato già in data 6 novembre 2020, essendo quindi dovuti ai creditori pignoranti gli importi maturati in capo all' come peraltro risulta comunicato dai terzi debitori CP_2 nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547, c.p.c., non essendo opponibile al creditore pignorante la cessione in quanto iscritta nel RRII in data successiva alla notifica del pignoramento al debitore ceduto.
In ordine alla posizione di è sufficiente osservare che il pignoramento le era stato CP_3 notificato, per quanto emerge dagli atti, non prima del 10 novembre 2020, quindi successivamente alla pec del 6 novembre 2020 con cui l' le aveva comunicato CP_2 il conferimento del patrimonio aziendale in con conseguente automatico Controparte_1 subentro della cessionaria nei rapporti già facenti capo al cedente, e comunque successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Non può, inoltre, sindacarsi in questa sede la correttezza della positiva dichiarazione resa dal Banco di Sardegna circa la presenza dell'importo di € 2.662,24, sul conto corrente intestato a alla data del pignoramento, notificatole il 6 novembre 2020, quindi CP_2 in data anteriore all'iscrizione nel RRII, con conseguente opponibilità del vincolo nei suoi confronti.
Non risulta, infine, alcun credito maturato dall' nei confronti del Servizio CP_2
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale regionale, richiamandosi la relativa dichiarazione del terzo pignorato, nei cui confronti il pignoramento risulta notificato in data successiva all'iscrizione nel RRII.
La domanda attrice non può pertanto essere accolta.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande proposte da e e li condanna al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di e delle spese processuali, liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, in favore di ciascun convenuto.
Sassari, 25 novembre 2025
Il giudice
FA DE
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