Ordinanza collegiale 24 giugno 2015
Ordinanza collegiale 11 marzo 2016
Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00239/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2015, proposto da
IL IL, ND AG, ES NO, LU EL IO, CO PP, SA UT, LE LL, PO CI, NU LA, LA CU, QU De SP, LU DE TT, NN Di EL, MA Di EO, IA SI, NT FA, RI SC, MO LL, SA PE, VA OA, BE NG, US MA, ET OI, MA RO DI, NC MI, LO PE, QU TO, NT ZZ, LA ZZ, AE NT, GI IT, ES LV, NI SO, LD LL, LD SE, CA IL, NG ER UT, NC LE, LA TE, AE ME, ON CA, LD AB, NC DD, AR D'AR, EN EL VA, UN Di NU, SA OM, GI FR, NT AL, GI DA, LO EL, VA BI, EO AR NO, IO AB, LO ND De AU, SA CE, ES SC, AV TA, GI CH, AV GA, MA SA, TO IN, MA IO, NC IE, MA De CO, AE GE, RO AV La AR, CA MAni, IO MA, MA PA, NC ON, RT AR, LA LL, LO AC, IO ZI, CI TA, RB NA, RD ON, IO De AO, MA NE, EL De MA, IT NT PA, NC ND e IA SE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato IA Quarta, con domicilio eletto presso lo studio TO Fedato in Venezia, Santa Croce, 269;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San MA, 63;
per l'annullamento
per il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della legge n. 1746 del 1962, art. 18 del DPR n. 1092 del 1973; art. 3 della legge n. 390 del 1950; art. 5 del D. Lgs. n. 165 1997 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate, e per la concessione di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva, diretta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea, con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle norme richiamate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 febbraio 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO