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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 44/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Zazzera Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Verdi n. 4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Minerbe (VR), via Nazionale n. 10
- RESISTENTE CONTUMACE -
e contro
(C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Milano, via Cernaia n. 8/10
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro
[...]
e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertato che il ricorrente in data 12/10/2018 ha aderito al fondo “SecondaPensione”, fondo pensione aperto istituito da e che (ora CP_2 Controparte_3
ha omesso il versamento al predetto fondo pensione, Controparte_1 per il periodo 01/10/2023 – 23/02/2024, della contribuzione pari al complessivo importo di Euro 1.486,01, dire conseguentemente tenuta e condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'indilato pagamento a favore di istitutrice dell'anzidetto CP_2 fondo, della somma capitale di Euro 1.486,01, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata: dire tenuta e condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore del ricorrente della somma capitale di Euro 1.486,01, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di scadenza del termine di versamento al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ricorrente riferiva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_3 oggi in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato, con inquadramento nel livello B1 CCNL Industria Metalmeccanica, nel periodo intercorrente tra il 14.10.2002 e il 23.02.2024, come da cedolini paga allegati (doc. 2 ric.).
Deduceva che sin dal 12.10.2018 aveva aderito a “SecondaPensione”, fondo pensionistico complementare aperto istituito da (doc. 1 ric.). Controparte_2
In forza di questa adesione la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo i flussi di T.F.R. via via in maturazione, secondo la cadenza stabilita (doc. 1 ric.).
Dal dettaglio delle operazioni e dei movimenti relativi alla posizione personale nel
Fondo “SecondaPensione” (doc. 3 ric.), il ricorrente apprendeva “che la datrice di lavoro, a far tempo dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha provveduto ad effettuare i versamenti della contribuzione complementare destinati all'anzidetto fondo” (punto 3) ricorso) e
“che in particolare la datrice di lavoro ha omesso i versamenti del quarto trimestre 2023 (riferiti alle buste da ottobre a dicembre e 13.a mensilità) e al primo trimestre 2024 (riferiti alle buste di gennaio e febbraio) e così complessivamente per Euro 1.486,01” (punto 4) ricorso).
Successivamente il ricorrente richiedeva alla datrice di lavoro il versamento al
Fondo della contribuzione omessa (punto 5) ricorso). La domanda rimaneva priva di riscontro.
Nelle more del procedimento la società datrice di lavoro cambiava la propria ragione sociale in come da visure camerali versate in Controparte_1 atti (docc.
6-7 ric.).
All'udienza di discussione del 29.05.2025, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2 All'udienza del 29.05.2025 la scrivente invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ciò premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare “SecondaPensione”, istituito da da parte della società datrice convenuta della Controparte_2 contribuzione maturata dal ricorrente dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro (23.02.2024) – lavoro prestato a favore della oggi e la conseguente condanna Controparte_3 Controparte_1 della datrice di lavoro ad effettuare detto versamento in favore del Fondo o, in subordine, in favore del dipendente.
Occorre premettere che le forme pensionistiche complementari (c.d. “ex contraente”), attualmente disciplinate in via generale dal D.Lgs. n. 252 del 2005, hanno funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e, come osserva la Cassazione: “la differenza tra la previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contraente) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazione aggiuntive rivolte a vantaggio esclusive delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni ordinarie)” (Cass. civ. S.U. n. 4949/2015).
Sempre in punto di diritto, giova richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c, quanto sostenuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del
22.05.2023 che sul punto ha così rilevato : “La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione che è libero e volontario (art. 1 comma 2 del d.lgs. 252 del 2005) e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 d. lgs. 252/2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro
3 al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto
(cfr. Cass. civ. S.U. n. 4684/2015 e Cass. civ. n. 2406/2022)”.
Applicando i sopra esposti principi al caso in esame occorre rilevare che il ricorrente ha fornito prova documentale (docc. 1, 3, 4, 5 ric.) della sua iscrizione ed adesione volontaria al Fondo Pensionistico Complementare
“SecondaPensione” a far tempo dal 12.10.2018 e del mancato adempimento da parte della datrice di lavoro. La circostanza che la datrice di lavoro non abbia adempiuto al versamento al Fondo delle quote maturate nel periodo dedotto si evince dal dettaglio delle operazioni e movimenti del Fondo versato in atti (doc. 3 ric.).
Alla luce delle suestese considerazioni, deve essere riconosciuta la somma dovuta nei termini accertati in ricorso, con conseguente condanna di
[...] al versamento dell'importo accertato in favore di Controparte_1 CP_2
sulla posizione personale del ricorrente presso il Fondo menzionato.
[...]
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al versamento in favore di dell'importo di euro 1.486,01 oltre interessi legali per le Controparte_2 causali di cui in ricorso;
condanna a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1 lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori di legge.
Piacenza, 29/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Zazzera Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Verdi n. 4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Minerbe (VR), via Nazionale n. 10
- RESISTENTE CONTUMACE -
e contro
(C.F./P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Milano, via Cernaia n. 8/10
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro
[...]
e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertato che il ricorrente in data 12/10/2018 ha aderito al fondo “SecondaPensione”, fondo pensione aperto istituito da e che (ora CP_2 Controparte_3
ha omesso il versamento al predetto fondo pensione, Controparte_1 per il periodo 01/10/2023 – 23/02/2024, della contribuzione pari al complessivo importo di Euro 1.486,01, dire conseguentemente tenuta e condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'indilato pagamento a favore di istitutrice dell'anzidetto CP_2 fondo, della somma capitale di Euro 1.486,01, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata: dire tenuta e condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore del ricorrente della somma capitale di Euro 1.486,01, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di scadenza del termine di versamento al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ricorrente riferiva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_3 oggi in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato, con inquadramento nel livello B1 CCNL Industria Metalmeccanica, nel periodo intercorrente tra il 14.10.2002 e il 23.02.2024, come da cedolini paga allegati (doc. 2 ric.).
Deduceva che sin dal 12.10.2018 aveva aderito a “SecondaPensione”, fondo pensionistico complementare aperto istituito da (doc. 1 ric.). Controparte_2
In forza di questa adesione la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo i flussi di T.F.R. via via in maturazione, secondo la cadenza stabilita (doc. 1 ric.).
Dal dettaglio delle operazioni e dei movimenti relativi alla posizione personale nel
Fondo “SecondaPensione” (doc. 3 ric.), il ricorrente apprendeva “che la datrice di lavoro, a far tempo dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha provveduto ad effettuare i versamenti della contribuzione complementare destinati all'anzidetto fondo” (punto 3) ricorso) e
“che in particolare la datrice di lavoro ha omesso i versamenti del quarto trimestre 2023 (riferiti alle buste da ottobre a dicembre e 13.a mensilità) e al primo trimestre 2024 (riferiti alle buste di gennaio e febbraio) e così complessivamente per Euro 1.486,01” (punto 4) ricorso).
Successivamente il ricorrente richiedeva alla datrice di lavoro il versamento al
Fondo della contribuzione omessa (punto 5) ricorso). La domanda rimaneva priva di riscontro.
Nelle more del procedimento la società datrice di lavoro cambiava la propria ragione sociale in come da visure camerali versate in Controparte_1 atti (docc.
6-7 ric.).
All'udienza di discussione del 29.05.2025, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2 All'udienza del 29.05.2025 la scrivente invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ciò premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare “SecondaPensione”, istituito da da parte della società datrice convenuta della Controparte_2 contribuzione maturata dal ricorrente dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro (23.02.2024) – lavoro prestato a favore della oggi e la conseguente condanna Controparte_3 Controparte_1 della datrice di lavoro ad effettuare detto versamento in favore del Fondo o, in subordine, in favore del dipendente.
Occorre premettere che le forme pensionistiche complementari (c.d. “ex contraente”), attualmente disciplinate in via generale dal D.Lgs. n. 252 del 2005, hanno funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e, come osserva la Cassazione: “la differenza tra la previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contraente) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazione aggiuntive rivolte a vantaggio esclusive delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni ordinarie)” (Cass. civ. S.U. n. 4949/2015).
Sempre in punto di diritto, giova richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c, quanto sostenuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del
22.05.2023 che sul punto ha così rilevato : “La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione che è libero e volontario (art. 1 comma 2 del d.lgs. 252 del 2005) e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 d. lgs. 252/2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro
3 al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto
(cfr. Cass. civ. S.U. n. 4684/2015 e Cass. civ. n. 2406/2022)”.
Applicando i sopra esposti principi al caso in esame occorre rilevare che il ricorrente ha fornito prova documentale (docc. 1, 3, 4, 5 ric.) della sua iscrizione ed adesione volontaria al Fondo Pensionistico Complementare
“SecondaPensione” a far tempo dal 12.10.2018 e del mancato adempimento da parte della datrice di lavoro. La circostanza che la datrice di lavoro non abbia adempiuto al versamento al Fondo delle quote maturate nel periodo dedotto si evince dal dettaglio delle operazioni e movimenti del Fondo versato in atti (doc. 3 ric.).
Alla luce delle suestese considerazioni, deve essere riconosciuta la somma dovuta nei termini accertati in ricorso, con conseguente condanna di
[...] al versamento dell'importo accertato in favore di Controparte_1 CP_2
sulla posizione personale del ricorrente presso il Fondo menzionato.
[...]
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al versamento in favore di dell'importo di euro 1.486,01 oltre interessi legali per le Controparte_2 causali di cui in ricorso;
condanna a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1 lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori di legge.
Piacenza, 29/05/2025 il Giudice del Lavoro
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