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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6375/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Spongano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Dario
Lisi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Patrizia Sanguineti
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 14/6/2022, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai CP_1 sensi del D. L.vo n. 503/92, negatole in via amministrativa, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari o superiore all'80%; chiedeva, altresì, la condanna dell' alla corresponsione in suo favore di CP_2 quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed interessi di legge.
Si costituiva in giudizio l' , contestando quanto dedotto nel ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Tali risultando le avverse richieste, il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Ed infatti, ai sensi dell' art. 1 del D. L.vo n. 503 /92 il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%.
Orbene, il CTU dott. nella relazione depositata il 29/3/2025 ha Persona_1 accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina nella medesima una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, comportando una invalidità in misura superiore all'80% con decorrenza da Novembre 2024 (infatti, il CTU conclude affermando che: “La documentazione sanitaria in atti risulta prevalentemente costituita da controlli reumatologici (a partire da Settembre 2020) per la fibromialgia reumatica;
da controlli diabetologici
(da Agosto 2021); da esami strumentali per la patologia artrosica rachidea e da controlli relativi alle altre patologie di cui è affetta la (cardiologi, respiratori, psichiatrico/psicologici). E' documentato inoltre Pt_1 il riconoscimento di un grado di invalidità civile del 75%, a decorrere da Ottobre 2023, da parte del c.t.u.
dott. con visita del 9.10.24 e discussione il 16.1.25. Il nostro esame clinico (a cui si rimanda per Per_2 notizie di maggior dettaglio) ha evidenziato una discreta disfunzionalità delle patologie documentate, a maggiore evidenza clinica per quella artrosica rachidea e fibromialgica pluridistrettuale. L'integrazione dei dati documentali, confermati da quelli obiettivi, porta a ritenere che la capacità di lavoro della in Pt_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini di operatrice di prodotti agricoli, sia ridotta in misura pari o superiore all'80% a decorrere da Novembre 2024, tre mesi prima della nostra visita, in considerazione del rilevato peggioramento del quadro fibromialgico e psichiatrico, rispetto a quanto accertato in ambito di invalidità civile dal c.t.u. dott. . Per_2
C O N C L U S I O N I
Per quanto sopra esposto, si deve ritenere che la capacità lavorativa di in occupazioni Parte_1 confacenti alle sue attitudini di operatrice di prodotti agricoli, sia ridotta in misura pari o superiore all'80%,
a decorrere da Novembre 2024..).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di osservazioni delle parti contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Pertanto, alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio e di quanto emerge dall'estratto contributivo in atti, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/92 dal
Novembre 2024.
Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, tuttavia, deve darsi atto del recente intervento giurisprudenziale (Cass. n. 29191/2018) che, in fattispecie analoga a quella che occupa, ha rilevato come la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una
2 semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222/84.
Sulla scorta di siffatte considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disposizione dell'art. 12, comma 1, D.L. 78/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/ 2010 (“I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 1, convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
…”), in quanto individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento di recente espresso dalla
Suprema Corte e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente -invalida in misura superiore all'80% sin dal Novembre 2024 e in possesso, a tale data, dei requisiti contributivi- alla pensione anticipata di vecchiaia con la decorrenza stabilita dell'art. 12, comma 1, D.L. 78/2012, e l' va condannato al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo
Ai sensi dell'art.16, comma 6, della legge n.412/91, l' è tenuto a CP_1 corrispondere gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto
3 per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno CP_1 regolamentate come da dispositivo.
Le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste in CP_1 via definitiva a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara il diritto della ricorrente di cui in epigrafe alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza da Novembre 2024 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, con la decorrenza stabilita dell'art. 12, comma 1, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Spese processuali compensate.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto
Lecce, 11 Aprile – 7 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria I. Gustapane
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