Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 40/ 2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ti FILIPPO BARBA e GAETANO TORRE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 05.01.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2023 00008328 16 000, notificato in data del 14 dicembre
2023, con il quale l' chiedeva il pagamento, a titolo di Contributi I.V.S. eccedenti il CP_1
minimale e sanzioni dal 01.01.2017 al 31.12.2017, della complessiva somma di € 13.105,43;
rilevava di aver aderito alla “definizione agevolata” pagando un importo pari al 40%
dell'intero dovuto così come normativamente previsto dall'art. 42 bis D. L. 104 del
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'estinzione del debito per avvenuto pagamento;
in subordine, di dichiarare l'avvenuta prescrizione delle somme pretese. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inapplicabilità della richiamata CP_1
normativa a quanto dovuto a titolo di eccedenza sul minimale dell'anno 2017; chiedeva,
pertanto, il rigetto del ricorso condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Parte ricorrente ritiene che l'avviso di addebito opposto sia illegittimo avendo provveduto al pagamento, in misura ridotta, dei contributi eccedenti il minimale relativi all'anno 2017,
in ossequio a quanto previsto dall'art. 42 bis D.l. n. 104/2020.
In punto di diritto, la normativa richiamata, convertita con legge 13 ottobre 2020, n. 126, e rubricata “Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore
delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa” ha disposto che:
“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune
di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21
dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo
ancora dovuto, entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima
data”.
Tale definizione agevolata è stata prevista in considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed è da ritenersi applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
Orbene, preliminarmente, non è contestato che il ricorrente abbia svolto attività (nella specie come legale rappresentante di uno studio di commercialisti) nei Comuni menzionati.
Quanto alla questione oggetto di controversia - ovverosia le annualità rientrati nella definizione agevolata - seguendo il tenore letterale della norma, l'agevolazione di cui trattasi aveva riguardo ai tributi “in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e
2019”.
Tuttavia l' con la circolare n. 158 del 2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica CP_1
da COVID-19. Disposizioni, per il territorio del Comune concernenti la Parte_2
sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
da ultimo modificato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.” ha precisato che, per effetto della novella normativa e delle disposizioni impartite con la presente circolare, entro la data dell'8
gennaio 2021 dovevano essere effettuati, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell'arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.
Al punto n.
3.2 della citata circolare, sono stati indicati la tipologia dei contributi cui si applica la definizione agevolata;
precisamente, con riferimento all'annualità del 2017, l'ente previdenziale specifica che la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza versamento il
16/02/2018, ossia contributi dovuti eccedenti il minimale di reddito imponibile per il IV
trimestre 2017.
Dunque emerge che la normativa in questione non ricomprende la contribuzione relativa all'intera annualità 2017, ma solo al quarto trimestre;
sicchè, il ricorrente poteva chiedere di usufruire della definizione agevolata per il quarto periodo e non anche per l'intera annualità
contributiva del 2017.
Pertanto, a fronte del pagamento effettuato, l'avviso di addebito impugnato va annullato,
con condanna dell'ente previdenziale di ricalcolare il dovuto tenuto conto, da un lato, che il quarto trimestre del 2017 è stato pagato con la procedura della definizione agevolata;
dall'altro, che da quanto dovuto per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2017 va decurtato quanto eventualmente versato dal ricorrente all'amministrazione in eccedenza. Né, con riferimento a queste ultime somme dovute, può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata, non potendosi considerare decorso il termine quinquennale per effetto della sospensione dei termini, avutosi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, a seguito della normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Per tali ragioni, il ricorso va solo parzialmente accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate tenuto conto del parziale accoglimento della domanda giudiziale avanzata.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite,
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo calcolato sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2017;
condanna l' a ricalcolare il dovuto tenuto conto di quanto già pagato con la CP_1
procedura della definizione agevolata;
spese compensate.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo