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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino NE lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7044/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Progressione stipendiale - Indennità ferie e festività soppresse
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2007/2008 al 2019/2020, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (a.s.
2019/2020);
Progressione stipendiale (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020); indennità per ferie non fruite (aa.ss. dal 2015/2016 al 2019/2020).
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all' a.s. sopra specificato, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Progressione stipendiale
Parte ricorrente ha subìto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, degli incrementi stipendiali legati alla anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 526, d.lgs 297/1994; nel caso di specie si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs
268/2011).
Secondo i dettami della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, la disparità di trattamento è giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, si debbono pertanto disapplicare le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l'anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (si vedano Cass. 22558/2016,
23868/2016).
Ciò posto, risulta accertato il diritto dell'insegnante alla progressione retributiva riconosciuta al personale a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato;
conseguentemente, il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale e nella misura non contestata di € 704,92, oltre interessi legali (non cumulabili con la rivalutazione monetaria in forza del combinato disposto artt. 16, comma 6, L.
412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994).
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invito il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), negli aa.ss. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 4.944,77 (come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, rettificato all'odierna udienza di discussione dalla difesa della ricorrente, alla luce degli avversari rilievi), a titolo di indennità per ferie non fruite nei aa.ss. oggetto di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione all' a.s. 2019/2020, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.944,77, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. dal 2015/2016 al 2019/2020, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 704,92, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino NE lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7044/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Progressione stipendiale - Indennità ferie e festività soppresse
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2007/2008 al 2019/2020, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (a.s.
2019/2020);
Progressione stipendiale (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020); indennità per ferie non fruite (aa.ss. dal 2015/2016 al 2019/2020).
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all' a.s. sopra specificato, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Progressione stipendiale
Parte ricorrente ha subìto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, degli incrementi stipendiali legati alla anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 526, d.lgs 297/1994; nel caso di specie si configura una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs
268/2011).
Secondo i dettami della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, la disparità di trattamento è giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, si debbono pertanto disapplicare le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l'anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (si vedano Cass. 22558/2016,
23868/2016).
Ciò posto, risulta accertato il diritto dell'insegnante alla progressione retributiva riconosciuta al personale a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato;
conseguentemente, il
[...]
deve essere condannato al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale e nella misura non contestata di € 704,92, oltre interessi legali (non cumulabili con la rivalutazione monetaria in forza del combinato disposto artt. 16, comma 6, L.
412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994).
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invito il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), negli aa.ss. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 4.944,77 (come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, rettificato all'odierna udienza di discussione dalla difesa della ricorrente, alla luce degli avversari rilievi), a titolo di indennità per ferie non fruite nei aa.ss. oggetto di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione all' a.s. 2019/2020, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.944,77, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. dal 2015/2016 al 2019/2020, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 704,92, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo