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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1173 del R.G. relativo all'anno
2010, avente ad oggetto: azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marcuccio;
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marco D'Alesio; Parte_2
attori; contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Ferrara e Antonio Controparte_1
Calcagnile;
- convenuti;
nonché contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Colaci;
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Ferrara;
Parte_3
- terze interventrici;
****
Fatto e diritto
1 Con atto di citazione del 11.8.2009, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio , premettendo che: a) in data 29.11.2008 Controparte_1
era deceduta lasciando quali eredi legittimi i figli , Per_1 Parte_1 [...]
e b) in data Pt_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
23.8.2004 la aveva venduto alla IA l'abitazione sita in Per_1 Controparte_1
Minervino di Lecce, via P. di Piemonte, con annesso cortile, del valore pari ad €
122.000,00, donandole contestualmente il lotto di suolo edificatorio annesso alla predetta casa;
c) tale compravendita, in realtà, dissimulava una donazione;
d) i beni residui consistono in una casa del valore di € 75.000,00, un fondo agricolo del valore d € 18.000,00 ed un giardino del valore di € 40.000,00; chiedevano, pertanto, gli attori 1) dichiararsi la simulazione del contratto di vendita del 23.8.2004; 2) accertarsi la lesione della quota di riserva degli attori e, pertanto, ridurre la donazione in favore della convenuta;
3) ordinare a la restituzione in natura delle due Controparte_1
distinte liberalità, al fine di reintegrare la quota di riserva degli istanti.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle pretese Controparte_1
attoree, replicando di aver corrisposto integralmente il prezzo stabilito per la vendita per cui è giudizio, chiedendo in via riconvenzionale di accertare il credito della stessa convenuta sull'asse ereditario per le prestazioni di natura infermieristica eseguite in favore della de cuius dal settembre 2003 all'agosto 2007, nonché accertarsi la lesione della quota di riserva a sé spettante, in virtù di tale credito.
e hanno spiegato intervento volontario in Parte_3 Controparte_2
causa, chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori e aderendo, invece, alle conclusioni della sorella;
Addolorata precisava, altresì, che fosse _1
esistente il testamento olografo della madre, datato 29.10.2000, con cui la de cuius aveva disposto in favore della casa di abitazione e del giardino in favore della IA
, e dell'abitazione al piano superiore (secondo piano) in favore di _1 [...]
CP_2
Con la prima memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., gli attori hanno proposto l'impugnativa avverso il suddetto testamento, formulando domanda di collazione e imputazione alla massa con riduzione della disposizione testamentaria nella quota legittima di . Controparte_2
2 Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n. 4860/2016 del 16.11.2016 il Collegio ha rigettato la domanda di simulazione del contratto di compravendita concluso da e disponendo consulenza tecnica d'ufficio sulla Controparte_1 Per_1
stima dei beni costituenti la massa ereditaria relitta dalla de cuius, al fine di delibare sulle ulteriori domande.
Espletata nuovamente consulenza tecnica d'ufficio e completata l'istruttoria orale, all'udienza del 20.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre innanzitutto decidere in ordine alla domanda di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima spettante a e . Parte_1 Parte_2
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e
750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n.
12919/2012).
Inoltre, “in caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto
l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella
3 comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.” (Cass. n. 39368/2021).
Innanzitutto, è depositato agli atti il testamento olografo della del Per_1
29.10.2000, che recita testualmente: “la sottoscritta , vedova nel pieno Per_1 _1
possesso delle sue facoltà mentali, dichiara quanto segue: alla sua dipartita stabilisce che la parte del suo cespite patrimoniale riguardante il piano terra dell'immobile sito alla Via Principe di Piemonte n. 10 di Minervino di Lecce con annesso l'intero terreno retrostante e confinante con la via Fiume, sia destinato alla IA;
Controparte_1
il primo piano dello stesso immobile sia invece destinato alla IA . È Controparte_2
inoltre volere della scrivente che l'intera quota disponibile dell'asse patrimoniale sia riservata alla IA . Controparte_1
In realtà, con contratto del 23.8.2004 la de cuius aveva venduto alla IA
[...]
la proprietà dell'abitazione oggetto di lascito testamentario (ossia il piano _1
terra dell'abitazione di via Principe di Piemonte), negozio sulla cui efficacia si è già pronunciato il collegio con la citata sentenza non definitiva che ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione, sicché tale immobile non è da considerarsi parte del compendio ereditario.
Il testamento ha dunque efficacia solo con riguardo all'abitazione di via
Principe Piemonte al primo piano in favore di , in quanto tale Controparte_2
clausola non risulta in alcun modo revocata dalla de cuius.
Risulta, ancora, acquisito agli atti il contratto di donazione del 23.8.2004 in favore di , da parte della madre, dei terreni retrostanti l'abitazione Controparte_1
di cui sopra, distinti al catasto al fg. 11, part. 450, 454, 455, 456, e 1008 “in conto di anticipata successione da valere sull'intera quota di disponibile con dispensa da collazione ed imputazione e l'eventuale supero come legittima”.
Vediamo dunque quali beni – e quale ne sia il valore – risultano comporre l'asse ereditario di . Per_1
4 1) Orbene, secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata, il valore dei beni donati a , alla data di apertura della successione, era pari, Controparte_1
rispettivamente a:
part. 450: € 6.490,00;
part. 454: € 9.160,00
part. 455: € 33.900,00
part. 456: € 14.500,00
part. 1008: € 9.750,00.
Totale = € 73.800,00
2) Quanto al relictum, esso risulta composto da un'abitazione sita in
Minervino di Lecce, via Principe di Piemonte n. 11, piano primo, devoluto per testamento in favore di del valore pari ad € 106.680,00 Controparte_2
al momento dell'apertura della successione e pari ad € 100.400,00 al momento di redazione dell'elaborato peritale agli atti.
3) inoltre, nel compendio ereditario confluisce un terreno iscritto nel catasto del Comune di Minervino al foglio 16, part. 6, del valore pari a € 26.500,00 alla data di apertura della successione e al maggio 2018 € 14.575,00; nonché un terreno sito in Uggiano La Chiesa (fg. 19, part. 21),del valore pari ad €
20.069,40 nel 2008, valore invariato alla redazione dell'elaborato di stima.
4) Vi sono poi gioielli appartenenti alla de cuius rinvenuti nell'asse ereditario, del valore pari ad € 3.350,00 al momento di apertura della successione (€
6.250,00 al 2018).
5) Vi sono i denari confluiti sul conto corrente cointestato alla de cuius e alla IA pari ad € 39.505,93 al momento del decesso della . Parte_3 Per_1
• L'asse ereditario ammonta dunque ad € 269.905,33.
• La quota disponibile è pari a 1/3, dunque ammonta ad € 89.968,50.
• A ciascun figlio è riservata la quota di 2/15 ciascuno sull'intero asse, ovvero la somma di € 35.987,40.
Pertanto, considerato che il valore dei beni ricadenti in successione legittima – di cui ai punti 3), 4) e 5) ammonta ad € 89.425,33, la domanda di riduzione spiegata da e nei confronti delle sorelle Parte_1 Parte_4
5 e non può trovare accoglimento, in quanto non _1 CP_2
sussiste la lesione della quota di riserva loro spettante.
Appare, a questi fini, irrilevante anche stabilire se nel compendio ereditario dovessero essere conteggiati anche altri gioielli, donati in vita dalla agli Per_1
attori, che non hanno sofferto alcuna lesione di legittima.
Passando alla domanda riconvenzionale formulata da _1
, la convenuta ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito in suo
[...]
favore ed a carico della massa delle somme sborsate per l'assistenza medica, per sostenere le cure e la terapia nei confronti della madre, quantificate in €
55.000,00, e sostenute dal 1.2.2003 al decesso della stessa, nonché il corrispettivo per l'esecuzione di prestazioni di natura infermieristica effettuate dal settembre
2003 all'agosto 2007 dalla convenuta in favore della de cuius.
L'istruttoria orale ha provato in parte la fondatezza della pretesa.
Difatti, è emerso che i danari per sostenere le cure farmacologiche e per retribuire il personale infermieristico e sanitario che prestava assistenza alla appartenevano a , che aveva pronta liquidità per essere Per_1 Controparte_1
titolare di farmacia;
tali esborsi, che l'istruttoria orale ha dimostrato essere stati concordati tra i coeredi e la madre quando era ancora in vita, in proporzione alle rispettive quote, debbono considerarsi debiti dei coeredi cui la convenuta ha diritto di ripetizione.
In particolare, , infermiere, ha confermato di aver assistito la Testimone_1
insieme alla IA , tra l'altro utilizzando medicinali messi a Per_1 _1
disposizione dalla convenuta, titolare di farmacia. Ancora, , Testimone_2
IA di ha confermato di ricordare, sia pure vagamente e in Parte_3
quanto se ne parlava in famiglia, che furono acquistati dei regali, dalla zia
[...]
e indirizzati ai medici che avevano in cura la madre, in particolare _1
presso una nota gioielleria di Lecce;
farmacista dipendente di Testimone_3
, ha confermato che la medesima si assumesse l'onere di Controparte_1
pagare tutti gli specialisti cui si era rivolta la madre per la cura delle patologie che la affliggevano, prelevando denari dalle casse della farmacia e utilizzando i farmaci del suo esercizio, prestando personalmente assistenza alla madre. Del resto, la conviveva con la IA , come riferito dal genero Per_1 _1
6 della stessa, il quale ha anche raccontato che Testimone_4
periodicamente la suocera rendesse edotti i fratelli in ordine alle spese e alle cure occorrenti per le necessità della madre. , figlio di Testimone_5 [...]
ha rilasciato dichiarazioni del medesimo tenore, riferendo che tutta CP_2
la vicenda – ossia che le spese mediche e i regali ai professionisti le sostenesse per conto della madre – fosse ben nota in famiglia e per Controparte_1
avervi assistito personalmente.
Ciò premesso, si deve inoltre sottolineare che e Parte_1 Parte_2
non hanno specificamene contestato il preciso ammontare delle spese mediche, così come quantificato dalla sorella, limitandosi a negare che tali spese fossero state debitamente autorizzate dalla madre e dai coeredi: v'è invece prova del contrario, ossia che tutti gli appartenenti alla famiglia fossero a conoscenza _1
di tali circostanze e che, conseguentemente, approvassero il modus operandi.
Occorre dunque dividere l'ammontare di € 55.000,00 per cinque, al fine di quantificare la somma, pari a € 11.000,00 cadauno, che i due attori – convenuti in riconvenzione – debbono corrispondere alla sorella a Controparte_1
titolo di rimborso, in accoglimento della domanda riconvenzionale dalla medesima formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di c.t.u., provvisoriamente liquidate nel corso del giudizio, sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di riduzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, Controparte_1
condanna gli attori al pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 11.000,00 cadauno oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'apertura della successione all'effettivo saldo;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenuti dai convenuti e dai terzi interventori, liquidate in € 8.800,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di e le spese di consulenza tecnica Parte_1 Parte_2
d'ufficio liquidate in corso di causa.
7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.3.2025
La giudice estenditrice Il Presidente dott. Caterina Stasi dott. Mario Cigna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1173 del R.G. relativo all'anno
2010, avente ad oggetto: azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marcuccio;
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marco D'Alesio; Parte_2
attori; contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Ferrara e Antonio Controparte_1
Calcagnile;
- convenuti;
nonché contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Colaci;
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Ferrara;
Parte_3
- terze interventrici;
****
Fatto e diritto
1 Con atto di citazione del 11.8.2009, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio , premettendo che: a) in data 29.11.2008 Controparte_1
era deceduta lasciando quali eredi legittimi i figli , Per_1 Parte_1 [...]
e b) in data Pt_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
23.8.2004 la aveva venduto alla IA l'abitazione sita in Per_1 Controparte_1
Minervino di Lecce, via P. di Piemonte, con annesso cortile, del valore pari ad €
122.000,00, donandole contestualmente il lotto di suolo edificatorio annesso alla predetta casa;
c) tale compravendita, in realtà, dissimulava una donazione;
d) i beni residui consistono in una casa del valore di € 75.000,00, un fondo agricolo del valore d € 18.000,00 ed un giardino del valore di € 40.000,00; chiedevano, pertanto, gli attori 1) dichiararsi la simulazione del contratto di vendita del 23.8.2004; 2) accertarsi la lesione della quota di riserva degli attori e, pertanto, ridurre la donazione in favore della convenuta;
3) ordinare a la restituzione in natura delle due Controparte_1
distinte liberalità, al fine di reintegrare la quota di riserva degli istanti.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle pretese Controparte_1
attoree, replicando di aver corrisposto integralmente il prezzo stabilito per la vendita per cui è giudizio, chiedendo in via riconvenzionale di accertare il credito della stessa convenuta sull'asse ereditario per le prestazioni di natura infermieristica eseguite in favore della de cuius dal settembre 2003 all'agosto 2007, nonché accertarsi la lesione della quota di riserva a sé spettante, in virtù di tale credito.
e hanno spiegato intervento volontario in Parte_3 Controparte_2
causa, chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori e aderendo, invece, alle conclusioni della sorella;
Addolorata precisava, altresì, che fosse _1
esistente il testamento olografo della madre, datato 29.10.2000, con cui la de cuius aveva disposto in favore della casa di abitazione e del giardino in favore della IA
, e dell'abitazione al piano superiore (secondo piano) in favore di _1 [...]
CP_2
Con la prima memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., gli attori hanno proposto l'impugnativa avverso il suddetto testamento, formulando domanda di collazione e imputazione alla massa con riduzione della disposizione testamentaria nella quota legittima di . Controparte_2
2 Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n. 4860/2016 del 16.11.2016 il Collegio ha rigettato la domanda di simulazione del contratto di compravendita concluso da e disponendo consulenza tecnica d'ufficio sulla Controparte_1 Per_1
stima dei beni costituenti la massa ereditaria relitta dalla de cuius, al fine di delibare sulle ulteriori domande.
Espletata nuovamente consulenza tecnica d'ufficio e completata l'istruttoria orale, all'udienza del 20.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre innanzitutto decidere in ordine alla domanda di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima spettante a e . Parte_1 Parte_2
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e
750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n.
12919/2012).
Inoltre, “in caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto
l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella
3 comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.” (Cass. n. 39368/2021).
Innanzitutto, è depositato agli atti il testamento olografo della del Per_1
29.10.2000, che recita testualmente: “la sottoscritta , vedova nel pieno Per_1 _1
possesso delle sue facoltà mentali, dichiara quanto segue: alla sua dipartita stabilisce che la parte del suo cespite patrimoniale riguardante il piano terra dell'immobile sito alla Via Principe di Piemonte n. 10 di Minervino di Lecce con annesso l'intero terreno retrostante e confinante con la via Fiume, sia destinato alla IA;
Controparte_1
il primo piano dello stesso immobile sia invece destinato alla IA . È Controparte_2
inoltre volere della scrivente che l'intera quota disponibile dell'asse patrimoniale sia riservata alla IA . Controparte_1
In realtà, con contratto del 23.8.2004 la de cuius aveva venduto alla IA
[...]
la proprietà dell'abitazione oggetto di lascito testamentario (ossia il piano _1
terra dell'abitazione di via Principe di Piemonte), negozio sulla cui efficacia si è già pronunciato il collegio con la citata sentenza non definitiva che ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione, sicché tale immobile non è da considerarsi parte del compendio ereditario.
Il testamento ha dunque efficacia solo con riguardo all'abitazione di via
Principe Piemonte al primo piano in favore di , in quanto tale Controparte_2
clausola non risulta in alcun modo revocata dalla de cuius.
Risulta, ancora, acquisito agli atti il contratto di donazione del 23.8.2004 in favore di , da parte della madre, dei terreni retrostanti l'abitazione Controparte_1
di cui sopra, distinti al catasto al fg. 11, part. 450, 454, 455, 456, e 1008 “in conto di anticipata successione da valere sull'intera quota di disponibile con dispensa da collazione ed imputazione e l'eventuale supero come legittima”.
Vediamo dunque quali beni – e quale ne sia il valore – risultano comporre l'asse ereditario di . Per_1
4 1) Orbene, secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata, il valore dei beni donati a , alla data di apertura della successione, era pari, Controparte_1
rispettivamente a:
part. 450: € 6.490,00;
part. 454: € 9.160,00
part. 455: € 33.900,00
part. 456: € 14.500,00
part. 1008: € 9.750,00.
Totale = € 73.800,00
2) Quanto al relictum, esso risulta composto da un'abitazione sita in
Minervino di Lecce, via Principe di Piemonte n. 11, piano primo, devoluto per testamento in favore di del valore pari ad € 106.680,00 Controparte_2
al momento dell'apertura della successione e pari ad € 100.400,00 al momento di redazione dell'elaborato peritale agli atti.
3) inoltre, nel compendio ereditario confluisce un terreno iscritto nel catasto del Comune di Minervino al foglio 16, part. 6, del valore pari a € 26.500,00 alla data di apertura della successione e al maggio 2018 € 14.575,00; nonché un terreno sito in Uggiano La Chiesa (fg. 19, part. 21),del valore pari ad €
20.069,40 nel 2008, valore invariato alla redazione dell'elaborato di stima.
4) Vi sono poi gioielli appartenenti alla de cuius rinvenuti nell'asse ereditario, del valore pari ad € 3.350,00 al momento di apertura della successione (€
6.250,00 al 2018).
5) Vi sono i denari confluiti sul conto corrente cointestato alla de cuius e alla IA pari ad € 39.505,93 al momento del decesso della . Parte_3 Per_1
• L'asse ereditario ammonta dunque ad € 269.905,33.
• La quota disponibile è pari a 1/3, dunque ammonta ad € 89.968,50.
• A ciascun figlio è riservata la quota di 2/15 ciascuno sull'intero asse, ovvero la somma di € 35.987,40.
Pertanto, considerato che il valore dei beni ricadenti in successione legittima – di cui ai punti 3), 4) e 5) ammonta ad € 89.425,33, la domanda di riduzione spiegata da e nei confronti delle sorelle Parte_1 Parte_4
5 e non può trovare accoglimento, in quanto non _1 CP_2
sussiste la lesione della quota di riserva loro spettante.
Appare, a questi fini, irrilevante anche stabilire se nel compendio ereditario dovessero essere conteggiati anche altri gioielli, donati in vita dalla agli Per_1
attori, che non hanno sofferto alcuna lesione di legittima.
Passando alla domanda riconvenzionale formulata da _1
, la convenuta ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito in suo
[...]
favore ed a carico della massa delle somme sborsate per l'assistenza medica, per sostenere le cure e la terapia nei confronti della madre, quantificate in €
55.000,00, e sostenute dal 1.2.2003 al decesso della stessa, nonché il corrispettivo per l'esecuzione di prestazioni di natura infermieristica effettuate dal settembre
2003 all'agosto 2007 dalla convenuta in favore della de cuius.
L'istruttoria orale ha provato in parte la fondatezza della pretesa.
Difatti, è emerso che i danari per sostenere le cure farmacologiche e per retribuire il personale infermieristico e sanitario che prestava assistenza alla appartenevano a , che aveva pronta liquidità per essere Per_1 Controparte_1
titolare di farmacia;
tali esborsi, che l'istruttoria orale ha dimostrato essere stati concordati tra i coeredi e la madre quando era ancora in vita, in proporzione alle rispettive quote, debbono considerarsi debiti dei coeredi cui la convenuta ha diritto di ripetizione.
In particolare, , infermiere, ha confermato di aver assistito la Testimone_1
insieme alla IA , tra l'altro utilizzando medicinali messi a Per_1 _1
disposizione dalla convenuta, titolare di farmacia. Ancora, , Testimone_2
IA di ha confermato di ricordare, sia pure vagamente e in Parte_3
quanto se ne parlava in famiglia, che furono acquistati dei regali, dalla zia
[...]
e indirizzati ai medici che avevano in cura la madre, in particolare _1
presso una nota gioielleria di Lecce;
farmacista dipendente di Testimone_3
, ha confermato che la medesima si assumesse l'onere di Controparte_1
pagare tutti gli specialisti cui si era rivolta la madre per la cura delle patologie che la affliggevano, prelevando denari dalle casse della farmacia e utilizzando i farmaci del suo esercizio, prestando personalmente assistenza alla madre. Del resto, la conviveva con la IA , come riferito dal genero Per_1 _1
6 della stessa, il quale ha anche raccontato che Testimone_4
periodicamente la suocera rendesse edotti i fratelli in ordine alle spese e alle cure occorrenti per le necessità della madre. , figlio di Testimone_5 [...]
ha rilasciato dichiarazioni del medesimo tenore, riferendo che tutta CP_2
la vicenda – ossia che le spese mediche e i regali ai professionisti le sostenesse per conto della madre – fosse ben nota in famiglia e per Controparte_1
avervi assistito personalmente.
Ciò premesso, si deve inoltre sottolineare che e Parte_1 Parte_2
non hanno specificamene contestato il preciso ammontare delle spese mediche, così come quantificato dalla sorella, limitandosi a negare che tali spese fossero state debitamente autorizzate dalla madre e dai coeredi: v'è invece prova del contrario, ossia che tutti gli appartenenti alla famiglia fossero a conoscenza _1
di tali circostanze e che, conseguentemente, approvassero il modus operandi.
Occorre dunque dividere l'ammontare di € 55.000,00 per cinque, al fine di quantificare la somma, pari a € 11.000,00 cadauno, che i due attori – convenuti in riconvenzione – debbono corrispondere alla sorella a Controparte_1
titolo di rimborso, in accoglimento della domanda riconvenzionale dalla medesima formulata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di c.t.u., provvisoriamente liquidate nel corso del giudizio, sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di riduzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, Controparte_1
condanna gli attori al pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 11.000,00 cadauno oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'apertura della successione all'effettivo saldo;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenuti dai convenuti e dai terzi interventori, liquidate in € 8.800,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di e le spese di consulenza tecnica Parte_1 Parte_2
d'ufficio liquidate in corso di causa.
7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.3.2025
La giudice estenditrice Il Presidente dott. Caterina Stasi dott. Mario Cigna
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