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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 65-1/2025 R.G. promosso da:
FISCALITA' CP_1 Parte_1 CP_2 Parte_2
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, via Luciano Manara n. 11,
[...] P.IVA_1
20122, in persona del legale rappresentante Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
IO TT nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Via XXIV Controparte_4 P.IVA_2
Maggio 37, 12081 BEINETTE (CN), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ing.
, rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Lazzarone. Controparte_5
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice;
letta la memoria di costituzione della debitrice, costituita in giudizio e comparsa all'udienza nella persona del legale rappresentante p.t. ing. ; Controparte_5 sentite le parti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede legale in
Beinette, Comune ricadente nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
1 che infatti trattasi di società di capitali che esercita attività commerciale, risultando dalla visura camerale avere ad oggetto sociale, tra l'altro, lo “sviluppo e la realizzazione in proprio e per conto terzi in Italia e all'estero di attività immobiliare di carattere sportivo, turistico ed alberghiero;
la promozione di attività di urbanizzazione di aree edificabili l'acquisto vendita anche frazionata permuta l'assunzione in locazione anche nella forma di locazione finanziaria la gestione e l'amministrazione la costruzione diretta o tramite appalto a terzi di unità immobiliari
o impianti sportivi;
…”; ritenuto inoltre che la società debitrice non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;”, come rilevabile dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 che evidenzia ricavi per €
366.804,00 e dal bilancio relativo all'esercizio 2022 (ultimo depositato) che riporta debiti per un totale di € 2.259.049; ritenuto, quanto al presupposto oggettivo, che lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che:
EL ENGINEERING S.R.L è creditrice della per l'importo Controparte_4 complessivo di euro 33.946,98 di cui all'ingiunzione n. 20247969500001964, notificata a mezzo pec in data 20.05.2024 ed emessa a seguito dell'omesso pagamento della somma liquidata con sentenza n. 474/2021 del 3.06.2021; decorsi inutilmente i 30 giorni, la società debitrice non ha adempiuto all'obbligo di pagamento nei termini previsti, né ha avanzato proposte conciliative;
alla data del 13.05.2025, la creditrice procedeva a notificare a mezzo posta, presso la sede legale di cui alla visura societaria (doc. 3) l'atto di precetto (doc. 4) ai fini del soddisfacimento del proprio credito e che, tuttavia, detto tentativo risultava infruttuoso in quanto, presso il suddetto indirizzo, la società risultava “sconosciuta; in data 21/5/2025, EL SR provvedeva ad effettuare un secondo tentativo di notifica del precetto presso l'indirizzo pec della società estratto dai pubblici registri (doc. 5) ma ciò nonostante la debitrice non ha spontaneamente ottemperato al saldo di quanto precettato nel termine di 10 giorni dalla notifica;
successivamente, l'odierna ricorrente, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, procedeva ad attivare, in data
12.06.2025 la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. per mezzo degli Ufficiali Giudiziari presso il
Tribunale di Cuneo ma la ricerca dava esito negativo;
2
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
che lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal fatto che il solo credito azionato ammonta a una somma che supera il capitale sociale interamente versato;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese è quello relativo all'anno 2022 – che evidenzia utili per € 5415,00 circa a fronte di perdite da precedenti esercizi per € 766.414,00 circa - ed inoltre la Società risulta essere stata sciolta e posta in liquidazione in data 19/6/2019; che infine che la società debitrice nel costituirsi in giudizio non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi né le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, a nulla rilevando la “situazione patrimoniale aggiornata” esibita dal debitore all'udienza del 4/11/2025 e depositata telematicamente , in quanto documento del tutto informale ed irrituale, privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
che infine irrilevanti ad escludere lo stato di insolvenza appaiono gli asseriti crediti della società nei confronti della , in quanto Controparte_6 non solo privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ma anche privi di riscontro nella documentazione societaria e comunque non supportati sotto il profilo documentale;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società CP_4
[...] rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto che il solo credito oggetto dell'istanza è pari ad € 38.333,69, come portato in atto di precetto;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
(C.F./P.IVA , con sede legale in Via XXIV Maggio 37, 12081 BEINETTE P.IVA_2
(CN),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dr. , con studio in Persona_1
Via Cuneo 128 – BORGO SAN DALMAZZO;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e
3 contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA il giorno 14/04/2026, alle ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
4 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, lì 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 65-1/2025 R.G. promosso da:
FISCALITA' CP_1 Parte_1 CP_2 Parte_2
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, via Luciano Manara n. 11,
[...] P.IVA_1
20122, in persona del legale rappresentante Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
IO TT nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Via XXIV Controparte_4 P.IVA_2
Maggio 37, 12081 BEINETTE (CN), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ing.
, rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Lazzarone. Controparte_5
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice;
letta la memoria di costituzione della debitrice, costituita in giudizio e comparsa all'udienza nella persona del legale rappresentante p.t. ing. ; Controparte_5 sentite le parti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede legale in
Beinette, Comune ricadente nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
1 che infatti trattasi di società di capitali che esercita attività commerciale, risultando dalla visura camerale avere ad oggetto sociale, tra l'altro, lo “sviluppo e la realizzazione in proprio e per conto terzi in Italia e all'estero di attività immobiliare di carattere sportivo, turistico ed alberghiero;
la promozione di attività di urbanizzazione di aree edificabili l'acquisto vendita anche frazionata permuta l'assunzione in locazione anche nella forma di locazione finanziaria la gestione e l'amministrazione la costruzione diretta o tramite appalto a terzi di unità immobiliari
o impianti sportivi;
…”; ritenuto inoltre che la società debitrice non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;”, come rilevabile dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 che evidenzia ricavi per €
366.804,00 e dal bilancio relativo all'esercizio 2022 (ultimo depositato) che riporta debiti per un totale di € 2.259.049; ritenuto, quanto al presupposto oggettivo, che lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che:
EL ENGINEERING S.R.L è creditrice della per l'importo Controparte_4 complessivo di euro 33.946,98 di cui all'ingiunzione n. 20247969500001964, notificata a mezzo pec in data 20.05.2024 ed emessa a seguito dell'omesso pagamento della somma liquidata con sentenza n. 474/2021 del 3.06.2021; decorsi inutilmente i 30 giorni, la società debitrice non ha adempiuto all'obbligo di pagamento nei termini previsti, né ha avanzato proposte conciliative;
alla data del 13.05.2025, la creditrice procedeva a notificare a mezzo posta, presso la sede legale di cui alla visura societaria (doc. 3) l'atto di precetto (doc. 4) ai fini del soddisfacimento del proprio credito e che, tuttavia, detto tentativo risultava infruttuoso in quanto, presso il suddetto indirizzo, la società risultava “sconosciuta; in data 21/5/2025, EL SR provvedeva ad effettuare un secondo tentativo di notifica del precetto presso l'indirizzo pec della società estratto dai pubblici registri (doc. 5) ma ciò nonostante la debitrice non ha spontaneamente ottemperato al saldo di quanto precettato nel termine di 10 giorni dalla notifica;
successivamente, l'odierna ricorrente, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, procedeva ad attivare, in data
12.06.2025 la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. per mezzo degli Ufficiali Giudiziari presso il
Tribunale di Cuneo ma la ricerca dava esito negativo;
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ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
che lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal fatto che il solo credito azionato ammonta a una somma che supera il capitale sociale interamente versato;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese è quello relativo all'anno 2022 – che evidenzia utili per € 5415,00 circa a fronte di perdite da precedenti esercizi per € 766.414,00 circa - ed inoltre la Società risulta essere stata sciolta e posta in liquidazione in data 19/6/2019; che infine che la società debitrice nel costituirsi in giudizio non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi né le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, a nulla rilevando la “situazione patrimoniale aggiornata” esibita dal debitore all'udienza del 4/11/2025 e depositata telematicamente , in quanto documento del tutto informale ed irrituale, privo di qualsivoglia efficacia probatoria;
che infine irrilevanti ad escludere lo stato di insolvenza appaiono gli asseriti crediti della società nei confronti della , in quanto Controparte_6 non solo privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ma anche privi di riscontro nella documentazione societaria e comunque non supportati sotto il profilo documentale;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società CP_4
[...] rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto che il solo credito oggetto dell'istanza è pari ad € 38.333,69, come portato in atto di precetto;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
(C.F./P.IVA , con sede legale in Via XXIV Maggio 37, 12081 BEINETTE P.IVA_2
(CN),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dr. , con studio in Persona_1
Via Cuneo 128 – BORGO SAN DALMAZZO;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e
3 contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA il giorno 14/04/2026, alle ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
4 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, lì 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
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