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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 10044 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), IC (C.F.: Parte_1 C.F._1 Per_1
), IC (C.R.: C.F._2 Pt_2 C.F._3 Pt_3
(C.F.: ) in qualità di eredi di ,
[...] C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliati in ME, alla Via Geofilo n. 27, presso lo studio degli avv.ti
PP RO e DA SO che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il al fine di sentire Parte_4 Controparte_1 accertare la sua responsabilità per l'infezione da epatite virale HCV contratta in occasione di emotrasfusioni ricevute presso l'Ospedale “S. Camillo De Lellis” di
ME in data 31.10.1984, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
L'attrice ha dedotto che, a seguito di esami ematochimici di controllo, eseguiti presso il presidio Ospedaliero di Ravenna in data 15.05.2012, le veniva riscontrata una positività all'HCV e, successivamente, in data 25.03.2014 le veniva diagnosticata
“cirrosi epatica scompensata HCV con relata encefalopatia porto sistemica”; presentata in data 24.04.2014 una domanda di indennizzo ex lege n. 210/92, la CMO di Taranto, con verbale n. 3527 del 4.12.2014, riconosceva il nesso causale tra la patologia contratta e la trasfusione ricevuta.
Inviava quindi, a mezzo raccomandata a/r del 26.09.2016, una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali al senza ottenere alcun Controparte_1 tipo di riscontro.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto;
nel merito ha inoltre eccepito la mancanza di colpevolezza, in quanto le conoscenze scientifiche a disposizione della medicina all'epoca delle trasfusioni non consentivano di conoscere la presenza del virus dell'epatite C, nonché l'assenza di prova certa sul nesso causale e in ogni caso l'eccessività della pretesa risarcitoria.
Nelle more del procedimento si verificava il decesso dell'attrice avvenuto in data
6.4.2021.
Con atto del 5.05.2022 è intervenuto in giudizio , il quale ha dichiarato Parte_1 di essere figlio di , riportandosi alle difese e conclusioni avanzate da Parte_4 quest'ultima.
Con ordinanza del 18.05.2023 è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio a cura di nei confronti degli altri eredi di parte attrice. Parte_1
Con comparsa del 12.06.2023, si sono costituiti in giudizio anche , Controparte_2
e , figli ed eredi della de cuius, i quali si sono ugualmente Parte_3 CP_3 riportati alle difese e conclusioni avanzate da quest'ultima.
Istruita la causa con produzione documentale e con CTU medico legale, all'udienza del
2.12.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. ********
Preliminarmente occorre delibare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , secondo il quale il compito di vigilanza sulle sacche Controparte_1 di sangue spettava in via esclusiva al e alla Controparte_4
. CP_5
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, essendo pacifica la legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria intentata, in quanto la Controparte_1 legge affidava all'epoca dei fatti di causa al le competenze in Controparte_6 materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue (artt. 1 e 21 della legge
592/67; artt. 2, 3, 103, 112 del d.p.r. n. 1256/1971; legge 519/1973; artt. 4 e 6 della legge 833/78) (Cass., SS. UU. dell'11.1.2008 nn. 581 e 584).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento atteso il tempo trascorso dall'emotrasfusione subita e la proposizione della domanda di risarcimento.
È pacifico che nel caso in esame trovi applicazione l'art. 2947 c.c. secondo cui il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo
è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio ha avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose per la salute.
Come noto, le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del Controparte_1
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti
[...] emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n.
576 del 11/01/2008).
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del per Controparte_1
i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la paziente ha avuto consapevolezza del danno clinico causato dall'epatite correlata alla trasfusione e comunque dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessata, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia;
data che quindi segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, del codice civile.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver ricevuto le trasfusioni di sangue il
30.10.1984 e di aver ricevuto la prima diagnosi della malattia il 25.03.2014, presentando la domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 il 24.04.2014 nonché di aver proposto domanda di risarcimento per danni derivanti da emotrasfusione al
[...]
in data 26.09.2016 con lettera di messa in mora regolarmente consegnata. CP_1
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione, essendo stato proposto il presente giudizio nel pieno rispetto del termine di prescrizione quinquennale. Il ha poi ritenuto di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione CP_1 alle conoscenze scientifiche del tempo, ritenendo che al momento della trasfusione del
1984 non vi fossero conoscenze adeguate a prevenire il fenomeno di trasmissioni di patologie per emotrasfusioni.
La Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza della responsabilità del
[...]
anche per trasfusioni eseguite prima che il virus fosse identificato in CP_1 maniera definitiva in sede scientifica (“In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa
a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_1 dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta
a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente,
e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Trattasi di orientamento giurisprudenziale confermato anche in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”
(Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017).
Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1984 e la grave patologia contratta dall'attore (Verbale n. 3527 del 4.12.2014 della Commissione
Medica Ospedaliera Sezione Distaccata di Taranto).
Per tali ragioni nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
[...]
, anche alla luce degli esiti della CTU espletata in corso di causa. CP_1
Nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 7.01.2019, il CTU nominato (dr.
ha infatti affermato che: “esiste un forte nesso di causalità di Persona_3 trasmissione del virus dell'epatite C tramite la terapia trasfusionale cui fu sottoposta
in seguito al ricovero presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Parte_4
ME per Gravidanza a termine con e la manifestazione della malattia Parte_5 correlata all 'HCV nel ricovero dell'08/05/2012; tutto ciò a mente degli attuali tempi di incubazione del virus prima della manifestazione clinica della malattia. L'evidenza scientifica dimostra infatti che nella maggior parte dei casi l'infezione decorre in maniera subdola ed asintomatica per molti anni (anche due decenni o più) per poi manifestarsi in tutta la sua ingravescente evoluzione una volta che la riserva funzionale del fegato è stata esaurita.
Preso atto delle certificazioni e delle documentazioni sanitarie in atti si può quindi concludere che le lesioni refertate e certificate sono in rapporto causale”.
Il CTU ha evidenziato che “ anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n.
107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sul gravava l'obbligo di controllo e vigilanza sulla preparazione e sulla CP_1 utilizzazione del sangue e degli emoderivati per uso terapeutico affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards impiegando tutte le misure necessarie a verificarne la sicurezza per impedire il rischio di contagio. Tanto più che già nel 1988 erano stati conosciuti dalla scienza mondiale il virus dell'epatite C
e i test di identificazione.
Per tali motivi quindi, come a tal proposito si era pronunciata la Commissione Medica
Ospedaliera Militare di Taranto, non è possibile escludere che la trasfusione, regolarmente descritta in cartella clinica, sia stata il veicolo dell'infezione virale”.
In ordine alla determinazione del quantum del danno risarcibile a titolo di danno non patrimoniale patito da , il CTU ha affermato che “il danno biologico in Parte_4 rapporto alle condizioni di salute può essere valutato nella misura pari al 60%”.
Al riguardo va evidenziato che il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni
(2014, con trasfusione del 1984) e va dunque calcolato con riferimento all'età che l'attrice aveva nell' aprile 2014 (61 anni).
Deve essere quindi riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 60%, che, secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad euro € 528.305,00 al valore attuale.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo va poi devalutato ad aprile 2014 e rivalutato secondo l'indice ISTAT di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Con riferimento agli ulteriori profili risarcitori richiesti da parte attrice, compresi quelli relativi al danno morale, esistenziale e relazionale, con la opportuna personalizzazione, deve evidenziarsi che non è stata offerta alcuna prova in merito.
Le Tabelle del Tribunale di Milano sono inoltre elaborate in modo tale da includere tanto la componente del danno biologico quanto la componente del danno morale/esistenziale (secondo le categorie in precedenza elaborate dalla giurisprudenza), per condurre a un importo onnicomprensivo di danno non patrimoniale. L'ulteriore aumento consentito dalle Tabelle richiede una prova specifica di personalissime limitazioni del singolo, diverse da quelle normalmente correlate alle lesioni riscontrate.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita e, pertanto, si rigetta la richiesta di personalizzazione.
Il , infine, ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia CP_1 scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a
[...] seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
Nel caso di specie, il ma non ha né dedotto né provato l'importo che è stato CP_1 corrisposto all'attrice. Non spetta, dunque, alcuna compensazione.
La domanda è accolta nei termini sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10044/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in al Controparte_1 risarcimento del danno in favore degli eredi dell'attrice con il pagamento della somma pari a € 528.305,00; somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, liquidate € 518,00 per spese e € 21.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 3.12.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 10044 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), IC (C.F.: Parte_1 C.F._1 Per_1
), IC (C.R.: C.F._2 Pt_2 C.F._3 Pt_3
(C.F.: ) in qualità di eredi di ,
[...] C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliati in ME, alla Via Geofilo n. 27, presso lo studio degli avv.ti
PP RO e DA SO che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il al fine di sentire Parte_4 Controparte_1 accertare la sua responsabilità per l'infezione da epatite virale HCV contratta in occasione di emotrasfusioni ricevute presso l'Ospedale “S. Camillo De Lellis” di
ME in data 31.10.1984, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
L'attrice ha dedotto che, a seguito di esami ematochimici di controllo, eseguiti presso il presidio Ospedaliero di Ravenna in data 15.05.2012, le veniva riscontrata una positività all'HCV e, successivamente, in data 25.03.2014 le veniva diagnosticata
“cirrosi epatica scompensata HCV con relata encefalopatia porto sistemica”; presentata in data 24.04.2014 una domanda di indennizzo ex lege n. 210/92, la CMO di Taranto, con verbale n. 3527 del 4.12.2014, riconosceva il nesso causale tra la patologia contratta e la trasfusione ricevuta.
Inviava quindi, a mezzo raccomandata a/r del 26.09.2016, una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali al senza ottenere alcun Controparte_1 tipo di riscontro.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto;
nel merito ha inoltre eccepito la mancanza di colpevolezza, in quanto le conoscenze scientifiche a disposizione della medicina all'epoca delle trasfusioni non consentivano di conoscere la presenza del virus dell'epatite C, nonché l'assenza di prova certa sul nesso causale e in ogni caso l'eccessività della pretesa risarcitoria.
Nelle more del procedimento si verificava il decesso dell'attrice avvenuto in data
6.4.2021.
Con atto del 5.05.2022 è intervenuto in giudizio , il quale ha dichiarato Parte_1 di essere figlio di , riportandosi alle difese e conclusioni avanzate da Parte_4 quest'ultima.
Con ordinanza del 18.05.2023 è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio a cura di nei confronti degli altri eredi di parte attrice. Parte_1
Con comparsa del 12.06.2023, si sono costituiti in giudizio anche , Controparte_2
e , figli ed eredi della de cuius, i quali si sono ugualmente Parte_3 CP_3 riportati alle difese e conclusioni avanzate da quest'ultima.
Istruita la causa con produzione documentale e con CTU medico legale, all'udienza del
2.12.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. ********
Preliminarmente occorre delibare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , secondo il quale il compito di vigilanza sulle sacche Controparte_1 di sangue spettava in via esclusiva al e alla Controparte_4
. CP_5
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, essendo pacifica la legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria intentata, in quanto la Controparte_1 legge affidava all'epoca dei fatti di causa al le competenze in Controparte_6 materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue (artt. 1 e 21 della legge
592/67; artt. 2, 3, 103, 112 del d.p.r. n. 1256/1971; legge 519/1973; artt. 4 e 6 della legge 833/78) (Cass., SS. UU. dell'11.1.2008 nn. 581 e 584).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento atteso il tempo trascorso dall'emotrasfusione subita e la proposizione della domanda di risarcimento.
È pacifico che nel caso in esame trovi applicazione l'art. 2947 c.c. secondo cui il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo
è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio ha avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose per la salute.
Come noto, le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del Controparte_1
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti
[...] emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n.
576 del 11/01/2008).
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del per Controparte_1
i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la paziente ha avuto consapevolezza del danno clinico causato dall'epatite correlata alla trasfusione e comunque dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessata, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia;
data che quindi segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, del codice civile.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver ricevuto le trasfusioni di sangue il
30.10.1984 e di aver ricevuto la prima diagnosi della malattia il 25.03.2014, presentando la domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 il 24.04.2014 nonché di aver proposto domanda di risarcimento per danni derivanti da emotrasfusione al
[...]
in data 26.09.2016 con lettera di messa in mora regolarmente consegnata. CP_1
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione, essendo stato proposto il presente giudizio nel pieno rispetto del termine di prescrizione quinquennale. Il ha poi ritenuto di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione CP_1 alle conoscenze scientifiche del tempo, ritenendo che al momento della trasfusione del
1984 non vi fossero conoscenze adeguate a prevenire il fenomeno di trasmissioni di patologie per emotrasfusioni.
La Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza della responsabilità del
[...]
anche per trasfusioni eseguite prima che il virus fosse identificato in CP_1 maniera definitiva in sede scientifica (“In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa
a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_1 dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta
a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente,
e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Trattasi di orientamento giurisprudenziale confermato anche in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”
(Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017).
Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1984 e la grave patologia contratta dall'attore (Verbale n. 3527 del 4.12.2014 della Commissione
Medica Ospedaliera Sezione Distaccata di Taranto).
Per tali ragioni nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
[...]
, anche alla luce degli esiti della CTU espletata in corso di causa. CP_1
Nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 7.01.2019, il CTU nominato (dr.
ha infatti affermato che: “esiste un forte nesso di causalità di Persona_3 trasmissione del virus dell'epatite C tramite la terapia trasfusionale cui fu sottoposta
in seguito al ricovero presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Parte_4
ME per Gravidanza a termine con e la manifestazione della malattia Parte_5 correlata all 'HCV nel ricovero dell'08/05/2012; tutto ciò a mente degli attuali tempi di incubazione del virus prima della manifestazione clinica della malattia. L'evidenza scientifica dimostra infatti che nella maggior parte dei casi l'infezione decorre in maniera subdola ed asintomatica per molti anni (anche due decenni o più) per poi manifestarsi in tutta la sua ingravescente evoluzione una volta che la riserva funzionale del fegato è stata esaurita.
Preso atto delle certificazioni e delle documentazioni sanitarie in atti si può quindi concludere che le lesioni refertate e certificate sono in rapporto causale”.
Il CTU ha evidenziato che “ anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n.
107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sul gravava l'obbligo di controllo e vigilanza sulla preparazione e sulla CP_1 utilizzazione del sangue e degli emoderivati per uso terapeutico affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards impiegando tutte le misure necessarie a verificarne la sicurezza per impedire il rischio di contagio. Tanto più che già nel 1988 erano stati conosciuti dalla scienza mondiale il virus dell'epatite C
e i test di identificazione.
Per tali motivi quindi, come a tal proposito si era pronunciata la Commissione Medica
Ospedaliera Militare di Taranto, non è possibile escludere che la trasfusione, regolarmente descritta in cartella clinica, sia stata il veicolo dell'infezione virale”.
In ordine alla determinazione del quantum del danno risarcibile a titolo di danno non patrimoniale patito da , il CTU ha affermato che “il danno biologico in Parte_4 rapporto alle condizioni di salute può essere valutato nella misura pari al 60%”.
Al riguardo va evidenziato che il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni
(2014, con trasfusione del 1984) e va dunque calcolato con riferimento all'età che l'attrice aveva nell' aprile 2014 (61 anni).
Deve essere quindi riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 60%, che, secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad euro € 528.305,00 al valore attuale.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo va poi devalutato ad aprile 2014 e rivalutato secondo l'indice ISTAT di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Con riferimento agli ulteriori profili risarcitori richiesti da parte attrice, compresi quelli relativi al danno morale, esistenziale e relazionale, con la opportuna personalizzazione, deve evidenziarsi che non è stata offerta alcuna prova in merito.
Le Tabelle del Tribunale di Milano sono inoltre elaborate in modo tale da includere tanto la componente del danno biologico quanto la componente del danno morale/esistenziale (secondo le categorie in precedenza elaborate dalla giurisprudenza), per condurre a un importo onnicomprensivo di danno non patrimoniale. L'ulteriore aumento consentito dalle Tabelle richiede una prova specifica di personalissime limitazioni del singolo, diverse da quelle normalmente correlate alle lesioni riscontrate.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita e, pertanto, si rigetta la richiesta di personalizzazione.
Il , infine, ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia CP_1 scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a
[...] seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
Nel caso di specie, il ma non ha né dedotto né provato l'importo che è stato CP_1 corrisposto all'attrice. Non spetta, dunque, alcuna compensazione.
La domanda è accolta nei termini sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10044/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in al Controparte_1 risarcimento del danno in favore degli eredi dell'attrice con il pagamento della somma pari a € 528.305,00; somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, liquidate € 518,00 per spese e € 21.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 3.12.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro