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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 380/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Albavilla (XO), in Via XX Settembre n. 8;
-Appellante- contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Valerio Fenati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ravenna, in Via Salara n. 31;
-Appellata-
AD OGGETTO: RESP. PROFESSIONALE MEDICA
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 17.09.2024:
APPELLANTE: «Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza: - nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la situazione di fatto e diritta esposta, dichiarata la responsabilità di , come sopra meglio identificata, per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra senza esclusione alcuna, condannare, la medesima Parte_1 pagina 1 di 8 al risarcimento in favore della sig.ra , per le ragioni indicate in atti, Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 48.487,80 o della diversa somma quantificata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e dedotto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In punto spese: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio».
APPELLATA: «Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, 1) Dichiarare inammissibile ed infondato, in via concomitante o separata sui capitoli indicati dall'avversario, l'appello proposto dalla Sig.ra per tutti i motivi rappresentati Parte_1 in comparsa di costituzione e risposta;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, nella ipotesi non sperata di accoglimento dell'appello, anche parziale, limitare la responsabilità dell' ed CP_1 il conseguente quantum al minimo risarcitorio e tenuto conto delle somme già corrisposte all'attrice; 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proponeva accertamento tecnico Parte_1 preventivo (anche solo ATP) nei confronti dell' affinché il CTU designato Parte_2 tentasse la conciliazione tra le parti, procedesse all'accertamento delle lesioni riportate e alla quantificazione dei danni subiti, allorquando i sanitari dell'Ospedale di Ravenna, presso cui la danneggiata si era rivolta a seguito di una caduta avvenuta l'01.09.2015, nonostante gli accertamenti radiologici effettuati, non avevano rilevato la presenza di una frattura vertebrale somatica di D12, con la conseguenza che la paziente non era tempestivamente sottoposta al corretto trattamento, vale a dire all'immediata applicazione di idoneo busto ortopedico, che di fatto avverrà solo in data 19.10.2015, a distanza di ben 48 giorni dall'evento, motivo per cui l'evoluzione della lesione condusse ad una consistente deformazione della vertebra. B. Si costituiva l' negando ogni addebito e chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda avversaria. C. Fondando la propria domanda sulle conclusioni, cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio – i quali avevano accertato la malpractice medica della convenuta – proponeva Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendo la condanna dell' Parte_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
[...]
D. L si costituiva in giudizio, contestando ogni responsabilità Controparte_1 attribuitale, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. E. Con sentenza n. 493/2022, il Tribunale di Ravenna condannava l' al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 10.207,60, in quanto, aderendo alle conclusioni Parte_1 della CTU medico-legale, appariva evidente come la fosse stata «danneggiata da una Pt_1 prestazione sanitaria oggettivamente inadeguata, consistita in un incongruo trattamento della frattura vertebrale somatica di D12 da lei riportata, che avrebbe dovuto essere trattata con l'immediata applicazione di busto ortopedico (corsetto C35), e non con la mera somministrazione di un antidolorifico endovena». Il Tribunale riconosceva anche una personalizzazione del danno nella misura del 10% secondo l'art. 139 D.lgs. n. 209/2005 (anche solo CdA), utilizzato anche per la aestimatio del danno biologico, in quanto il danno differenziale del 4% (12 – 8) era trattato alla stregua di lesione risarcibile, quale micropermanente, ai sensi dell' art. 139, 1^ co., CdA.
pagina 2 di 8 F. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando a) l'errata Parte_1 modalità liquidatoria del danno iatrogeno differenziale in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.;b) la mancata valorizzazione delle circostanze di fatto che avrebbero giustificato l'applicazione della personalizzazione del danno nella massima misura;
c) la mancata valorizzazione di alcune spese mediche sostenute dall'appellante. G. Si costituiva in giudizio l' contestando integralmente l'atto d'appello Parte_2
e respingendo ogni addebito a suo carico. H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 17.09.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda trae origine da una caduta subita da in data 01.09.2015 a Cervia, a Parte_1 seguito della quale eseguiva un accesso all'Ospedale di Ravenna, da cui veniva dimessa lo stesso giorno, previa esecuzione di indagine radiologica al torace e al bacino, con la diagnosi di “policontusa
- non lesioni ossee”, una prognosi di cinque giorni ed il solo consiglio di assumere un antidolorifico. Nel mese successivo, continuando ad avvertire dolore lombare, la si rivolgeva ad Dott. Pt_1 Per_1
e si sottoponeva ad esami strumentali che segnalavano “la riduzione in altezza e deformazione a cuneo del soma vertebrale di D12 con edema spongioso come da frattura recente”. Il Dott. Per_1 formulava diagnosi di “frattura del soma di D12”, riconducibile al trauma dell'1.09.2015, e consigliava l'uso di un corsetto C35 ed una eventuale vertebroplastica. Successivamente la si Pt_1 sottoponeva ad una visita neurologica nonché a due TAC, che confermavano l'esistenza di una frattura del soma di D12 e a seguito delle quali veniva richiesta “una visita fisiatrica per eseguire dell'eventuale magnetoterapia – per il ritardo di consolidazione – ed una visita neurochirurgica per valutare la necessità di un intervento di vertroplastica”. Il 26.01.2016 la veniva ricoverata Pt_1 presso l' in Gallarate e sottoposta a intervento di Controparte_2
“Cifoplastica di T12” – con la diagnosi di “frattura di T12 con grave deformità a cuneo (spondilopatia post-traumatica)”.
2. Invocata dalla la responsabilità medica dell' per l'inadeguato Pt_1 Parte_2 trattamento sanitario subito, il Tribunale di Ravenna condannava la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 10.207,60, in quanto, aderendo alle conclusioni della CTU medico- Parte_1 legale, appariva evidente che la fosse stata «danneggiata da una prestazione sanitaria Pt_1 oggettivamente inadeguata, consistita in un incongruo trattamento della frattura vertebrale somatica di D12 da lei riportata, che avrebbe dovuto essere trattata con l'immediata applicazione di busto ortopedico (corsetto C35), e non con la mera somministrazione di un antidolorifico endovena».
3. impugna la sentenza limitatamente al quantum riconosciutole, affidando le Parte_1 proprie censure a tre motivi, contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta la determinazione del danno differenziale così come effettuata dal Giudice, sostenendo come tale tipologia di risarcimento debba essere pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che pagina 3 di 8 il paziente si sarebbe comunque procurato autonomamente. A parer dell'appellante, avrebbe errato, dunque, il Giudice a stimare il danno nella misura del 4% determinandolo tramite le tabelle ex art. 139, secondo comma, c.d.a. ossia quale danno biologico per lesioni di lieve entità. A suo dire, la quantificazione corretta del danno doveva essere effettuata operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dalle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per un valore di invalidità permanente pari al 12% e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile che sarebbe comunque residuata, quand'anche la frattura fosse stata correttamente trattata pari all'8%. Ritiene, infine, l'appellante come la detta corretta modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale comportava delle ripercussioni anche in termini di aestimatio dell'invalidità temporanea.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante sostiene come la personalizzazione del danno debba essere applicata al montante risarcitorio previsto per l'invalidità al 12% (e non al mero incremento del grado percentuale pari al 4%), di cui sarebbe effettivamente portatrice la danneggiata, e dovrebbe essere quantificata nella misura massima del 47% (e non del 10% come calcolata dal Giudice), in virtù delle peculiari conseguenze derivanti dal danno, allegate e documentate nel procedimento di primo grado e relative, in particolare, all'ambito lavorativo per i problemi legati alla postura e alla postazione di lavoro personalizzata e all'ambito strettamente affettivo-relazionale, difficoltà nei rapporti sessuali con il marito e forzata rinuncia ad una seconda gravidanza, fortemente sconsigliatale dal ginecologo di fiducia.
3.3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice abbia omesso di considerare e valorizzare tutte le spese mediche sostenute per la somma complessiva di € 4.530,80, le quali erano state ritenute non solo in parte pertinenti dai CTU, mancando, a detta degli stessi, la certezza che alcune delle prestazioni, cui si riferiscono, non sarebbero state comunque necessarie anche in caso di adeguato trattamento della frattura. A parer dell'appellante, tali spese mediche si sono, invece, certamente rese necessarie all'esito dell'intera vicenda (e quindi anche in seguito al mancato corretto trattamento da parte dei sanitari).
4. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
4.1 In primo luogo, sebbene la Corte condivida l'inquadramento giuridico della fattispecie concreta nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., fatta propria dal Tribunale di Ravenna, ritiene tuttavia errata la determinazione e, dunque, la quantificazione del danno.
5. Il primo Giudice, aderendo in toto alle conclusioni, cui erano pervenuti i CTU nel corso dell'ATP, così statuiva: «Le determinazioni dei C.T.U. attinenti all'entità del danno biologico consentono di liquidare alla le seguenti somme, in applicazione della tabella di cui all'art. 139 Pt_1 del D. Lgs. n. 209/2005, come disposto dall'art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017, considerata l'età dell'attrice all'epoca dell'evento dannoso (41 anni): (…) € 3.827,04 per danno biologico permanente». Evidente, dunque, l'utilizzo, da parte del primo Giudice, delle tabelle delle lesioni cd. micropermanenti ex art 139 c.d.a., in quanto il danno derivante direttamente dalla malpractice medica era stato stimato dal CTU nella misura del 4%. 5.1 Erra il Giudice laddove determina tale percentuale (4%) come se si fosse verificato su una persona sana (dunque su uno 0%), essendosi invece prodotto su una persona già danneggiata per una causa autonoma, ovverosia la caduta traumatica, per la quale comunque sarebbe residuata in capo alla danneggiata una percentuale di danno (stimata dai CTU in un 8%). 5.2 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa pagina 4 di 8 naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale» [Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4680 del 22.02.2025 (Rv. 673867 - 01), enfasi aggiunta]. 5.3 Da ciò ne deriva che, ai fini del calcolo del danno iatrogeno differenziale, è necessario monetizzare dapprima il grado complessivo d'invalidità permanente accertato dal CTU – alle cui conclusioni la Corte deve aderire pienamente mancando ogni impugnazione in proposito – per, poi, monetizzare il grado d'invalidità permanente, che sarebbe residuato all'infortunato in assenza dell'errore medico, e, infine, detrarre il secondo importo dal primo. 5.4 Orbene, ai fini della quantificazione di tale tipologia di danno, dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2021 – non essendoci appello sul punto, si ritiene opportuno utilizzare le tabelle vigenti al momento della sentenza impugnata (12.09.2022) – tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (41 anni) e della percentuale di invalidità totale (12%). La somma ottenuta incrociando tali dati è pari a € 30.151,00, di cui 23.556,00 euro sono previsti per la componente di danno biologico permanente e 6.595,00 euro per la componente di danno morale. Secondariamente, occorre determinare la cifra corrispondente alla percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata in capo alla danneggiata a causa della caduta (8%). Dunque, osservate le citate tabelle, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (41 anni) e della percentuale di invalidità (8%), la somma ottenuta è pari a € 15.584,00 (12.467+3.117).
5.4.1 Il danno c.d. differenziale da riconoscersi all'appellante, dunque, si otterrà sottraendo al primo importo (€ 30.151,00) il secondo (€ 15.584,00), per un totale di € 14.567,00. 5.5 Ciò posto, così corretta la determinazione del danno biologico permanente, dovrà procedersi in egual modo anche per la determinazione dell'invalidità temporanea. Dovranno, dunque, anche in questo caso, osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2021, i quali prevedono un valore monetario standard per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 99,00 ed un valore denominato “aumento personalizzato” che si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. 5.5.1 Nel caso di specie, si rammenta innanzitutto la valutazione effettuata dal CTU, il quale stimava in 2 gg. l'invalidità temporanea assoluta, in 30 gg. l'inabilità temporanea al 75%, in ulteriori 30 gg. quella al 50% e, infine, in 60 gg. l'inabilità temporanea al 25%. 5.5.2 Orbene, posta, come detto, l'adesione completa alle risultanze della CTU, anche per il danno biologico temporaneo, la Corte ritiene equo liquidare € 120,00 pro die, risultando tale somma pagina 5 di 8 come la media tra il valore monetario standard (€ 99,00) ed il valore monetario personalizzato (€ 149,00), in ragione sia della difficoltà patita dalla per via della necessità di indossare il corsetto Pt_1 ortopedico, il quale per sua natura rende complessa l'effettuazione di qualsivoglia attività quotidiana, sia della giovane età della stessa, che comporta necessariamente un patimento aggiuntivo. Giungendo al calcolo, dunque, per 2 gg. di invalidità temporanea assoluta ammonta a € 240,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 75% ammonta a € 2.700,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ammonta a € 1.800,00 e per 60 gg. di invalidità temporanea parziale al 25% ammonta a
€ 1.800,00, per un totale di € 6.540,00. 6. Non coglie nel segno, invece, il secondo motivo d'appello, il quale andrà, pertanto, rigettato. 6.1 Nulla di ulteriore può essere, infatti, riconosciuto all'appellante, in quanto l'invocata personalizzazione al 47% non è oggetto di allegazioni specifiche in ordine all'evenienza di ulteriori danni o conseguenze lesive peculiari, che si sottraggono alla monetizzazione riconosciuta, quindi, di effetti non ricompresi nelle valutazioni economiche adoperate, posto che, peraltro, le Tabelle di Milano adoperate già contengono una stima del pregiudizio c.d. morale. Va, infatti. rigettata l'ulteriore domanda di personalizzazione, posto che non vi è prova in merito alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli nella vita personale della paziente ulteriori ed anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalla lesione occorsa. 6.1.1 Come da ius receptum “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964
- 01). La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano) può, infatti, essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018). Orbene nel caso di specie la parte danneggiata non ha affatto allegato alcuna conseguenza anomala, eccezionale e peculiare tale da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta. 6.2 Si osserva, inoltre, come quanto definito e liquidato dal primo Giudice a titolo di personalizzazione, altro non è, in realtà, che il danno morale espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 139 D.lgs. n. 209/2005, norma peraltro expressis verbis richiamata in sentenza, e, dunque, relativo alle lesioni di lieve entità, riconosciuto, in favore della danneggiata, in ragione della
“sofferenza psico-fisica patita dall'attrice a causa dell'incongruo trattamento sanitario” (vedi sentenza impugnata). 6.2.1 Ciò detto, avendo la Corte, in accoglimento del primo motivo d'appello, proceduto alla rideterminazione del danno biologico permanente secondo il principio del c.d. danno differenziale e, dunque, avendo proceduto alla nuova quantificazione secondo il differente parametro disposto dalle pagina 6 di 8 Tabelle di Milano 2021 relativamente alle lesioni macro-permanenti, rammentandosi come la percentuale di danno morale sia già compresa nella somma complessiva riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, e posto che non risultano allegate, particolari condizioni di perdita o privazione o sofferenza particolare, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quella normalmente conseguente alla media, che sole potrebbero giustificarle, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ed unanime, nessuna somma è dovuta a titolo di personalizzazione
7. La Corte giudica infondato altresì il terzo motivo d'appello. 7.1 Si rammenta in proposito come il CTU abbia stimato come pertinenti e congrue un quantitativo di spese prettamente mediche pari a € 1.733,00 e abbia altresì ritenuto risarcibile la spesa di € 1.220,00 effettuata dalla danneggiata per la consulenza medico-legale. Il CTU non riteneva, invece, indennizzabili tutta una serie di spese, individualmente indicate, allegate dalla in Pt_1 quanto sosteneva che non vi fosse la certezza che esse non sarebbero state ugualmente necessarie anche in caso di adeguato trattamento della frattura. A siffatta specifica e dettagliata valutazione il Tribunale si conformava, così riconoscendo appieno soltanto entrambi gli importi.
7.2 La Corte ritiene di dover condividere tale motivazione, sostenendo, peraltro, come l'appellante non abbia in ogni caso apportato alcuna precisazione circa tali spese non riconosciute, limitandosi ad insistere genericamente nel riconoscimento di quelle ritenute non pertinenti dai CTU e a sostenere come tali spese si fossero rese necessarie in ragione del trattamento sanitario deficitario fornito alla medesima. In parte qua, infatti, l'appello si mostra eccessivamente generico, perché irrispettoso del principio di cui all'art. 352 cpc, che impone una specifica indicazione dei motivi di censura, che qui non è avvenuta.
8. In conclusione, per tutto quanto detto, la sentenza impugnata andrà riformata solo relativamente alla determinazione del danno differenziale e, conseguentemente, del danno biologico temporaneo, confermandosi nel resto il decisum. L dovrà, pertanto, Parte_2 corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di € 21.107,00 (€ 14.567,00 a titolo di danno biologico permanente e € 6.640,00 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione e interessi fino alla data odierna, così come statuito nella sentenza gravata e non censurata sul punto. Tale somma è ovviamente calcolata al lordo di quanto già percetto in esecuzione della sentenza di prime cure, che andrà ovviamente detratto con applicazione dei medesimi principi e criteri oggi stabiliti.
8.1 Sempre in via di conclusioni si osserva come la prova orale insistita e correttamente riportata anche nelle conclusioni rassegnate in primo grado, sia dedotta su articoli in buona parte superflui o contenenti valutazioni o rapporti causalistici, non passibili di prova testimoniale per la ovvia componente valutativa peraltro soddisfatta con l'ausilio della CTU, e comunque relativi agli esiti delle lesioni rientranti nel novero della cd sofferenza morale, che è stata integralmente riconosciuta.
9. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 493/2022, disattesa e Parte_2 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto e per l'effetto in parziale riforma la sentenza gravata, ferma nel resto:
-condanna l' al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1 di € 21.107,00, in luogo della minor somma indicata nelle sentenza gravata, oltre rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva, somma calcolata al lordo di quanto già percetto in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali del grado a favore di Parte_2
spese che liquida nella somma di euro 777,00 + 27,00 per spese ed euro 8.000,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Bologna il 17 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 380/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Albavilla (XO), in Via XX Settembre n. 8;
-Appellante- contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Valerio Fenati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ravenna, in Via Salara n. 31;
-Appellata-
AD OGGETTO: RESP. PROFESSIONALE MEDICA
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 17.09.2024:
APPELLANTE: «Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, respinta ogni contraria istanza: - nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la situazione di fatto e diritta esposta, dichiarata la responsabilità di , come sopra meglio identificata, per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra senza esclusione alcuna, condannare, la medesima Parte_1 pagina 1 di 8 al risarcimento in favore della sig.ra , per le ragioni indicate in atti, Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 48.487,80 o della diversa somma quantificata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e dedotto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In punto spese: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio».
APPELLATA: «Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, 1) Dichiarare inammissibile ed infondato, in via concomitante o separata sui capitoli indicati dall'avversario, l'appello proposto dalla Sig.ra per tutti i motivi rappresentati Parte_1 in comparsa di costituzione e risposta;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, nella ipotesi non sperata di accoglimento dell'appello, anche parziale, limitare la responsabilità dell' ed CP_1 il conseguente quantum al minimo risarcitorio e tenuto conto delle somme già corrisposte all'attrice; 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proponeva accertamento tecnico Parte_1 preventivo (anche solo ATP) nei confronti dell' affinché il CTU designato Parte_2 tentasse la conciliazione tra le parti, procedesse all'accertamento delle lesioni riportate e alla quantificazione dei danni subiti, allorquando i sanitari dell'Ospedale di Ravenna, presso cui la danneggiata si era rivolta a seguito di una caduta avvenuta l'01.09.2015, nonostante gli accertamenti radiologici effettuati, non avevano rilevato la presenza di una frattura vertebrale somatica di D12, con la conseguenza che la paziente non era tempestivamente sottoposta al corretto trattamento, vale a dire all'immediata applicazione di idoneo busto ortopedico, che di fatto avverrà solo in data 19.10.2015, a distanza di ben 48 giorni dall'evento, motivo per cui l'evoluzione della lesione condusse ad una consistente deformazione della vertebra. B. Si costituiva l' negando ogni addebito e chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda avversaria. C. Fondando la propria domanda sulle conclusioni, cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio – i quali avevano accertato la malpractice medica della convenuta – proponeva Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendo la condanna dell' Parte_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
[...]
D. L si costituiva in giudizio, contestando ogni responsabilità Controparte_1 attribuitale, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. E. Con sentenza n. 493/2022, il Tribunale di Ravenna condannava l' al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 10.207,60, in quanto, aderendo alle conclusioni Parte_1 della CTU medico-legale, appariva evidente come la fosse stata «danneggiata da una Pt_1 prestazione sanitaria oggettivamente inadeguata, consistita in un incongruo trattamento della frattura vertebrale somatica di D12 da lei riportata, che avrebbe dovuto essere trattata con l'immediata applicazione di busto ortopedico (corsetto C35), e non con la mera somministrazione di un antidolorifico endovena». Il Tribunale riconosceva anche una personalizzazione del danno nella misura del 10% secondo l'art. 139 D.lgs. n. 209/2005 (anche solo CdA), utilizzato anche per la aestimatio del danno biologico, in quanto il danno differenziale del 4% (12 – 8) era trattato alla stregua di lesione risarcibile, quale micropermanente, ai sensi dell' art. 139, 1^ co., CdA.
pagina 2 di 8 F. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando a) l'errata Parte_1 modalità liquidatoria del danno iatrogeno differenziale in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.;b) la mancata valorizzazione delle circostanze di fatto che avrebbero giustificato l'applicazione della personalizzazione del danno nella massima misura;
c) la mancata valorizzazione di alcune spese mediche sostenute dall'appellante. G. Si costituiva in giudizio l' contestando integralmente l'atto d'appello Parte_2
e respingendo ogni addebito a suo carico. H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 17.09.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda trae origine da una caduta subita da in data 01.09.2015 a Cervia, a Parte_1 seguito della quale eseguiva un accesso all'Ospedale di Ravenna, da cui veniva dimessa lo stesso giorno, previa esecuzione di indagine radiologica al torace e al bacino, con la diagnosi di “policontusa
- non lesioni ossee”, una prognosi di cinque giorni ed il solo consiglio di assumere un antidolorifico. Nel mese successivo, continuando ad avvertire dolore lombare, la si rivolgeva ad Dott. Pt_1 Per_1
e si sottoponeva ad esami strumentali che segnalavano “la riduzione in altezza e deformazione a cuneo del soma vertebrale di D12 con edema spongioso come da frattura recente”. Il Dott. Per_1 formulava diagnosi di “frattura del soma di D12”, riconducibile al trauma dell'1.09.2015, e consigliava l'uso di un corsetto C35 ed una eventuale vertebroplastica. Successivamente la si Pt_1 sottoponeva ad una visita neurologica nonché a due TAC, che confermavano l'esistenza di una frattura del soma di D12 e a seguito delle quali veniva richiesta “una visita fisiatrica per eseguire dell'eventuale magnetoterapia – per il ritardo di consolidazione – ed una visita neurochirurgica per valutare la necessità di un intervento di vertroplastica”. Il 26.01.2016 la veniva ricoverata Pt_1 presso l' in Gallarate e sottoposta a intervento di Controparte_2
“Cifoplastica di T12” – con la diagnosi di “frattura di T12 con grave deformità a cuneo (spondilopatia post-traumatica)”.
2. Invocata dalla la responsabilità medica dell' per l'inadeguato Pt_1 Parte_2 trattamento sanitario subito, il Tribunale di Ravenna condannava la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 10.207,60, in quanto, aderendo alle conclusioni della CTU medico- Parte_1 legale, appariva evidente che la fosse stata «danneggiata da una prestazione sanitaria Pt_1 oggettivamente inadeguata, consistita in un incongruo trattamento della frattura vertebrale somatica di D12 da lei riportata, che avrebbe dovuto essere trattata con l'immediata applicazione di busto ortopedico (corsetto C35), e non con la mera somministrazione di un antidolorifico endovena».
3. impugna la sentenza limitatamente al quantum riconosciutole, affidando le Parte_1 proprie censure a tre motivi, contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta la determinazione del danno differenziale così come effettuata dal Giudice, sostenendo come tale tipologia di risarcimento debba essere pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che pagina 3 di 8 il paziente si sarebbe comunque procurato autonomamente. A parer dell'appellante, avrebbe errato, dunque, il Giudice a stimare il danno nella misura del 4% determinandolo tramite le tabelle ex art. 139, secondo comma, c.d.a. ossia quale danno biologico per lesioni di lieve entità. A suo dire, la quantificazione corretta del danno doveva essere effettuata operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dalle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per un valore di invalidità permanente pari al 12% e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile che sarebbe comunque residuata, quand'anche la frattura fosse stata correttamente trattata pari all'8%. Ritiene, infine, l'appellante come la detta corretta modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale comportava delle ripercussioni anche in termini di aestimatio dell'invalidità temporanea.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante sostiene come la personalizzazione del danno debba essere applicata al montante risarcitorio previsto per l'invalidità al 12% (e non al mero incremento del grado percentuale pari al 4%), di cui sarebbe effettivamente portatrice la danneggiata, e dovrebbe essere quantificata nella misura massima del 47% (e non del 10% come calcolata dal Giudice), in virtù delle peculiari conseguenze derivanti dal danno, allegate e documentate nel procedimento di primo grado e relative, in particolare, all'ambito lavorativo per i problemi legati alla postura e alla postazione di lavoro personalizzata e all'ambito strettamente affettivo-relazionale, difficoltà nei rapporti sessuali con il marito e forzata rinuncia ad una seconda gravidanza, fortemente sconsigliatale dal ginecologo di fiducia.
3.3 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice abbia omesso di considerare e valorizzare tutte le spese mediche sostenute per la somma complessiva di € 4.530,80, le quali erano state ritenute non solo in parte pertinenti dai CTU, mancando, a detta degli stessi, la certezza che alcune delle prestazioni, cui si riferiscono, non sarebbero state comunque necessarie anche in caso di adeguato trattamento della frattura. A parer dell'appellante, tali spese mediche si sono, invece, certamente rese necessarie all'esito dell'intera vicenda (e quindi anche in seguito al mancato corretto trattamento da parte dei sanitari).
4. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
4.1 In primo luogo, sebbene la Corte condivida l'inquadramento giuridico della fattispecie concreta nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., fatta propria dal Tribunale di Ravenna, ritiene tuttavia errata la determinazione e, dunque, la quantificazione del danno.
5. Il primo Giudice, aderendo in toto alle conclusioni, cui erano pervenuti i CTU nel corso dell'ATP, così statuiva: «Le determinazioni dei C.T.U. attinenti all'entità del danno biologico consentono di liquidare alla le seguenti somme, in applicazione della tabella di cui all'art. 139 Pt_1 del D. Lgs. n. 209/2005, come disposto dall'art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017, considerata l'età dell'attrice all'epoca dell'evento dannoso (41 anni): (…) € 3.827,04 per danno biologico permanente». Evidente, dunque, l'utilizzo, da parte del primo Giudice, delle tabelle delle lesioni cd. micropermanenti ex art 139 c.d.a., in quanto il danno derivante direttamente dalla malpractice medica era stato stimato dal CTU nella misura del 4%. 5.1 Erra il Giudice laddove determina tale percentuale (4%) come se si fosse verificato su una persona sana (dunque su uno 0%), essendosi invece prodotto su una persona già danneggiata per una causa autonoma, ovverosia la caduta traumatica, per la quale comunque sarebbe residuata in capo alla danneggiata una percentuale di danno (stimata dai CTU in un 8%). 5.2 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa pagina 4 di 8 naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale» [Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4680 del 22.02.2025 (Rv. 673867 - 01), enfasi aggiunta]. 5.3 Da ciò ne deriva che, ai fini del calcolo del danno iatrogeno differenziale, è necessario monetizzare dapprima il grado complessivo d'invalidità permanente accertato dal CTU – alle cui conclusioni la Corte deve aderire pienamente mancando ogni impugnazione in proposito – per, poi, monetizzare il grado d'invalidità permanente, che sarebbe residuato all'infortunato in assenza dell'errore medico, e, infine, detrarre il secondo importo dal primo. 5.4 Orbene, ai fini della quantificazione di tale tipologia di danno, dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2021 – non essendoci appello sul punto, si ritiene opportuno utilizzare le tabelle vigenti al momento della sentenza impugnata (12.09.2022) – tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (41 anni) e della percentuale di invalidità totale (12%). La somma ottenuta incrociando tali dati è pari a € 30.151,00, di cui 23.556,00 euro sono previsti per la componente di danno biologico permanente e 6.595,00 euro per la componente di danno morale. Secondariamente, occorre determinare la cifra corrispondente alla percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata in capo alla danneggiata a causa della caduta (8%). Dunque, osservate le citate tabelle, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (41 anni) e della percentuale di invalidità (8%), la somma ottenuta è pari a € 15.584,00 (12.467+3.117).
5.4.1 Il danno c.d. differenziale da riconoscersi all'appellante, dunque, si otterrà sottraendo al primo importo (€ 30.151,00) il secondo (€ 15.584,00), per un totale di € 14.567,00. 5.5 Ciò posto, così corretta la determinazione del danno biologico permanente, dovrà procedersi in egual modo anche per la determinazione dell'invalidità temporanea. Dovranno, dunque, anche in questo caso, osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2021, i quali prevedono un valore monetario standard per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 99,00 ed un valore denominato “aumento personalizzato” che si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. 5.5.1 Nel caso di specie, si rammenta innanzitutto la valutazione effettuata dal CTU, il quale stimava in 2 gg. l'invalidità temporanea assoluta, in 30 gg. l'inabilità temporanea al 75%, in ulteriori 30 gg. quella al 50% e, infine, in 60 gg. l'inabilità temporanea al 25%. 5.5.2 Orbene, posta, come detto, l'adesione completa alle risultanze della CTU, anche per il danno biologico temporaneo, la Corte ritiene equo liquidare € 120,00 pro die, risultando tale somma pagina 5 di 8 come la media tra il valore monetario standard (€ 99,00) ed il valore monetario personalizzato (€ 149,00), in ragione sia della difficoltà patita dalla per via della necessità di indossare il corsetto Pt_1 ortopedico, il quale per sua natura rende complessa l'effettuazione di qualsivoglia attività quotidiana, sia della giovane età della stessa, che comporta necessariamente un patimento aggiuntivo. Giungendo al calcolo, dunque, per 2 gg. di invalidità temporanea assoluta ammonta a € 240,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 75% ammonta a € 2.700,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ammonta a € 1.800,00 e per 60 gg. di invalidità temporanea parziale al 25% ammonta a
€ 1.800,00, per un totale di € 6.540,00. 6. Non coglie nel segno, invece, il secondo motivo d'appello, il quale andrà, pertanto, rigettato. 6.1 Nulla di ulteriore può essere, infatti, riconosciuto all'appellante, in quanto l'invocata personalizzazione al 47% non è oggetto di allegazioni specifiche in ordine all'evenienza di ulteriori danni o conseguenze lesive peculiari, che si sottraggono alla monetizzazione riconosciuta, quindi, di effetti non ricompresi nelle valutazioni economiche adoperate, posto che, peraltro, le Tabelle di Milano adoperate già contengono una stima del pregiudizio c.d. morale. Va, infatti. rigettata l'ulteriore domanda di personalizzazione, posto che non vi è prova in merito alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli nella vita personale della paziente ulteriori ed anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalla lesione occorsa. 6.1.1 Come da ius receptum “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964
- 01). La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano) può, infatti, essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018). Orbene nel caso di specie la parte danneggiata non ha affatto allegato alcuna conseguenza anomala, eccezionale e peculiare tale da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta. 6.2 Si osserva, inoltre, come quanto definito e liquidato dal primo Giudice a titolo di personalizzazione, altro non è, in realtà, che il danno morale espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 139 D.lgs. n. 209/2005, norma peraltro expressis verbis richiamata in sentenza, e, dunque, relativo alle lesioni di lieve entità, riconosciuto, in favore della danneggiata, in ragione della
“sofferenza psico-fisica patita dall'attrice a causa dell'incongruo trattamento sanitario” (vedi sentenza impugnata). 6.2.1 Ciò detto, avendo la Corte, in accoglimento del primo motivo d'appello, proceduto alla rideterminazione del danno biologico permanente secondo il principio del c.d. danno differenziale e, dunque, avendo proceduto alla nuova quantificazione secondo il differente parametro disposto dalle pagina 6 di 8 Tabelle di Milano 2021 relativamente alle lesioni macro-permanenti, rammentandosi come la percentuale di danno morale sia già compresa nella somma complessiva riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, e posto che non risultano allegate, particolari condizioni di perdita o privazione o sofferenza particolare, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quella normalmente conseguente alla media, che sole potrebbero giustificarle, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ed unanime, nessuna somma è dovuta a titolo di personalizzazione
7. La Corte giudica infondato altresì il terzo motivo d'appello. 7.1 Si rammenta in proposito come il CTU abbia stimato come pertinenti e congrue un quantitativo di spese prettamente mediche pari a € 1.733,00 e abbia altresì ritenuto risarcibile la spesa di € 1.220,00 effettuata dalla danneggiata per la consulenza medico-legale. Il CTU non riteneva, invece, indennizzabili tutta una serie di spese, individualmente indicate, allegate dalla in Pt_1 quanto sosteneva che non vi fosse la certezza che esse non sarebbero state ugualmente necessarie anche in caso di adeguato trattamento della frattura. A siffatta specifica e dettagliata valutazione il Tribunale si conformava, così riconoscendo appieno soltanto entrambi gli importi.
7.2 La Corte ritiene di dover condividere tale motivazione, sostenendo, peraltro, come l'appellante non abbia in ogni caso apportato alcuna precisazione circa tali spese non riconosciute, limitandosi ad insistere genericamente nel riconoscimento di quelle ritenute non pertinenti dai CTU e a sostenere come tali spese si fossero rese necessarie in ragione del trattamento sanitario deficitario fornito alla medesima. In parte qua, infatti, l'appello si mostra eccessivamente generico, perché irrispettoso del principio di cui all'art. 352 cpc, che impone una specifica indicazione dei motivi di censura, che qui non è avvenuta.
8. In conclusione, per tutto quanto detto, la sentenza impugnata andrà riformata solo relativamente alla determinazione del danno differenziale e, conseguentemente, del danno biologico temporaneo, confermandosi nel resto il decisum. L dovrà, pertanto, Parte_2 corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di € 21.107,00 (€ 14.567,00 a titolo di danno biologico permanente e € 6.640,00 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione e interessi fino alla data odierna, così come statuito nella sentenza gravata e non censurata sul punto. Tale somma è ovviamente calcolata al lordo di quanto già percetto in esecuzione della sentenza di prime cure, che andrà ovviamente detratto con applicazione dei medesimi principi e criteri oggi stabiliti.
8.1 Sempre in via di conclusioni si osserva come la prova orale insistita e correttamente riportata anche nelle conclusioni rassegnate in primo grado, sia dedotta su articoli in buona parte superflui o contenenti valutazioni o rapporti causalistici, non passibili di prova testimoniale per la ovvia componente valutativa peraltro soddisfatta con l'ausilio della CTU, e comunque relativi agli esiti delle lesioni rientranti nel novero della cd sofferenza morale, che è stata integralmente riconosciuta.
9. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 493/2022, disattesa e Parte_2 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto e per l'effetto in parziale riforma la sentenza gravata, ferma nel resto:
-condanna l' al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1 di € 21.107,00, in luogo della minor somma indicata nelle sentenza gravata, oltre rivalutazione e interessi, come indicato in parte motiva, somma calcolata al lordo di quanto già percetto in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali del grado a favore di Parte_2
spese che liquida nella somma di euro 777,00 + 27,00 per spese ed euro 8.000,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Bologna il 17 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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