Art. 46. Definizione del tabacco agli effetti fiscali.
Agli effetti di questa legge e' considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».
Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Agli effetti di questa legge e' considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».
Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.