Articolo 46 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 45Articolo 47
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24 ottobre 1942
Art. 46. Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

Agli effetti di questa legge e' considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».

Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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