Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza breve 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 21/05/2025, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n. 4, e domicilio digitale digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Abidjan il 21 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato, per quanto rileva in questa sede: a) di aver richiesto e ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato stagionale, nell’interesse della cittadina del Burkina -OMISSIS-; b) che la suddetta lavoratrice, ricevuto il nulla osta, richiedeva, tramite apposito canale, il rilascio del visto presso gli uffici dell’Ambasciata d’Italia a Abidjan (Costa d’Avorio); c) che la Sede diplomatica rigettava tale richiesta con il provvedimento indicato in epigrafe.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 e della normativa di settore e per eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mero stile, allegando documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla Sede diplomatica.
3. In seguito all’udienza del 18 marzo 2025, il Collegio ha sottoposto alle parti la questione, sollevabile d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente. È seguito il deposito di una memoria della parte ricorrente, tesa a sostenere l’ammissibilità del ricorso.
4. Infine, all’udienza del 20 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il titolare dell’autorizzazione ad assumere uno straniero con contratto di lavoro subordinato è privo della legittimazione a impugnare il diniego del visto d’ingresso, tenuto conto della funzione tipica di quest’ultimo provvedimento, che è quella di consentire al richiedente straniero l’ingresso (altrimenti precluso) nel territorio nazionale, e dunque della lesività diretta del diniego nei confronti del richiedente medesimo, non essendo ammissibile, nella fattispecie, una sostituzione processuale ex art. 81 del c.p.a. (tra i numerosi precedenti conformi cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 14786/2024; id, IV, n.16099/2022; id., n.3381/2022; id., n. 2248/2022; id., III-ter, n. 6178/2019; id., n. 9697/2016).
6. Il ricorso deve pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
7. Avuto riguardo alle ragioni esposte da parte ricorrente, sussistono comunque motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.