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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 809/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Daniele Cola (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_2
Rimini ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_2
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
;
[...]
Contr
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
Pag. 2 di 9 stessa, della somma complessiva pari ad euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, alle gando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che i l medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
10.01.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo depos ito di note scritte entro il
20.03.2025.
*** *** ***
Pag. 3 di 9 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 10. 10.2022 al 30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione contin ua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acq uisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 9 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non c os tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 19 99, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediant e carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 9 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'ar t. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, qui ndi, l'illegittimità degli atti impugnati ris petto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comm a secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 9 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico sopra indicato.
Va altres ì rilevata la prova de lla s ussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo determinato relativo all'a.s. 2024/2025 (deposito del
13.03.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richie sta, quale valore della controversia, pari ad euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle quest ioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che
Pag. 7 di 9 giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compe nsare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 09.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situaz ione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubbl icata il
16.03.2022, senza che il Minis tero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra ecc ezione e domanda rigettata, nella causa n. 809/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 8 di 9 personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre intere ssi sino al soddis fo. Parte_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per es bors i ed euro 117, 60 per spese legali oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 21. 03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 809/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Daniele Cola (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_2
Rimini ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_2
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
;
[...]
Contr
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
Pag. 2 di 9 stessa, della somma complessiva pari ad euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, alle gando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che i l medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
10.01.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo depos ito di note scritte entro il
20.03.2025.
*** *** ***
Pag. 3 di 9 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 10. 10.2022 al 30.06.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione contin ua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acq uisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 9 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non c os tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 19 99, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediant e carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 9 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'ar t. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, qui ndi, l'illegittimità degli atti impugnati ris petto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comm a secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 9 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico sopra indicato.
Va altres ì rilevata la prova de lla s ussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo determinato relativo all'a.s. 2024/2025 (deposito del
13.03.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richie sta, quale valore della controversia, pari ad euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle quest ioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che
Pag. 7 di 9 giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compe nsare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 09.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situaz ione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubbl icata il
16.03.2022, senza che il Minis tero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra ecc ezione e domanda rigettata, nella causa n. 809/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 8 di 9 personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre intere ssi sino al soddis fo. Parte_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per es bors i ed euro 117, 60 per spese legali oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 21. 03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9