Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/07/2023, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 01133/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Mulato e Mattia Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno, -OMISSIS- con il quale è stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il -OMISSIS-ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti del -OMISSIS-, nonché il susseguente decreto del Ministero dell’Interno del-OMISSIS- che ne ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il suddetto divieto, entrambi in epigrafe descritti.
La misura prefettizia era stata adottata sulla base della nota dei -OMISSIS-integrata il successivo -OMISSIS-. I miliari dell’Arma segnalavano, nell’occasione, che il ricorrente – titolare di autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni – risultava coinvolto in un aspro contrasto interpersonale, cui erano seguite denunce e querele all’Autorità Giudiziaria. I fatti, oggetto del conflitto, riguardavano le gravi tensioni insorte con l’ ex marito della donna con la quale il ricorrente si era sentimentalmente legato.
Il primo si rendeva responsabile nei confronti del ricorrente - ritenuto responsabile della fine del matrimonio, di continue condotte violente, aggressive e persecutorie - che sfociavano in denunce e in una condanna penale. Lo stesso ricorrente, peraltro, veniva fatto oggetto di denuncia, così da far emergere un conflitto simmetrico e reciproco, pericoloso e instabile, il quale, indipendentemente dalla soggettiva riferibilità all’uno o all’altro delle maggiori responsabilità (nelle osservazioni prodotte in sede procedimentale il ricorrente chiariva, invero, di essere incensurato e involontaria vittima delle altrui condotte), da un punto di vista esterno e oggettivo dimostrava l’esistenza di una condizione di estrema pericolosità e di allarme sociale, inconciliabile con la detenzione delle armi da parte di uno qualsiasi dei due contendenti. Tale situazione di conflittualità, “ perdurante nel tempo ”, a giudizio dell’Amministrazione non consentiva, infatti, “ di escludere a priori vendette trasversali che potrebbero sfociare in più gravi fatti ”, giustificando, sotto tale profilo, l’adozione della misura a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.
Avverso la misura, l’interessato interponeva ricorso gerarchico che, come visto, veniva respinto dal Ministero dell’Interno, il quale confermava le motivazioni esposte dalla-OMISSIS- precisando che i fatti “ sono indicativi della mancanza di affidabilità in capo al ricorrente ”, e chiarendo che non sussistono “ più i requisiti soggettivi per la detenzione delle armi ” né “ le dovute garanzie di non abusare delle stesse ”.
2. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati in questa sede sulla base dei seguenti motivi di censura:
(1) Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ; l’Amministrazione non avrebbe esaminato e confutato le osservazioni ritualmente introdotte nel procedimento dal ricorrente, quando invece sarebbe stata tenuta a valutarle nel dettaglio, soppesando le circostanze ivi rappresentante ai fini dell’adozione della determinazione finale;
(2) Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 39 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà ; il ricorrente, soggetto incensurato e vittima delle altrui condotte lesive e persecutorie, non avrebbe con il proprio comportamento manifestato indizi di inaffidabilità nell’uso delle armi, essendosi semmai sottratto alla lite e alla contesa. A ben vedere, del resto, la situazione personale del ricorrente giustificherebbe all’opposto la concessione del porto d’armi per difesa personale.
(3) Violazione e falsa applicazione sotto distinto profilo dell'art. 39 t.u.l.p.s.: eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste ; l’ordine di ritiro e cessione delle armi – pena la distruzione delle stesse - contenuto nel provvedimento prefettizio travalicherebbe la previsione normativa, perché lesiva dell’integrità patrimoniale dell’interessato.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha prodotto, oltre ad alcuni documenti, una relazione illustrativa della vicenda.
4. Chiamata alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato rispetto a ciascuno dei motivi.
6. Quanto al primo profilo di censura, osserva il Collegio che “ l'obbligo dell'Amministrazione Pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, exartt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati. Nell'ambito di un procedimento amministrativo, la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi addotti dall'Amministrazione, ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1 febbraio 2023, n.734).
Nel caso esaminato, tale obbligo di motivazione risulta esaustivamente assolto dall’Amministrazione, allorché, nell’ambito del provvedimento prefettizio e innanzi agli elementi a discarico esposti dall’interessato, viene chiaramente sottolineato che, quand’anche fosse riconosciuto in capo all’interessato il ruolo di mera vittima delle condotte altrui, l’esigenza di “ tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ” imporrebbe pur sempre di “ vietare la detenzione di armi e munizioni ” a quei soggetti “ che non ne diano completa affidabilità nel loro utilizzo ” , perché circondati da una situazione di “ difficoltà relazionale ” e “ indipendentemente dalla quota di responsabilità individuale ” ad essi riferita e dall’eventuale proscioglimento in sede penale. Perciò, all’interno di un simile contesto – secondo una logica preventiva tipica delle misure di polizia non superata delle deduzioni del ricorrente – il -OMISSIS- ha dunque ritenuto di non poter escludere “ a priori vendette trasversali che potrebbero sfociare in più gravi fatti ”.
7. Quanto al secondo motivo, va innanzitutto premesso che l’Amministrazione, nell’ambito delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, munizioni e materiali esplodenti, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è di norma costituito dalla valutazione delle condizioni e della condotta dell’interessato, in esplicito riferimento alle esigenze primarie di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza degli individui.
In materia di autorizzazioni di polizia, la regola generale è rappresentata, infatti, dal divieto di detenzione delle armi, “ cosicché un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme relative impone di escludere la sussistenza di un diritto alla detenzione di armi e di converso di considerare le autorizzazioni di Polizia come misure del tutto eccezionali che possono essere rilasciate in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi; la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e incolumità collettiva, su quello privato dei destinatari, è principio cardine della materia ed è presupposto della precipua funzione cautelare del provvedimento impugnato ”. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5 gennaio 2023, n. 105).
Ai fini del divieto di detenzione delle armi, possono pertanto assumere rilievo anche comportamenti o fatti posti al di fuori della sfera di responsabilità dell’interessato, se idonei, indipendentemente da uno specifico apprezzamento formulato all’indirizzo di quest’ultimo (Cons. St., sez. III, n. 1305 del 2020), a rafforzare il dubbio, immanente alle autorizzazioni al porto e alla detenzione delle armi, circa il loro possibile e non altrimenti evitabile uso illecito.
Invero, “ ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016) e che, pertanto, tali “ occasioni ” possano manifestarsi anche solo perché l’interessato, vittima elettiva delle condotte altrui, non possa sottrarsi ad esse.
Sicché appare del tutto ragionevole e necessario, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, dequotare preventivamente – attraverso la misura del divieto - le pericolose conseguenze che potrebbero essere favorite dalla presenza e dal porto delle armi (cui il ricorrente intenderebbe appellarsi a difesa della propria incolumità asseritamente minacciata, come si desume da quanto esposto a pag. 16 del ricorso: “ la situazione personale […] potrebbe essere idonea per ottenere la concessione del porto di armi per difesa personale dato che la ratio della norma è fondata chiaramente sull'ineludibile condizione del concreto ed individuale pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi! Solo pochi mesi fa […] ha subito un tentativo di omicidio ed è letteralmente oggetto di persecuzione […]”).
8. Quanto infine al terzo motivo, basti ricordare che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, ultimo periodo del Tulps, in caso di mancata cessione delle armi nel termine di 150 giorni, deve essere disposta la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (il quale a sua volta stabilisce che “ le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione ”).
La censura si dimostra quindi infondata dal momento che il contenuto provvedimento appare, nella parte contestata, pienamente conforme al dettato normativo.
9. Il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.