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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 39569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: tedesco
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziano Fracchia presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]1 costituito con l'Avv. Veronica Martellopanno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in data 16 novembre 1972 in Kuppenheim (Germania) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sciacca anno 1973 atto n. 1 parte 2 serie C
- separati consensualmente con verbale in data 30.11.2021 omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 21684/2021 del 15.12.2021 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 11.11.2024 il SI. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito religioso con la SI.ra in data Parte_2
16.11.1972 a Kuppenheim (Germania), ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , stabilito in sede di separazione. Parte_2
Con atto depositato in data 14.03.2025 si è costituito in giudizio la SI.ra , la quale Parte_2 dichiarava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) Il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
530,00 mensili, a titolo di mantenimento non rivalutabile.”
Le parti hanno, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa il 20.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 novembre 1972 in Kuppenheim (Germania) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: tedesco
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziano Fracchia presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]1 costituito con l'Avv. Veronica Martellopanno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in data 16 novembre 1972 in Kuppenheim (Germania) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sciacca anno 1973 atto n. 1 parte 2 serie C
- separati consensualmente con verbale in data 30.11.2021 omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 21684/2021 del 15.12.2021 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 11.11.2024 il SI. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito religioso con la SI.ra in data Parte_2
16.11.1972 a Kuppenheim (Germania), ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , stabilito in sede di separazione. Parte_2
Con atto depositato in data 14.03.2025 si è costituito in giudizio la SI.ra , la quale Parte_2 dichiarava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) Il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
530,00 mensili, a titolo di mantenimento non rivalutabile.”
Le parti hanno, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa il 20.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 novembre 1972 in Kuppenheim (Germania) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG