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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2553/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De Parte_1 C.F._1
Zorzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Padova, Riviera Paleocapa
n. 6
- attore opponente -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice Controparte_1 P.IVA_1
Ciccoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, via Antonio
Cantore n. 17
- convenuta opposta -
In punto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 845/2022 (RG 2131/2022) emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 28.10.2022.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, sia istruttoria che di merito, perché infondate in fatto ed in diritto, in via preliminare: 1) Il sig. dichiara di disconoscere formalmente ed Parte_1
espressamente – ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. – sia la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di cui al doc. 10 di controparte: infatti il sig. disconosce formalmente la propria scrittura, non Parte_1
essendo chiaro e intellegibile chi siano i debitori principali, e la propria sottoscrizione sulla fideiussione di cui al doc. 10 di parte ricorrente che gli viene attribuita e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2131/2022 RG per mancanza di prova scritta;
2) Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e
pagina 1 di 7 dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con il ricorso de quo per decorso del termine ai sensi dell'art.2946 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le causali di cui al ricorso monitorio. Nel merito, in via Parte_1
principale:
Per i motivi esposti in narrativa, accertare la scadenza della fideiussione su cui si baserebbe il credito ingiunto e, conseguentemente, dichiararla priva di alcun effetto ex art. 1957 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le Parte_1
causali di cui al ricorso monitorio. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del credito ingiunto, si dovranno decurtare da tale credito le somme spettanti al creditore dai piani di riparto nell'esecuzione immobiliare n. 850/2012 RG Tribunale di Padova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le Parte_1
causali di cui al ricorso monitorio.
In ogni caso: spese, anche generali, competenze professionali interamente rifusi”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
1. rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate da parte opponente in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare, comunque, tutte le domande e le eccezioni avanzate da parte opponente. In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni svolte da controparte, condannare al Parte_1
pagamento a favore di della somma di Euro 201.704,13 oltre interessi legali Controparte_1 causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Su ricorso di , in qualità di cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da , in data 28.10.2022 è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il decreto CP_3
ingiuntivo di pagamento n. 845/2022 (R.G. 2131/2022) nei confronti di e Parte_1
in forza della fideiussione omnibus da questi rilasciata a garanzia delle Parte_2
obbligazioni assunte da , e , per la somma capitale di Parte_3 CP_4 CP_5
€ 201.704,13 oltre ad interessi e spese di lite, a titolo di mancato rimborso di due finanziamenti ipotecari stipulati con la allora Controparte_6
pagina 2 di 7 Ha proposto opposizione in questa sede il , anzitutto disconoscendo la conformità della Parte_1
copia della fideiussione prodotta dalla creditrice al suo originale nonché il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione apposta alla stessa.
Inoltre, l'opponente ha eccepito: i) la prescrizione del credito azionato nei suoi confronti, per essere decorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo;
ii) la scadenza dell'obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per avere la banca azionato le proprie pretese dopo più di sei mesi dall'insorgere dell'inadempimento (risalente all'agosto 2008); iii) la mancata prova di non aver incassato somme nell'esecuzione immobiliare ancora pendente avanti il Tribunale di Padova.
Si è costituita in giudizio deducendo: i) il carattere strumentale e dilatorio del CP_1
disconoscimento, reso palese dalla circostanza che gli ingiunti – peraltro legati ai debitori principali da rapporti di parentela e convivenza - avevano partecipato alla stipula dei predetti finanziamenti in qualità di garanti e datori di ipoteca, chiedendo comunque la verificazione della scrittura;
ii)
l'interruzione permanente del termine prescrizionale del credito azionato, stante l'avvenuta instaurazione del procedimento esecutivo, ancora pendente, contro i debitori principali e lo stesso
[...]
quale terzo datore di ipoteca;
iii) di aver tempestivamente coltivato le proprie ragioni nei Pt_1
confronti dei debitori e altresì degli ingiunti avendo loro dapprima inviato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con lettera raccomandata del 13.03.2012 (ricevuta da
[...]
il 14.03.2022) e, successivamente, notificato (nel mese di luglio 2022), l'atto di precetto Pt_1 prodromico all'esecuzione immobiliare poi avviata;
iv) essere stato, con la fideiussione in oggetto, pattiziamente derogato l'art. 1957 c.c.
L'opposta, infine, ha richiamato l'orientamento della Corte d'Appello di ZI (v. Corte app.
ZI 9.09.2024 n. 1579, 10.08.2022 n. 1834), secondo cui la presenza, in un atto di fideiussione, della clausola “a semplice richiesta scritta”, varrebbe a derogare al formalismo dell'art. 1957 c.c. consentendo che anche richieste stragiudiziali inviate al fideiussore sortiscano l'effetto di evitare la sua liberazione.
Con ordinanza del 19.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi in pari data in forma scritta, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto e la causa rinviata all'udienza del 13.09.2023 previo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ivi autorizzate.
Con ordinanza del 07.07.2023, l'opposta è stata autorizzata al deposito in Cancelleria dell'originale della fideiussione.
Con ordinanza del 29.11.2023, è stata dichiarata la inefficacia del disconoscimento operato dall'opponente in quanto inammissibile e disposto il rinvio all'udienza di precisazione delle pagina 3 di 7 conclusioni del 18.09.2024 ove, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione non è fondata e va quindi rigettata.
Si deve premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è solo formalmente introdotto dall'opponente e che quindi in capo al convenuto opposto, già ricorrente in sede monitoria, incombe l'onere della prova del credito azionato. Per contro, spetta all'attore opponente che eccepisce fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto vantato dal creditore assolvere il relativo onere della prova a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
Ebbene, devono dirsi provati, per implicito riconoscimento stante il difetto di contestazioni specifiche sul punto ex art. 115 cpc, tanto la titolarità del credito quanto la sua stessa esistenza e il suo ammontare.
In via preliminare, occorre ribadire l'inefficacia del disconoscimento operato dal parte opponente, in quanto: i) formulato in modo generico sia per quanto concerne la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di cui al doc. 10 prodotto dall'opposto”; ii) dopo il deposito, avvenuto in data 19.06.2023, dell'originale del contratto di fideiussione sottoscritto dal parte opponente nella terza memoria ex art. 183 c. 6 Parte_1
c.p.c. non ha contestato specificatamente la conformità della copia rispetto all'originale, non dando alcuna spiegazione in ordine a quali sarebbero gli aspetti differenziali tra questi due documenti;
iii) inoltre, anche la motivazione del disconoscimento della propria sottoscrizione appare assai generica e concernente un aspetto differente rispetto alla autenticità della firma, ossia la mancata intellegibilità dei debitori principali, la cui identità invero appare chiara.
Premesso quanto sopra, inoltre, risultano prive di fondamento le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da per le ragioni che seguono. Parte_1
Con riferimento alla prescrizione si rileva che il termine decennale, decorrente dal ricevimento della lettera di costituzione in mora datata 13 marzo 2012, ricevuta dall'ingiunto il 14.03.2012, Parte_1 risulta essere stato efficacemente interrotto dapprima con la notifica dell'atto di precetto tanto ai debitori principali quanto allo stesso l'8.06.2012 e, infine, dall'atto di pignoramento Parte_1 immobiliare, notificato all'opponente l'8.08.2012; da allora, stante l'attuale pendenza del procedimento esecutivo, la prescrizione si deve ritenere ancora interrotta.
Al riguardo si rammenta come sia pacifico in giurisprudenza che “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione
pagina 4 di 7 coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. “(Cass. civ. 8217/2021).
E a tale risultato si perviene quand'anche il contratto debba qualificarsi come autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione, dato che tanto l'atto di precetto quanto quello di pignoramento sono stati notificati anche agli ingiunti personalmente, e non essendo quindi necessario ricorrere all'efficacia espansiva di cui all'art. 1310 c.c.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla pretesa scadenza dell'obbligazione di garanzia di
[...]
. Pt_1
Secondo l'opponente, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore, per mantenere la garanzia fideiussoria, deve promuovere le istanze nei confronti dei debitori, decorrerebbe dall'inadempimento e quindi dall'agosto del 2008.
Tale assunto non trova alcun riscontro, essendo contrario alla stessa lettera della norma che invece fa decorrere il termine anzidetto non dall'inadempimento dell'obbligazione bensì dalla sua scadenza.
A tale proposito, trattandosi di obbligazioni discendenti da due contratti di finanziamento ipotecario, vale evidenziare che, secondo la Cassazione, “la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art.
1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”
(Cass. n. 2301 del 06/02/2004, Cass. n. 15902 del 11/07/2014).
Con la citata comunicazione del 13.03.2012, inviata anche agli stessi garanti (doc. 11 – fascicolo monitorio), avente come oggetto la costituzione in mora dei debitori principali, questi sono stati richiesti del pagamento integrale del debito maturato a causa del loro inadempimento: è in questo momento che il credito della banca è divenuto esigibile per l'intero ed è pertanto da tale data, che deve intendersi decorrente il termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cc;
Circa il dies ad quem del semestre, è noto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità l'“istanza” di pagina 5 di 7 cui all'art. 1957 cc “si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (ad es. Cass. n.
1724 del 29/01/2016).
Per definizione, quindi, costituisce istanza idonea l'atto di pignoramento immobiliare notificato l'8.08.2012 a , il 22.08.2012 a , il 2.09.2012 a CP_7 Parte_4
ex art. 140 c.p.c. e pure all'ingiunto , in quanto datore Parte_3 Parte_1 di ipoteca, l'8.08.2012.
Ne deriva che la banca e quindi ha agito tempestivamente, e in modo rispettoso del CP_1 termine di cui all'art. 1957 c.c.
Da ciò, consegue anche l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'eventuale nullità della clausola n. 6 della fideiussione (derogatrice dell'art. 1957 c.c.) sollevata da ai sensi della legge n. 287 Parte_1
del 1990 e dell'art. 1419 c.c.
Dalla non fondatezza delle eccezioni sollevate discende il rigetto dell'opposizione.
Con riferimento all'assegnazione a favore di della somma di € 40.000 in sede di CP_1
esecuzione, non si trascura che secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto” e che quindi “il giudice qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito” (Cass. 6514/2007).
Deve tuttavia considerarsi che l'attribuzione delle somme al creditore fondiario a norma dell'art. 41
TUB deve in ogni caso intendersi meramente provvisoria anche qualora effettuato dal professionista delegato e ciò “ non esime il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti”(Cass. 18227/2014).
Per queste ragioni la condanna al pagamento dovrà essere integrale, dovendosi naturalmente tenere conto in sede di esecuzione degli eventuali pagamenti definitivamente acquisiti dalla creditrice.
pagina 6 di 7 Dal rigetto dell'opposizione discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e la condanna alle spese secondo soccombenza con liquidazione a norma del D.M. 55/2014, valori minimi per ciascuna fase del giudizio, attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. RIGETTA l'opposizione e conferma il Decreto ingiuntivo n. 845/2022 (R.G. n. 2131/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 28.10.2022;
2. CONDANNA l'opponente a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2553/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De Parte_1 C.F._1
Zorzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Padova, Riviera Paleocapa
n. 6
- attore opponente -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice Controparte_1 P.IVA_1
Ciccoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, via Antonio
Cantore n. 17
- convenuta opposta -
In punto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 845/2022 (RG 2131/2022) emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 28.10.2022.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, sia istruttoria che di merito, perché infondate in fatto ed in diritto, in via preliminare: 1) Il sig. dichiara di disconoscere formalmente ed Parte_1
espressamente – ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. – sia la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di cui al doc. 10 di controparte: infatti il sig. disconosce formalmente la propria scrittura, non Parte_1
essendo chiaro e intellegibile chi siano i debitori principali, e la propria sottoscrizione sulla fideiussione di cui al doc. 10 di parte ricorrente che gli viene attribuita e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n.
2131/2022 RG per mancanza di prova scritta;
2) Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e
pagina 1 di 7 dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con il ricorso de quo per decorso del termine ai sensi dell'art.2946 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le causali di cui al ricorso monitorio. Nel merito, in via Parte_1
principale:
Per i motivi esposti in narrativa, accertare la scadenza della fideiussione su cui si baserebbe il credito ingiunto e, conseguentemente, dichiararla priva di alcun effetto ex art. 1957 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le Parte_1
causali di cui al ricorso monitorio. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del credito ingiunto, si dovranno decurtare da tale credito le somme spettanti al creditore dai piani di riparto nell'esecuzione immobiliare n. 850/2012 RG Tribunale di Padova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso in data 27/10/2022 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2131/2022 RG e dichiararsi che nulla è dovuto da per le Parte_1
causali di cui al ricorso monitorio.
In ogni caso: spese, anche generali, competenze professionali interamente rifusi”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
1. rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate da parte opponente in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare, comunque, tutte le domande e le eccezioni avanzate da parte opponente. In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni svolte da controparte, condannare al Parte_1
pagamento a favore di della somma di Euro 201.704,13 oltre interessi legali Controparte_1 causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Su ricorso di , in qualità di cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da , in data 28.10.2022 è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il decreto CP_3
ingiuntivo di pagamento n. 845/2022 (R.G. 2131/2022) nei confronti di e Parte_1
in forza della fideiussione omnibus da questi rilasciata a garanzia delle Parte_2
obbligazioni assunte da , e , per la somma capitale di Parte_3 CP_4 CP_5
€ 201.704,13 oltre ad interessi e spese di lite, a titolo di mancato rimborso di due finanziamenti ipotecari stipulati con la allora Controparte_6
pagina 2 di 7 Ha proposto opposizione in questa sede il , anzitutto disconoscendo la conformità della Parte_1
copia della fideiussione prodotta dalla creditrice al suo originale nonché il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione apposta alla stessa.
Inoltre, l'opponente ha eccepito: i) la prescrizione del credito azionato nei suoi confronti, per essere decorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo;
ii) la scadenza dell'obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per avere la banca azionato le proprie pretese dopo più di sei mesi dall'insorgere dell'inadempimento (risalente all'agosto 2008); iii) la mancata prova di non aver incassato somme nell'esecuzione immobiliare ancora pendente avanti il Tribunale di Padova.
Si è costituita in giudizio deducendo: i) il carattere strumentale e dilatorio del CP_1
disconoscimento, reso palese dalla circostanza che gli ingiunti – peraltro legati ai debitori principali da rapporti di parentela e convivenza - avevano partecipato alla stipula dei predetti finanziamenti in qualità di garanti e datori di ipoteca, chiedendo comunque la verificazione della scrittura;
ii)
l'interruzione permanente del termine prescrizionale del credito azionato, stante l'avvenuta instaurazione del procedimento esecutivo, ancora pendente, contro i debitori principali e lo stesso
[...]
quale terzo datore di ipoteca;
iii) di aver tempestivamente coltivato le proprie ragioni nei Pt_1
confronti dei debitori e altresì degli ingiunti avendo loro dapprima inviato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con lettera raccomandata del 13.03.2012 (ricevuta da
[...]
il 14.03.2022) e, successivamente, notificato (nel mese di luglio 2022), l'atto di precetto Pt_1 prodromico all'esecuzione immobiliare poi avviata;
iv) essere stato, con la fideiussione in oggetto, pattiziamente derogato l'art. 1957 c.c.
L'opposta, infine, ha richiamato l'orientamento della Corte d'Appello di ZI (v. Corte app.
ZI 9.09.2024 n. 1579, 10.08.2022 n. 1834), secondo cui la presenza, in un atto di fideiussione, della clausola “a semplice richiesta scritta”, varrebbe a derogare al formalismo dell'art. 1957 c.c. consentendo che anche richieste stragiudiziali inviate al fideiussore sortiscano l'effetto di evitare la sua liberazione.
Con ordinanza del 19.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi in pari data in forma scritta, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto e la causa rinviata all'udienza del 13.09.2023 previo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ivi autorizzate.
Con ordinanza del 07.07.2023, l'opposta è stata autorizzata al deposito in Cancelleria dell'originale della fideiussione.
Con ordinanza del 29.11.2023, è stata dichiarata la inefficacia del disconoscimento operato dall'opponente in quanto inammissibile e disposto il rinvio all'udienza di precisazione delle pagina 3 di 7 conclusioni del 18.09.2024 ove, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione non è fondata e va quindi rigettata.
Si deve premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è solo formalmente introdotto dall'opponente e che quindi in capo al convenuto opposto, già ricorrente in sede monitoria, incombe l'onere della prova del credito azionato. Per contro, spetta all'attore opponente che eccepisce fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto vantato dal creditore assolvere il relativo onere della prova a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
Ebbene, devono dirsi provati, per implicito riconoscimento stante il difetto di contestazioni specifiche sul punto ex art. 115 cpc, tanto la titolarità del credito quanto la sua stessa esistenza e il suo ammontare.
In via preliminare, occorre ribadire l'inefficacia del disconoscimento operato dal parte opponente, in quanto: i) formulato in modo generico sia per quanto concerne la conformità della copia all'originale sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di cui al doc. 10 prodotto dall'opposto”; ii) dopo il deposito, avvenuto in data 19.06.2023, dell'originale del contratto di fideiussione sottoscritto dal parte opponente nella terza memoria ex art. 183 c. 6 Parte_1
c.p.c. non ha contestato specificatamente la conformità della copia rispetto all'originale, non dando alcuna spiegazione in ordine a quali sarebbero gli aspetti differenziali tra questi due documenti;
iii) inoltre, anche la motivazione del disconoscimento della propria sottoscrizione appare assai generica e concernente un aspetto differente rispetto alla autenticità della firma, ossia la mancata intellegibilità dei debitori principali, la cui identità invero appare chiara.
Premesso quanto sopra, inoltre, risultano prive di fondamento le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da per le ragioni che seguono. Parte_1
Con riferimento alla prescrizione si rileva che il termine decennale, decorrente dal ricevimento della lettera di costituzione in mora datata 13 marzo 2012, ricevuta dall'ingiunto il 14.03.2012, Parte_1 risulta essere stato efficacemente interrotto dapprima con la notifica dell'atto di precetto tanto ai debitori principali quanto allo stesso l'8.06.2012 e, infine, dall'atto di pignoramento Parte_1 immobiliare, notificato all'opponente l'8.08.2012; da allora, stante l'attuale pendenza del procedimento esecutivo, la prescrizione si deve ritenere ancora interrotta.
Al riguardo si rammenta come sia pacifico in giurisprudenza che “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione
pagina 4 di 7 coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. “(Cass. civ. 8217/2021).
E a tale risultato si perviene quand'anche il contratto debba qualificarsi come autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione, dato che tanto l'atto di precetto quanto quello di pignoramento sono stati notificati anche agli ingiunti personalmente, e non essendo quindi necessario ricorrere all'efficacia espansiva di cui all'art. 1310 c.c.
Del pari infondata è l'eccezione relativa alla pretesa scadenza dell'obbligazione di garanzia di
[...]
. Pt_1
Secondo l'opponente, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore, per mantenere la garanzia fideiussoria, deve promuovere le istanze nei confronti dei debitori, decorrerebbe dall'inadempimento e quindi dall'agosto del 2008.
Tale assunto non trova alcun riscontro, essendo contrario alla stessa lettera della norma che invece fa decorrere il termine anzidetto non dall'inadempimento dell'obbligazione bensì dalla sua scadenza.
A tale proposito, trattandosi di obbligazioni discendenti da due contratti di finanziamento ipotecario, vale evidenziare che, secondo la Cassazione, “la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art.
1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”
(Cass. n. 2301 del 06/02/2004, Cass. n. 15902 del 11/07/2014).
Con la citata comunicazione del 13.03.2012, inviata anche agli stessi garanti (doc. 11 – fascicolo monitorio), avente come oggetto la costituzione in mora dei debitori principali, questi sono stati richiesti del pagamento integrale del debito maturato a causa del loro inadempimento: è in questo momento che il credito della banca è divenuto esigibile per l'intero ed è pertanto da tale data, che deve intendersi decorrente il termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cc;
Circa il dies ad quem del semestre, è noto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità l'“istanza” di pagina 5 di 7 cui all'art. 1957 cc “si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (ad es. Cass. n.
1724 del 29/01/2016).
Per definizione, quindi, costituisce istanza idonea l'atto di pignoramento immobiliare notificato l'8.08.2012 a , il 22.08.2012 a , il 2.09.2012 a CP_7 Parte_4
ex art. 140 c.p.c. e pure all'ingiunto , in quanto datore Parte_3 Parte_1 di ipoteca, l'8.08.2012.
Ne deriva che la banca e quindi ha agito tempestivamente, e in modo rispettoso del CP_1 termine di cui all'art. 1957 c.c.
Da ciò, consegue anche l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'eventuale nullità della clausola n. 6 della fideiussione (derogatrice dell'art. 1957 c.c.) sollevata da ai sensi della legge n. 287 Parte_1
del 1990 e dell'art. 1419 c.c.
Dalla non fondatezza delle eccezioni sollevate discende il rigetto dell'opposizione.
Con riferimento all'assegnazione a favore di della somma di € 40.000 in sede di CP_1
esecuzione, non si trascura che secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto” e che quindi “il giudice qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito” (Cass. 6514/2007).
Deve tuttavia considerarsi che l'attribuzione delle somme al creditore fondiario a norma dell'art. 41
TUB deve in ogni caso intendersi meramente provvisoria anche qualora effettuato dal professionista delegato e ciò “ non esime il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti”(Cass. 18227/2014).
Per queste ragioni la condanna al pagamento dovrà essere integrale, dovendosi naturalmente tenere conto in sede di esecuzione degli eventuali pagamenti definitivamente acquisiti dalla creditrice.
pagina 6 di 7 Dal rigetto dell'opposizione discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c., e la condanna alle spese secondo soccombenza con liquidazione a norma del D.M. 55/2014, valori minimi per ciascuna fase del giudizio, attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. RIGETTA l'opposizione e conferma il Decreto ingiuntivo n. 845/2022 (R.G. n. 2131/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 28.10.2022;
2. CONDANNA l'opponente a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera
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