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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2969/2016 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza del 22.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
San AN (RC) il 18.10.1951, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristina Ciliberto e Vincenzo Montone, attori
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
San AN (RC) il 21.01.1954, in persona del procuratore generale
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio C.F._4
Costantino, convenuta e attrice in riconvenzionale nonché
(C.F.: ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Porto SA (RC) il 27.06.1957, e (C.F.: Controparte_4
), nato a [...] l'[...], C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Rosaci, convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 22.09.2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore degli attori ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea: a) dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni caduti in eredità in favore dei sigg. e , nelle specie delle porzioni Parte_1 Parte_2
immobiliari indicate ai progressivi sub. 6 e sub. 7, della particella 81 del
Foglio 33 del Comune di Motta San AN, fatte costruire dagli stessi su un area di proprietà dei de cuius, sigg.ri e CP_5 Per_1
, genitori della sig.ra e suoceri del sig.
[...] Parte_1
, per averle costruite, possedute ed abitate, come Parte_2
provato dalle testimonianze acquisite, a far data quantomeno dal 1980 e, comunque, per oltre 30 anni, con conseguente stralcio delle stesse dall'asse ereditario;
b) rigettare tutte le domande delle controparti e rigettare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta e/o anche dei convenuti ed Controparte_1 CP_3
2 , non avendo alcuna connessione oggettiva con la Controparte_4
domanda principale di usucapione, essendo, tra l'atro, uno degli odierni attori, il sig. , persino estraneo alla detta domanda di Parte_2
divisione ereditaria;
c) dichiarare, ove lo ritenga, la causa matura per la decisione;
d) ordinare la trascrizione della sentenza di usucapione, alla
Conservatoria competente con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni”;
-il procuratore di ha così precisato le conclusioni: “Si Controparte_1
richiamano le eccezioni, deduzioni e difese tutte in atti (memorie 183 cpc
2° e 3°- memoria autorizzata datata 13/6/24) e ai verbali e documenti di causa. Si insiste nelle conclusioni ritualmente rassegnate con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 28 dicembre 2016 che di seguito si ritrascrivono: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
-spese e competenze di giudizio;
-ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione;
-per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus. Si reiterano le richieste istruttorie tutte formulate nel medesimo atto di costituzione”;
-il procuratore di e ha precisato le CP_3 Controparte_4
conclusioni nei termini che seguono: “Come formulate nell'atto di costituzione e risposta, nelle memorie e verbali di causa ai quali ci si riporta e che vengono di seguito riproposte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) rigettare la domanda attorea di usucapione, in quanto infondata in fatto e
3 in diritto, e non provata, come chiaramente emerso dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria dibattimentale;
2) di contro ritenere e dichiarare che i beni immobili siti nel comune di Motta S. AN, RC, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune medesimo, al foglio mappale n. 33, part.
81, sub 6 e 7, per i quali la Sig. ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
chiedono l'usucapione e lo stralcio dei detti immobili dall'asse
[...]
ereditario, rientrano, in verità, a tutti gli effetti nel cespite ereditario per cui è presentata in riconvenzionale domanda di divisione;
3) per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote
e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni oggetto di controversia, avuto riguardo, altresì, al deteriorarsi dell'immobile ed alla pericolosità per l'incolumità che ne deriva stante l'incuria dello stesso;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2
e , al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_4
sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei medesimi delle porzioni immobiliari facenti parte di un maggiore fabbricato sito nel Comune di Motta San AN, porzioni identificate catastalmente al foglio 33, particella 81, sub. 6 e sub. 7.
A sostegno delle proprie ragioni gli istanti hanno esposto:
- che hanno ricevuto da e (genitori Persona_1 CP_5
di , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
), per atto di liberalità, a partire dal 1977, le suddette unità
[...]
4 immobiliari - facenti parte di un fabbricato di proprietà degli Parte_3
- al fine di poter costruire un'abitazione coniugale, in vista delle
[...]
loro nozze;
- che dal 1977 al 1982 hanno, quindi, provveduto a costruire, a loro spese, il secondo e il terzo piano del fabbricato;
- che hanno posseduto continuativamente le porzioni immobiliari realizzate, senza alcuna interferenza o contestazione da parte di nessuno, mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare (in cui risiedono da oltre trent'anni), dimostrandosi pubblicamente e pacificamente come gli esclusivi proprietari e provvedendo, altresì, alla stipula di tutti i contratti relativi alle utenze domestiche, come fornitura di acqua, energia elettrica e smaltimento dei rifiuti;
- che solo dopo la morte di avvenuta in data CP_5
07.11.2011, sono sorte delle incomprensioni con gli odierni convenuti, i quali nella denuncia di successione (presentata da ) hanno CP_3
inserito anche le unità immobiliari sub 6 e sub 7;
- che sono stati vani i vari tentativi di risolvere bonariamente la lite;
- che, pertanto, essi istanti hanno dovuto presentare una denuncia di successione correttiva, in cui hanno dichiarato che tali unità immobiliari devono rimanere fuori dall'asse ereditario, perché di esclusiva spettanza di
Parte_1
- che, a fronte di tale denuncia, i convenuti hanno fatto inserire presso gli Uffici catastali una riserva su dette porzioni immobiliari.
§2. Si è costituita in giudizio tempestivamente Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale:
- in via principale, di “rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata”;
5 - in via riconvenzionale, di accogliere la domanda di divisione ereditaria sui beni facenti parte del patrimonio ereditario di CP_5
e, dunque, di “ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione;
ordinarsi quindi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus;
con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
§3. Si sono costituiti anche e CP_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda di usucapione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
§4. La causa – istruita mediante la documentazione in atti (nei limiti risultanti dal verbale dell'udienza del 05.05.2021) e l'assunzione di prova per testi – è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22.09.2025, con cui è stato assegnato alle parti termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. La domanda di usucapione formulata dagli attori non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
§5.1- Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, n.
4332; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. 10 luglio 2007 n. 1546; Cass.
6 agosto 2004 n. 15145).
6 Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, dunque, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso).
Peraltro, l'acquisto per usucapione presuppone che sia accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi).
Ed allora, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva
e …, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).
Occorre, cioè, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà
7 dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
In specie, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, il protrarsi nel tempo dell'attività può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza soltanto nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr. Cass.
n. 21807 del 2024; Cass. n. 1413 del 2024; Cass. n. 20508 del 2019; Cass.
n. 9275 del 2018).
§5.2- Sulla scorta dei principi che precedono, non coglie pertanto nel segno l'assunto degli attori, secondo cui i medesimi, “all'epoca fidanzati ufficialmente”, sarebbero stati autorizzati dai genitori di Parte_1
“a costruire la loro attuale abitazione, sull'area del preesistente
8 fabbricato” di loro proprietà, area concessa agli istanti “a titolo di liberalità in vista delle celebrande nozze”.
Ed invero, la dedotta circostanza è indicativa dell'assenza di una situazione di possesso esclusivo sui beni in questione in capo ad Parte_1
e . E ciò, avuto riguardo allo stretto rapporto di
[...] Parte_2
parentela esistente tra ed i genitori, che di per sé Parte_1
giustifica, in applicazione dell'orientamento suindicato, atteggiamenti di accondiscendenza e quindi di tolleranza rispetto a forme di godimento esclusivo di lunga durata.
Sul punto è bene, altresì, richiamare un precedente di questo Tribunale, in cui si legge che, “nel caso di beni informalmente assegnati in vita dal de cuius, l'usucapione in favore di uno dei coeredi si verifica di regola solo quando questi sia rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario dopo la morte del de cuius per il tempo necessario a perfezionare la fattispecie acquisitiva, senza considerare l'eventuale anteriore possesso esclusivo esercitato dal medesimo soggetto, che di per sé non è sufficiente quando il possesso esclusivo non sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa contro il proprietario di essa” (Trib. Reggio
Calabria, n. 347 del 2018).
Ed invero, in ipotesi di beni assegnati in vita dal de cuius, il possesso si fonda non sull'inerzia del dante causa, ma sul consenso del medesimo, e gli altri coeredi potrebbero interrompere il possesso idoneo ad usucapire solo dal momento dell'apertura della successione (arg. ex Cass. n. 11203 del
1995, in motivazione). In caso contrario, del resto, l'assegnazione
“informale” di beni costituirebbe un facile espediente per aggirare le disposizioni codicistiche in materia di successione necessaria.
9 L'assegnazione avvenuta in vita da parte del de cuius di beni di sua proprietà a taluni coeredi integra, dunque, una mera detenzione, dovendo essere ricondotta nell'ambito della tolleranza, che, come già detto, nei rapporti tra parenti stretti e per di più tra genitori e figli, può assumere anche una durata considerevole, salva la prova di un eventuale atto di interversione nel possesso ex art. 1141 c.c., neppure allegato nel caso di specie.
Gli attori vorrebbero, difatti, far discendere l'acquisto per usucapione delle unità immobiliari per cui è causa, oltre che dall'autorizzazione alla costruzione da parte di e , dai seguenti Persona_1 CP_5
elementi: a) la realizzazione, a loro spese, del piano secondo e del piano terzo dell'edificio; b) la residenza da oltre trent'anni in tali unità immobiliari;
c) l'avvenuta stipulazione dei vari contratti inerenti alle utenze domestiche.
Orbene, quanto alla circostanza sub a) (che è stata confermata in corso di causa dai testimoni , , Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2
e : v. verbali delle udienze del 20.04.2023 e del Testimone_3
18.01.2024), è da rilevare che il fatto che ed il marito Parte_1
abbiano realizzato, a proprie spese, il rustico del secondo e del terzo piano ed abbiano poi provveduto all'ultimazione dei lavori non assume rilievo determinate ai fini dell'invocato acquisto per usucapione, riconnettendosi all'iniziale “autorizzazione” da parte di e Persona_1 CP_5
e potendo semmai incidere in sede di divisione ereditaria sotto il
[...]
profilo della deduzione delle spese sostenute. È significativo, oltretutto, che l'incarico afferente alla progettazione degli immobili sia stato conferito da quale “proprietario” (v. dichiarazioni del teste Persona_1 [...]
, ma anche note difensive depositate il 15.06.2024 nell'interesse Tes_4
10 degli attori, in cui si legge, a pag. 9, che <è fin troppo evidente che essendo il sig. il proprietario, l'incarico della Persona_1
progettazione non poteva che essere dato dal proprietario stesso, ma è certo che i lavori sono stati poi pagati dagli odierni ricorrenti […]>>), che lo stesso abbia presentato le domande di condono e Persona_1
che il permesso di costruire in sanatoria per l'intero fabbricato a quattro piani f.t., sito in via Ulisse (già via Spina Santa), distinto al NCEU al foglio
33, part. 145, sub 3-4-5-6-7-8, sia stato rilasciato in data 31.12.2008 a
, , CP_5 Controparte_6 Parte_1 CP_3
e quali eredi di (v.
[...] Controparte_1 Persona_1
produzione documentale della convenuta . Peraltro, alla Controparte_1
luce del principio di accessione, le costruzioni realizzate sul suolo altrui appartengono al proprietario del suolo, salva l'esistenza di un titolo contrario.
Non è sufficiente ai fini dell'usucapione neanche il pagamento delle utenze effettuato dagli attori, atteso che alla base del godimento dell'immobile in questione da parte dei medesimi vi è il consenso dei genitori di che vale a qualificare detto godimento in Parte_1
termini di mera detenzione.
Ne consegue che, non avendo gli istanti né allegato né dimostrato l'interversione del possesso ai sensi dell'art.1164 c.c. [che richiede, come è noto, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (Cass. n. 21252 del 2007) ovvero attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio,
11 vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 12968 n. 2006)], la domanda di usucapione non può essere accolta.
§6. La domanda riconvenzionale di divisione dell'asse ereditario di
, proposta da è invece inammissibile. CP_5 Controparte_1
In proposito giova mettere in evidenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va intesa in termini restrittivi, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo, viceversa, sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1,
Cost. (v. Cass. n. 1752 del 2018; Cass. n. 27564 del 2011); collegamento obiettivo che è ravvisabile nella comunanza della situazione o del rapporto giuridico da cui traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti o che sono poste a base di una eccezione (cfr., ex multis, Cass. n. 5484 del
2024, nonché Cass. n. 533 del 2020).
Ciò posto, non può sottacersi, in primo luogo, che, per quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta di l'asse Controparte_1
ereditario di , cui attiene la domanda riconvenzionale di CP_5
divisione (non estesa all'asse ereditario di , non è Persona_1
circoscritto ai subalterni oggetto della domanda di usucapione spiegata dagli attori, ma comprende anche altri immobili. In secondo luogo, non sono stati individuati in termini precisi, entro i limiti temporali consentiti per la precisazione delle domande (arg. ex Cass. n. 27892 del 2024), i beni oggetto della divisione, data l'omessa indicazione dei titoli di proprietà e
12 delle quote di possesso in capo alla de cuius, il che è particolarmente rilevante per l'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari su cui verte la domanda di usucapione ed in ordine alla titolarità del quale (e del terreno su cui è stato realizzato) le deduzioni delle parti non appaiono univoche. Ed infatti, nella citazione si parla di “preesistente fabbricato di proprietà” di e nella comparsa di risposta di Persona_1 CP_5
si menziona l'immobile “ubicato in Lazzaro di Motta Controparte_1
San AN di quattro piani f.t. censito al NCEU al fg. 33, part. 81, sub.
5-6-7-8-9-10” come facente parte per intero dell'asse ereditario di CP_5
nella comparsa di risposta di e
[...] CP_3 Controparte_4
si parla di “cespite Ambrogio-Panzera”; nelle note difensive depositate il
15.06.2024 nell'interesse degli attori si indica il solo Persona_1
come proprietario del fabbricato;
nelle note depositate il 17.06.2024 nell'interesse di si legge che la costruzione e la Controparte_1
proprietà degli immobili per cui è lite è “da ascrivere inconfutabilmente ad
; infine, in sede di precisazione delle conclusioni, gli Persona_1
istanti si riferiscono ad una “area di proprietà dei de cuius, sigg.ri
[...]
e ”. CP_5 Persona_1
Avuto riguardo a quanto precede, non è dunque possibile cogliere la necessaria connessione qualificata tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, di talché difettano elementi inequivoci atti a giustificare il relativo cumulo processuale anche alla luce della ratio sottesa ai principi del simultaneus processus.
§7. Dato l'esito complessivo del procedimento, connotato dal rigetto della domanda principale e dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale (cui hanno aderito anche gli altri convenuti), si impone la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite.
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Controparte_1
c) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 09/12/2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2969/2016 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza del 22.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
San AN (RC) il 18.10.1951, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristina Ciliberto e Vincenzo Montone, attori
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
San AN (RC) il 21.01.1954, in persona del procuratore generale
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio C.F._4
Costantino, convenuta e attrice in riconvenzionale nonché
(C.F.: ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Porto SA (RC) il 27.06.1957, e (C.F.: Controparte_4
), nato a [...] l'[...], C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Rosaci, convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 22.09.2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore degli attori ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea: a) dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni caduti in eredità in favore dei sigg. e , nelle specie delle porzioni Parte_1 Parte_2
immobiliari indicate ai progressivi sub. 6 e sub. 7, della particella 81 del
Foglio 33 del Comune di Motta San AN, fatte costruire dagli stessi su un area di proprietà dei de cuius, sigg.ri e CP_5 Per_1
, genitori della sig.ra e suoceri del sig.
[...] Parte_1
, per averle costruite, possedute ed abitate, come Parte_2
provato dalle testimonianze acquisite, a far data quantomeno dal 1980 e, comunque, per oltre 30 anni, con conseguente stralcio delle stesse dall'asse ereditario;
b) rigettare tutte le domande delle controparti e rigettare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta e/o anche dei convenuti ed Controparte_1 CP_3
2 , non avendo alcuna connessione oggettiva con la Controparte_4
domanda principale di usucapione, essendo, tra l'atro, uno degli odierni attori, il sig. , persino estraneo alla detta domanda di Parte_2
divisione ereditaria;
c) dichiarare, ove lo ritenga, la causa matura per la decisione;
d) ordinare la trascrizione della sentenza di usucapione, alla
Conservatoria competente con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni”;
-il procuratore di ha così precisato le conclusioni: “Si Controparte_1
richiamano le eccezioni, deduzioni e difese tutte in atti (memorie 183 cpc
2° e 3°- memoria autorizzata datata 13/6/24) e ai verbali e documenti di causa. Si insiste nelle conclusioni ritualmente rassegnate con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 28 dicembre 2016 che di seguito si ritrascrivono: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
-spese e competenze di giudizio;
-ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione;
-per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus. Si reiterano le richieste istruttorie tutte formulate nel medesimo atto di costituzione”;
-il procuratore di e ha precisato le CP_3 Controparte_4
conclusioni nei termini che seguono: “Come formulate nell'atto di costituzione e risposta, nelle memorie e verbali di causa ai quali ci si riporta e che vengono di seguito riproposte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) rigettare la domanda attorea di usucapione, in quanto infondata in fatto e
3 in diritto, e non provata, come chiaramente emerso dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria dibattimentale;
2) di contro ritenere e dichiarare che i beni immobili siti nel comune di Motta S. AN, RC, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune medesimo, al foglio mappale n. 33, part.
81, sub 6 e 7, per i quali la Sig. ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
chiedono l'usucapione e lo stralcio dei detti immobili dall'asse
[...]
ereditario, rientrano, in verità, a tutti gli effetti nel cespite ereditario per cui è presentata in riconvenzionale domanda di divisione;
3) per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote
e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni oggetto di controversia, avuto riguardo, altresì, al deteriorarsi dell'immobile ed alla pericolosità per l'incolumità che ne deriva stante l'incuria dello stesso;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2
e , al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_4
sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei medesimi delle porzioni immobiliari facenti parte di un maggiore fabbricato sito nel Comune di Motta San AN, porzioni identificate catastalmente al foglio 33, particella 81, sub. 6 e sub. 7.
A sostegno delle proprie ragioni gli istanti hanno esposto:
- che hanno ricevuto da e (genitori Persona_1 CP_5
di , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
), per atto di liberalità, a partire dal 1977, le suddette unità
[...]
4 immobiliari - facenti parte di un fabbricato di proprietà degli Parte_3
- al fine di poter costruire un'abitazione coniugale, in vista delle
[...]
loro nozze;
- che dal 1977 al 1982 hanno, quindi, provveduto a costruire, a loro spese, il secondo e il terzo piano del fabbricato;
- che hanno posseduto continuativamente le porzioni immobiliari realizzate, senza alcuna interferenza o contestazione da parte di nessuno, mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare (in cui risiedono da oltre trent'anni), dimostrandosi pubblicamente e pacificamente come gli esclusivi proprietari e provvedendo, altresì, alla stipula di tutti i contratti relativi alle utenze domestiche, come fornitura di acqua, energia elettrica e smaltimento dei rifiuti;
- che solo dopo la morte di avvenuta in data CP_5
07.11.2011, sono sorte delle incomprensioni con gli odierni convenuti, i quali nella denuncia di successione (presentata da ) hanno CP_3
inserito anche le unità immobiliari sub 6 e sub 7;
- che sono stati vani i vari tentativi di risolvere bonariamente la lite;
- che, pertanto, essi istanti hanno dovuto presentare una denuncia di successione correttiva, in cui hanno dichiarato che tali unità immobiliari devono rimanere fuori dall'asse ereditario, perché di esclusiva spettanza di
Parte_1
- che, a fronte di tale denuncia, i convenuti hanno fatto inserire presso gli Uffici catastali una riserva su dette porzioni immobiliari.
§2. Si è costituita in giudizio tempestivamente Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale:
- in via principale, di “rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata”;
5 - in via riconvenzionale, di accogliere la domanda di divisione ereditaria sui beni facenti parte del patrimonio ereditario di CP_5
e, dunque, di “ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione;
ordinarsi quindi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus;
con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
§3. Si sono costituiti anche e CP_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda di usucapione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
§4. La causa – istruita mediante la documentazione in atti (nei limiti risultanti dal verbale dell'udienza del 05.05.2021) e l'assunzione di prova per testi – è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22.09.2025, con cui è stato assegnato alle parti termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. La domanda di usucapione formulata dagli attori non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
§5.1- Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, n.
4332; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. 10 luglio 2007 n. 1546; Cass.
6 agosto 2004 n. 15145).
6 Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, dunque, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso).
Peraltro, l'acquisto per usucapione presuppone che sia accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi).
Ed allora, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva
e …, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).
Occorre, cioè, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà
7 dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
In specie, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, il protrarsi nel tempo dell'attività può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza soltanto nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr. Cass.
n. 21807 del 2024; Cass. n. 1413 del 2024; Cass. n. 20508 del 2019; Cass.
n. 9275 del 2018).
§5.2- Sulla scorta dei principi che precedono, non coglie pertanto nel segno l'assunto degli attori, secondo cui i medesimi, “all'epoca fidanzati ufficialmente”, sarebbero stati autorizzati dai genitori di Parte_1
“a costruire la loro attuale abitazione, sull'area del preesistente
8 fabbricato” di loro proprietà, area concessa agli istanti “a titolo di liberalità in vista delle celebrande nozze”.
Ed invero, la dedotta circostanza è indicativa dell'assenza di una situazione di possesso esclusivo sui beni in questione in capo ad Parte_1
e . E ciò, avuto riguardo allo stretto rapporto di
[...] Parte_2
parentela esistente tra ed i genitori, che di per sé Parte_1
giustifica, in applicazione dell'orientamento suindicato, atteggiamenti di accondiscendenza e quindi di tolleranza rispetto a forme di godimento esclusivo di lunga durata.
Sul punto è bene, altresì, richiamare un precedente di questo Tribunale, in cui si legge che, “nel caso di beni informalmente assegnati in vita dal de cuius, l'usucapione in favore di uno dei coeredi si verifica di regola solo quando questi sia rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario dopo la morte del de cuius per il tempo necessario a perfezionare la fattispecie acquisitiva, senza considerare l'eventuale anteriore possesso esclusivo esercitato dal medesimo soggetto, che di per sé non è sufficiente quando il possesso esclusivo non sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa contro il proprietario di essa” (Trib. Reggio
Calabria, n. 347 del 2018).
Ed invero, in ipotesi di beni assegnati in vita dal de cuius, il possesso si fonda non sull'inerzia del dante causa, ma sul consenso del medesimo, e gli altri coeredi potrebbero interrompere il possesso idoneo ad usucapire solo dal momento dell'apertura della successione (arg. ex Cass. n. 11203 del
1995, in motivazione). In caso contrario, del resto, l'assegnazione
“informale” di beni costituirebbe un facile espediente per aggirare le disposizioni codicistiche in materia di successione necessaria.
9 L'assegnazione avvenuta in vita da parte del de cuius di beni di sua proprietà a taluni coeredi integra, dunque, una mera detenzione, dovendo essere ricondotta nell'ambito della tolleranza, che, come già detto, nei rapporti tra parenti stretti e per di più tra genitori e figli, può assumere anche una durata considerevole, salva la prova di un eventuale atto di interversione nel possesso ex art. 1141 c.c., neppure allegato nel caso di specie.
Gli attori vorrebbero, difatti, far discendere l'acquisto per usucapione delle unità immobiliari per cui è causa, oltre che dall'autorizzazione alla costruzione da parte di e , dai seguenti Persona_1 CP_5
elementi: a) la realizzazione, a loro spese, del piano secondo e del piano terzo dell'edificio; b) la residenza da oltre trent'anni in tali unità immobiliari;
c) l'avvenuta stipulazione dei vari contratti inerenti alle utenze domestiche.
Orbene, quanto alla circostanza sub a) (che è stata confermata in corso di causa dai testimoni , , Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2
e : v. verbali delle udienze del 20.04.2023 e del Testimone_3
18.01.2024), è da rilevare che il fatto che ed il marito Parte_1
abbiano realizzato, a proprie spese, il rustico del secondo e del terzo piano ed abbiano poi provveduto all'ultimazione dei lavori non assume rilievo determinate ai fini dell'invocato acquisto per usucapione, riconnettendosi all'iniziale “autorizzazione” da parte di e Persona_1 CP_5
e potendo semmai incidere in sede di divisione ereditaria sotto il
[...]
profilo della deduzione delle spese sostenute. È significativo, oltretutto, che l'incarico afferente alla progettazione degli immobili sia stato conferito da quale “proprietario” (v. dichiarazioni del teste Persona_1 [...]
, ma anche note difensive depositate il 15.06.2024 nell'interesse Tes_4
10 degli attori, in cui si legge, a pag. 9, che <è fin troppo evidente che essendo il sig. il proprietario, l'incarico della Persona_1
progettazione non poteva che essere dato dal proprietario stesso, ma è certo che i lavori sono stati poi pagati dagli odierni ricorrenti […]>>), che lo stesso abbia presentato le domande di condono e Persona_1
che il permesso di costruire in sanatoria per l'intero fabbricato a quattro piani f.t., sito in via Ulisse (già via Spina Santa), distinto al NCEU al foglio
33, part. 145, sub 3-4-5-6-7-8, sia stato rilasciato in data 31.12.2008 a
, , CP_5 Controparte_6 Parte_1 CP_3
e quali eredi di (v.
[...] Controparte_1 Persona_1
produzione documentale della convenuta . Peraltro, alla Controparte_1
luce del principio di accessione, le costruzioni realizzate sul suolo altrui appartengono al proprietario del suolo, salva l'esistenza di un titolo contrario.
Non è sufficiente ai fini dell'usucapione neanche il pagamento delle utenze effettuato dagli attori, atteso che alla base del godimento dell'immobile in questione da parte dei medesimi vi è il consenso dei genitori di che vale a qualificare detto godimento in Parte_1
termini di mera detenzione.
Ne consegue che, non avendo gli istanti né allegato né dimostrato l'interversione del possesso ai sensi dell'art.1164 c.c. [che richiede, come è noto, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (Cass. n. 21252 del 2007) ovvero attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio,
11 vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 12968 n. 2006)], la domanda di usucapione non può essere accolta.
§6. La domanda riconvenzionale di divisione dell'asse ereditario di
, proposta da è invece inammissibile. CP_5 Controparte_1
In proposito giova mettere in evidenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va intesa in termini restrittivi, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo, viceversa, sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1,
Cost. (v. Cass. n. 1752 del 2018; Cass. n. 27564 del 2011); collegamento obiettivo che è ravvisabile nella comunanza della situazione o del rapporto giuridico da cui traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti o che sono poste a base di una eccezione (cfr., ex multis, Cass. n. 5484 del
2024, nonché Cass. n. 533 del 2020).
Ciò posto, non può sottacersi, in primo luogo, che, per quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta di l'asse Controparte_1
ereditario di , cui attiene la domanda riconvenzionale di CP_5
divisione (non estesa all'asse ereditario di , non è Persona_1
circoscritto ai subalterni oggetto della domanda di usucapione spiegata dagli attori, ma comprende anche altri immobili. In secondo luogo, non sono stati individuati in termini precisi, entro i limiti temporali consentiti per la precisazione delle domande (arg. ex Cass. n. 27892 del 2024), i beni oggetto della divisione, data l'omessa indicazione dei titoli di proprietà e
12 delle quote di possesso in capo alla de cuius, il che è particolarmente rilevante per l'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari su cui verte la domanda di usucapione ed in ordine alla titolarità del quale (e del terreno su cui è stato realizzato) le deduzioni delle parti non appaiono univoche. Ed infatti, nella citazione si parla di “preesistente fabbricato di proprietà” di e nella comparsa di risposta di Persona_1 CP_5
si menziona l'immobile “ubicato in Lazzaro di Motta Controparte_1
San AN di quattro piani f.t. censito al NCEU al fg. 33, part. 81, sub.
5-6-7-8-9-10” come facente parte per intero dell'asse ereditario di CP_5
nella comparsa di risposta di e
[...] CP_3 Controparte_4
si parla di “cespite Ambrogio-Panzera”; nelle note difensive depositate il
15.06.2024 nell'interesse degli attori si indica il solo Persona_1
come proprietario del fabbricato;
nelle note depositate il 17.06.2024 nell'interesse di si legge che la costruzione e la Controparte_1
proprietà degli immobili per cui è lite è “da ascrivere inconfutabilmente ad
; infine, in sede di precisazione delle conclusioni, gli Persona_1
istanti si riferiscono ad una “area di proprietà dei de cuius, sigg.ri
[...]
e ”. CP_5 Persona_1
Avuto riguardo a quanto precede, non è dunque possibile cogliere la necessaria connessione qualificata tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, di talché difettano elementi inequivoci atti a giustificare il relativo cumulo processuale anche alla luce della ratio sottesa ai principi del simultaneus processus.
§7. Dato l'esito complessivo del procedimento, connotato dal rigetto della domanda principale e dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale (cui hanno aderito anche gli altri convenuti), si impone la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Controparte_1
c) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 09/12/2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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