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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2024, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dall'avv. Felice Parte_1 Formica;
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Grilletto;
all'esito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione all'intimazione di pagamento n. 01420229012903335000 notificata dall' Controparte_3
il 22.12.2022 - avente ad oggetto il pagamento di
[...] crediti contributivi raffigurati rispettivamente CP_1 all'interno degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 31420130000555020000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000, 31420170003316842000, 31420170003446335000, 31420180003182375000 e 31420210002795259000 – deve essere integralmente rigettata per le motivazioni che seguono. Preliminarmente deve essere reputato inammissibile l'ampliamento della presente impugnazione alle poste raffigurate in avvisi di addebito differenti rispetto a quelli citati all'interno del ricorso introduttivo (come appunto operata dalla ricorrente in corso di causa) in quanto volta ad introdurre domande nuove. Venendo all'esame del merito va osservato che l'avviso di addebito n. 31420170003316842000 (raffigurato in ricorso) è stato emesso nei confronti di soggetto diverso dalla ricorrente sicché, in relazione all'impugnativa di tale avviso, deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva della sig.ra
. Parte_1 Circa l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata, la Suprema Corte, con riferimento specifico alla durata del termine prescrizionale dei crediti contributivi in caso di mancata opposizione giudiziale delle relative cartelle esattoriali o dei relativi avvisi di addebito, ha condivisibilmente osservato che: <1)"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, CP_1 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Org_1 art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo">> (si veda Cass. civ., S.U., 23397/2016). Orbene, risulta irrilevante ai fini della decisione il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta dalla ricorrente sugli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di addebito elencati dalla difesa della Parte_1 alla prima udienza. Difatti, la validità della notifica dei predetti avvisi di addebito non può essere inficiata dal disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dalla ricorrente alla luce di quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n.30318/2019, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso»(cfr. Cass. civ., n. 22058/2019; ed ancora Cass. civ., n. 8082/2019; Cass. civ., n. 14574/2018; Cass. civ., n. 29022/2017)”. Ciò posto, deve considerarsi accertata la notifica degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000, 31420170003446335000, 31420180003182375000 e 31420210002795259000, alle date indicate all'interno dell'intimazione opposta (vale a dire, rispettivamente: 30.05.2012, 02.01.2013, 03.04.2013, 03.02.2014, 09.06.2014, 21.10.2014, 06.02.2015, 30.10.2015, 10.06.2016, 29.09.2017, 17.07.2018 e 25.01.2022) e all'indirizzo dell'epoca di residenza della ricorrente di via Garibaldi n. 54 in Monopoli. Le contestazioni rivolte alle notifiche degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420210002795259000 e 31420160002190044000 non sono meritevoli di pregio in quanto, in tema di notifica di atti stragiudiziali per posta, “è principio già affermato in sede di legittimità, sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (v. Cass. 15.12.2009 n. 26241, Cass., 24.4.2003 n. 6527)” (così Cass. 25824/2013). Sul punto deve essere rilevato che parte ricorrente non ha rivolto alcuna contestazione inerente alla firma o all'indirizzo di residenza in relazione alle intimazioni di pagamento n. 01420139107734990000, 01420189017603951000, n. 01420199001741063000 e 01420199006996674000, tutte risultate notificate personalmente alla ricorrente, rispettivamente, in data 20/09/2013, 18.04.2029, 17.10.2019 e 23.10.2019, all'indirizzo in Via Garibaldi n.54 in Monopoli;
così come non risultano contestazioni in merito alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 01476201900001426000, notificata l'01.06.2019 presso il medesimo indirizzo a mani del marito
In virtù di questo deve ritenersi che, almeno Persona_1 fino alla data del 23.10.2019, l'indirizzo di residenza della ricorrente era in via Garibaldi n.54 in Monopoli. Ciò posto in relazione alla data di notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, va rilevato che risultano notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
- n. 01420139107734990000 in data 20.09.2013, circa il solo avviso di addebito n. 31420120002714253;
- n. 01420179010521214000 in data 29.11.2017, circa gli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000;
- n. 01420189013872631000 in data 1.06.2019 e n. 01420199001741063000 in data 17.10.2019, tutte circa gli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000;
- n. 01420189017603951000 in data 18.04.2019 e n. 01420199006996674000 in data 23.10.2019, tutte circa il solo avviso di addebito n. 31420170003446335000;
- n. 0142022901290335000 (oggetto di causa ) in data 22.12.2022, appunto in relazione a tutti gli avvisi di addebito di cui innanzi. Per tali motivi, alla luce dell'accertata notifica di tutti gli avvisi di addebito in argomento e di tutte le intimazioni di pagamento di cui innanzi la dedotta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi è evidentemente insussistente sicché l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Per altro profilo, l'accertata notifica degli avvisi di addebito di cui innanzi rende inammissibili le contestazioni sia in relazione all'an originario sia in relazione al quantum dei crediti contributivi per cui è causa. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa - sono poste integralmente a carico della parte ricorrente ed in favore di tutti i soggetti convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore che liquida complessivamente in Euro 6.580,00 CP_1 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_2 complessivamente in Euro 6.580,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
Bari, 26.09.2024
Il Giudice del lavoro (dott. Giuseppe Craca)
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dall'avv. Felice Parte_1 Formica;
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Grilletto;
all'esito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione all'intimazione di pagamento n. 01420229012903335000 notificata dall' Controparte_3
il 22.12.2022 - avente ad oggetto il pagamento di
[...] crediti contributivi raffigurati rispettivamente CP_1 all'interno degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 31420130000555020000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000, 31420170003316842000, 31420170003446335000, 31420180003182375000 e 31420210002795259000 – deve essere integralmente rigettata per le motivazioni che seguono. Preliminarmente deve essere reputato inammissibile l'ampliamento della presente impugnazione alle poste raffigurate in avvisi di addebito differenti rispetto a quelli citati all'interno del ricorso introduttivo (come appunto operata dalla ricorrente in corso di causa) in quanto volta ad introdurre domande nuove. Venendo all'esame del merito va osservato che l'avviso di addebito n. 31420170003316842000 (raffigurato in ricorso) è stato emesso nei confronti di soggetto diverso dalla ricorrente sicché, in relazione all'impugnativa di tale avviso, deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva della sig.ra
. Parte_1 Circa l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata, la Suprema Corte, con riferimento specifico alla durata del termine prescrizionale dei crediti contributivi in caso di mancata opposizione giudiziale delle relative cartelle esattoriali o dei relativi avvisi di addebito, ha condivisibilmente osservato che: <1)"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, CP_1 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Org_1 art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo">> (si veda Cass. civ., S.U., 23397/2016). Orbene, risulta irrilevante ai fini della decisione il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta dalla ricorrente sugli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di addebito elencati dalla difesa della Parte_1 alla prima udienza. Difatti, la validità della notifica dei predetti avvisi di addebito non può essere inficiata dal disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dalla ricorrente alla luce di quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n.30318/2019, secondo cui “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso»(cfr. Cass. civ., n. 22058/2019; ed ancora Cass. civ., n. 8082/2019; Cass. civ., n. 14574/2018; Cass. civ., n. 29022/2017)”. Ciò posto, deve considerarsi accertata la notifica degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000, 31420170003446335000, 31420180003182375000 e 31420210002795259000, alle date indicate all'interno dell'intimazione opposta (vale a dire, rispettivamente: 30.05.2012, 02.01.2013, 03.04.2013, 03.02.2014, 09.06.2014, 21.10.2014, 06.02.2015, 30.10.2015, 10.06.2016, 29.09.2017, 17.07.2018 e 25.01.2022) e all'indirizzo dell'epoca di residenza della ricorrente di via Garibaldi n. 54 in Monopoli. Le contestazioni rivolte alle notifiche degli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420210002795259000 e 31420160002190044000 non sono meritevoli di pregio in quanto, in tema di notifica di atti stragiudiziali per posta, “è principio già affermato in sede di legittimità, sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (v. Cass. 15.12.2009 n. 26241, Cass., 24.4.2003 n. 6527)” (così Cass. 25824/2013). Sul punto deve essere rilevato che parte ricorrente non ha rivolto alcuna contestazione inerente alla firma o all'indirizzo di residenza in relazione alle intimazioni di pagamento n. 01420139107734990000, 01420189017603951000, n. 01420199001741063000 e 01420199006996674000, tutte risultate notificate personalmente alla ricorrente, rispettivamente, in data 20/09/2013, 18.04.2029, 17.10.2019 e 23.10.2019, all'indirizzo in Via Garibaldi n.54 in Monopoli;
così come non risultano contestazioni in merito alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 01476201900001426000, notificata l'01.06.2019 presso il medesimo indirizzo a mani del marito
In virtù di questo deve ritenersi che, almeno Persona_1 fino alla data del 23.10.2019, l'indirizzo di residenza della ricorrente era in via Garibaldi n.54 in Monopoli. Ciò posto in relazione alla data di notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, va rilevato che risultano notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
- n. 01420139107734990000 in data 20.09.2013, circa il solo avviso di addebito n. 31420120002714253;
- n. 01420179010521214000 in data 29.11.2017, circa gli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000;
- n. 01420189013872631000 in data 1.06.2019 e n. 01420199001741063000 in data 17.10.2019, tutte circa gli avvisi di addebito di cui ai nn. 31420120002714253, 31420130005965213000, 3142013000055502000, 31420130006882151000, 31420140002109618000, 31420140005058627000, 31420140009163361000, 31420150003074066000, 31420160002190044000;
- n. 01420189017603951000 in data 18.04.2019 e n. 01420199006996674000 in data 23.10.2019, tutte circa il solo avviso di addebito n. 31420170003446335000;
- n. 0142022901290335000 (oggetto di causa ) in data 22.12.2022, appunto in relazione a tutti gli avvisi di addebito di cui innanzi. Per tali motivi, alla luce dell'accertata notifica di tutti gli avvisi di addebito in argomento e di tutte le intimazioni di pagamento di cui innanzi la dedotta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi è evidentemente insussistente sicché l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Per altro profilo, l'accertata notifica degli avvisi di addebito di cui innanzi rende inammissibili le contestazioni sia in relazione all'an originario sia in relazione al quantum dei crediti contributivi per cui è causa. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa - sono poste integralmente a carico della parte ricorrente ed in favore di tutti i soggetti convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore che liquida complessivamente in Euro 6.580,00 CP_1 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_2 complessivamente in Euro 6.580,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a.
Bari, 26.09.2024
Il Giudice del lavoro (dott. Giuseppe Craca)