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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11164 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5952/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice SA OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Fiorito anche per delega dell'avv. CAPOBIANCO PASQUALE;
per parte convenuta l'avv. DE MARTINO LUIGI;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , identificato a mezzo Persona_1
tessera n. dell'ordine degli avvocati di Napoli;
Numer_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fiorito conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. De Martino conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
SA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice SA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5952/2025 promossa da:
c.f.: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale NC, C.F.: , dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. OL Fiorito, C.F. , in virtù C.F._2 di procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE
E
, c.f.: , in qualità di amm.re pro tempore del Controparte_2 C.F._3 sito in Napoli al Viale M. Cristina di Savoia n. 18/a, elett.te dom.to in Napoli alla CP_3
Via Consalvo 99-H, Parco San Luigi, Is. G, presso lo studio dell'avv. DE MARTINO LUIGI,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio pagina 2 di 5 in proprio, e premesso che quest'ultimo ricopre la carica di amministratore Controparte_2
del Condominio sito in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia n. 18/a, e di essere creditrice di quest'ultimo dell'importo di 32.560,19 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, giusto decreto ingiuntivo n. 2263/2023 emesso dall'intestato Tribunale, confermato con sentenza n. 9182/2024, nonché dell'importo di 89.120,73 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, giusto decreto ingiuntivo n. 5350/2023 emesso dall'intestato Tribunale, ha dedotto che, stante l' inadempimento del al pagamento dell'importo dovutogli, ha CP_3 richiesto, senza esito, all'amministratore, il nominativo ed i dati anagrafici dei condòmini ancora morosi, al fine di poter azionare il proprio credito nei loro confronti, per cui ha concluso chiedendo ordinarsi all'amministratore p.t. del richiamato di consegnare CP_3
immediatamente le generalità dei nominativi dei condomini morosi in relazione al proprio credito, nonché fissarsi una somma di denaro dovuta dal condominio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. .
Costituitosi, premesso che vi è incertezza in ordine alla circostanza se esso Controparte_2 resistente sia stato convenuto in proprio o come amministratore del predetto Condominio, ha eccepito di aver adempiuto alla richiesta della resistente per cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, accogliere il ricorso rigettando la richiesta di cui all'art. 614 bis c.p.c. .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In punto di diritto giova premettere che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att., c.c.,
< interpellino i dati dei condomini morosi>> mentre il comma 2 della disposizione dispone che
< dopo l'escussione degli altri condomini>>.
In forza della richiamata disposizione il creditore del ha il diritto di agire, con CP_3 azioni esecutive, nei confronti dei condomini morosi (e solo dopo la preventiva ed infruttuosa escussione di questi ultimi nei confronti dei obbligati in regola con i pagamenti) ed a tal fine ha diritto di ricevere, su sua richiesta, dall'amministratore del , le generalità complete CP_3 dei condomini morosi unitamente al debito di ciascun condomino secondo il riparto millesimale, atteso che le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai CP_3
pagina 3 di 5 singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, in conformità alla natura parziaria e non solidale delle obbligazioni del , per cui come statuito dalle Sezioni CP_3
Unite con sentenza n. 9148/2008.
A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che < primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore>>, inoltre, in ordine al soggetto legittimato alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, la Suprema Corte ha chiarito che il titolare dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. è < non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.>> atteso che < dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.>>, ed ha aggiunto che <> che < interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore>> (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sent., 15/01/2025, n. 1002).
Ebbene, nella specie, la domanda è stata rivolta nei confronti in proprio e la Controparte_2 circostanza che costui sia l'attuale amministratore del condominio debitore non è stata contestata.
Inoltre, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento al richiamato obbligo legale il resistente non ha provato di avervi adempiuto.
In ragione di tanto deve concludersi per la fondatezza della domanda del ricorrente di condanna del resistente alla comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Parimenti fondata, in quanto non manifestamente iniqua, è la domanda della società ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna, somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito,
pagina 4 di 5 si determina in 200,00 euro per ogni mese di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore della in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2018 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile, a bassa complessità, in ordine alla fase di studio ed introduttiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti della in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così dispone:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto,:
a) ordina a di comunicare della in persona Controparte_2 Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, le generalità dei condomini morosi unitamente alla loro quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento del suo credito;
b) condanna al pagamento, in favore della in Controparte_2 Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, della somma di 200,00 euro per ogni mese di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1
liquidano in 545,00 euro per spese e 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi agli avv.ti Pasquale
NC e OL Fiorito, in solido tra loro, che si sono dichiarati antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
SA OS
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice SA OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Fiorito anche per delega dell'avv. CAPOBIANCO PASQUALE;
per parte convenuta l'avv. DE MARTINO LUIGI;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , identificato a mezzo Persona_1
tessera n. dell'ordine degli avvocati di Napoli;
Numer_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fiorito conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. De Martino conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
SA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice SA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5952/2025 promossa da:
c.f.: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale NC, C.F.: , dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. OL Fiorito, C.F. , in virtù C.F._2 di procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE
E
, c.f.: , in qualità di amm.re pro tempore del Controparte_2 C.F._3 sito in Napoli al Viale M. Cristina di Savoia n. 18/a, elett.te dom.to in Napoli alla CP_3
Via Consalvo 99-H, Parco San Luigi, Is. G, presso lo studio dell'avv. DE MARTINO LUIGI,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio pagina 2 di 5 in proprio, e premesso che quest'ultimo ricopre la carica di amministratore Controparte_2
del Condominio sito in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia n. 18/a, e di essere creditrice di quest'ultimo dell'importo di 32.560,19 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, giusto decreto ingiuntivo n. 2263/2023 emesso dall'intestato Tribunale, confermato con sentenza n. 9182/2024, nonché dell'importo di 89.120,73 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, giusto decreto ingiuntivo n. 5350/2023 emesso dall'intestato Tribunale, ha dedotto che, stante l' inadempimento del al pagamento dell'importo dovutogli, ha CP_3 richiesto, senza esito, all'amministratore, il nominativo ed i dati anagrafici dei condòmini ancora morosi, al fine di poter azionare il proprio credito nei loro confronti, per cui ha concluso chiedendo ordinarsi all'amministratore p.t. del richiamato di consegnare CP_3
immediatamente le generalità dei nominativi dei condomini morosi in relazione al proprio credito, nonché fissarsi una somma di denaro dovuta dal condominio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. .
Costituitosi, premesso che vi è incertezza in ordine alla circostanza se esso Controparte_2 resistente sia stato convenuto in proprio o come amministratore del predetto Condominio, ha eccepito di aver adempiuto alla richiesta della resistente per cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, accogliere il ricorso rigettando la richiesta di cui all'art. 614 bis c.p.c. .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In punto di diritto giova premettere che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att., c.c.,
< interpellino i dati dei condomini morosi>> mentre il comma 2 della disposizione dispone che
< dopo l'escussione degli altri condomini>>.
In forza della richiamata disposizione il creditore del ha il diritto di agire, con CP_3 azioni esecutive, nei confronti dei condomini morosi (e solo dopo la preventiva ed infruttuosa escussione di questi ultimi nei confronti dei obbligati in regola con i pagamenti) ed a tal fine ha diritto di ricevere, su sua richiesta, dall'amministratore del , le generalità complete CP_3 dei condomini morosi unitamente al debito di ciascun condomino secondo il riparto millesimale, atteso che le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai CP_3
pagina 3 di 5 singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, in conformità alla natura parziaria e non solidale delle obbligazioni del , per cui come statuito dalle Sezioni CP_3
Unite con sentenza n. 9148/2008.
A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che < primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore>>, inoltre, in ordine al soggetto legittimato alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, la Suprema Corte ha chiarito che il titolare dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. è < non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.>> atteso che < dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.>>, ed ha aggiunto che <> che < interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore>> (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sent., 15/01/2025, n. 1002).
Ebbene, nella specie, la domanda è stata rivolta nei confronti in proprio e la Controparte_2 circostanza che costui sia l'attuale amministratore del condominio debitore non è stata contestata.
Inoltre, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento al richiamato obbligo legale il resistente non ha provato di avervi adempiuto.
In ragione di tanto deve concludersi per la fondatezza della domanda del ricorrente di condanna del resistente alla comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Parimenti fondata, in quanto non manifestamente iniqua, è la domanda della società ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna, somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito,
pagina 4 di 5 si determina in 200,00 euro per ogni mese di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore della in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2018 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile, a bassa complessità, in ordine alla fase di studio ed introduttiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti della in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così dispone:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto,:
a) ordina a di comunicare della in persona Controparte_2 Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, le generalità dei condomini morosi unitamente alla loro quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento del suo credito;
b) condanna al pagamento, in favore della in Controparte_2 Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, della somma di 200,00 euro per ogni mese di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1
liquidano in 545,00 euro per spese e 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi agli avv.ti Pasquale
NC e OL Fiorito, in solido tra loro, che si sono dichiarati antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
SA OS
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