Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/02/2021, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 00038/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2021, proposto da
MA ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudy Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;
contro
il Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. MA, 63;
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo eVicenza, in persona legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 09.12.2020 del Dirigente dell'Area 5^ del Comune di Bassano del Grappa di diniego della domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere di “Demolizione parziale con ampliamento di una casa unifamiliare - SUAP: [...]-03122019-1116-ditta ED MA”;
nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso
ed, in particolare, per l'annullamento del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI reso il 03/12/2020, prot. n. 26710, trasmesso al ricorrente, tramite lo Sportello SUAP del Comune di Bassano D/G., con comunicazione REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0300548/15-12-2020, in relazione alla pratica n. [...]-03122019-1116,
nonchè del preavviso di diniego della medesima Soprintendenza n. 0020487 del 28.09.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Considerato che l'impugnato parere della Soprintendenza è atto plurimotivato, tra l'altro con riguardo all' aspetto dimensionale e volumetrico, valutato eccedente rispetto al contesto circostante;
Che tale motivazione è autonoma e quindi sufficiente a sostenere il parere negativo a prescindere dalle altre;
Che essa non è stata contestata mediante puntuali riferimenti alle misurazioni progettuali confrontate con l'esistente, non essendo sufficiente a smentirla la apodittica affermazione che sono mantenuti gran parte delle murature e il sedime precedenti;
Che l'aspetto volumetrico dimensionale assorbe gli accorgimenti tecnici suggeriti dal Comune, che pertanto la Soprintendenza non aveva l'onere di valutare;
Che l'eccessivo impatto dimensionale e volumetrico non è suscettibile per sua natura di essere superato tramite mere prescrizioni adeguative dello stesso progetto;
Ritenuto, sotto il profilo del danno, che nemmeno è stato chiarito perchè la demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'esistente sarebbe necessario a soddisfare esigenze abitative familiari altrimenti frustrate, nè quale pericolo vi sarebbe nel ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di questa fase, liquidandole in euro 1500 ed oneri di legge in favore dell’Amministrazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto l’11 febbraio 2021, in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
MA Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO