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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2902/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita autovettura – restituzione somme e risarcimento danni TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
NO e CH AR, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AE NA, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Controparte_2
Angelone, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 9.12.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 18.05.2017 Parte_1 esponeva che in data 04.12.12 ebbe ad acquisrare presso la Controparte_1
corrente in Nocera Superiore l'autovettura DR 1.1
[...] CP_3 CP_4 tg.: EP442KW, telaio: ZJXS8EBM2U0105186, indicante già
[...] trentacinque chilometri percorsi, al prezzo di euro 9.000/00 e che l'acquisto dell'autovettura fu preceduto da trattative svoltesi presso la Concessionaria
durante le quali l'attrice visionava il veicolo e Controparte_1 CP_1
l'addetto alle vendite assicurava alla stessa che l'autovettura non presentava vizi e/o difetti. In particolare ad essa vennero mostrate e garantite le Pt_1 Contr parti interne della non anche la parte sottostante e/o le parti nascoste dalla carrozzeria, per cui l'attrice di determinava all'acquisto dell'autovettura
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/12 Contr sia per le caratteristiche tecniche offerte dalla autovettura stessa, che per le garanzie offerte dall'addetto alle vendite della concessionaria. L'attrice Contr precisava che per l'acquisto della autovettura non ebbe alcun rapporto diretto con la ma solo ed esclusivamente con la Controparte_2
Concessionaria SE ed i suoi addetti. Allegava che poche settimane dopo l'acquisto, riscontrava il cattivo funzionamento degli alzacristalli e della centralina elettrica della predetta autovettura e che, essendo l'autovettura in garanzia, tali difetti vennero eliminati dalla concessionaria Controparte_1
Dopo circa un anno di utilizzo dell'autovettura, all'inizio del mese di
[...] dicembre del 2013, a seguito di un controllo di routine presso il proprio carrozziere di fiducia, l'attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di vizi/danni ubicati sia alla parte anteriore che alla parte sottostante dell' autovettura, dei quali non era stata mai edotta in precedenza, per cui, per il tramite del proprio legale provvedeva a denunciare detti vizi sia alla che alla D.R. Group stessa in qualità di azienda costruttrice. Controparte_1
A seguito di accordi tra i procuratori dell'attrice e delle società convenute, l'autovettura veniva sottoposta a perizia presso la sede della Concessionaria SE in data 16.12.13 a cui presenziavano il ctp della , l'addetto Pt_1 post-vendita della D.R. Group nonché i periti della SE e Figli, unitamente ai rispettivi legali. Nel corso delle predette operazioni peritali, venivano evidenziati, anche mediante lo smontaggio di alcuni pezzi di carrozzeria, i vizi/danni che erano stati sempre taciuti all'attrice e che erano stati dalla stessa scoperti solo casualmente e successivamente all'acquisto, per cui l'attrice chiedeva al produttore nonché al rivenditore di CP_5 zona la tempestiva eliminazione dei vizi de quibus Controparte_1
e/o la sostituzione della stessa autovettura con una nuova oltre, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni subiti atteso che l'attrice non si sarebbe determinata all'acquisto della predetta autovettura se avesse saputo dell'esistenza dei vizi riscontrati o comunque non l'avrebbe acquistata per il prezzo corrisposto. L'attrice faceva sottoporre a perizia di parte l'autovettura e il perito industriale relazionava: che il veicolo, all'atto Testimone_1 dell'ispezione, si presentava alla parte esterna e superiore in ottimo stato di manutenzione e conservazione con pneumatici al 70% del grado di efficienza e con numero di chilometri era consono ad uno scarso/medio utilizzo di circolazione relativamente alla sua data di messa su strada del 7 dicembre del 2012; inoltre il perito relazionava che il paraurti posteriore era privo di segni di abrasione e che le porte laterali erano in ottimo stato ma che, sebbene fossero prive di danni e/o segni di riparazione, sulle stesse veniva riscontrata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/12 una anomalia alla chiusura degli sportelli che necessitavano di una maggiore forza per la perfetta aderenza all'ossatura del vano porta e inoltre, se sollecitate, producevano un fastidioso cigolio, quello che proprio la Pt_1 aveva lamentato sin dall'acquisto. Il perito di parte, inoltre, relazionava che gli elementi bullonati del paraurti posteriore apparivano privi di segni distacco e riattacco scaturenti da eventuali lavorazioni eseguiti in prossimità ma, nel contempo, riscontrava una difformità di tolleranza tra la distanza del bordo superiore destro al di sotto del relativo fanale e quello sinistro che, seppure non pregiudicasse la sicurezza passiva del mezzo, disturbavano la visione estetica posteriore. Continuava affermando che gli elementi ottici posteriori avevano le caratteristiche tipiche di usura regolare proporzionata al loro normale utilizzo tali da ritenere che fossero quelli montati all'origine e mai regolati o sostituiti ma, per lo stesso motivo precedentemente riportato ed ispezionando con maggiore attenzione l'interno del vano bagagli, si notava una non perfetta adesione dei fanali ai loro relativi alloggi che facevano percepire una lieve intrusione di luce esterna tale da potere provocare, di conseguenza, anche delle fastidiose infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia intensa. Riguardo alla parte anteriore, il ctp riscontrava una situazione diversa e meritevole di attenzione perché il paraurti anteriore presentava delle riparazioni di riverniciatura che trovavano riscontri oggettivi all'atto del suo stacco dal rivestimento anteriore e delle riparazioni maldestre alle griglie relative. Alla parte sottostante della vettura, su alcuni punti degli elementi di ancoraggio delle parti sospese sul pianale dell'auto, il perito riscontrava dei processi di ruggine (non ancora in fase perforante) ma sicuramente inusuali dato che non vi erano segni di abrasioni così come non vi erano segni di ripristino di riparazioni eseguite né tantomeno il perito riscontrava presenza di elementi corrosivi come acidi e/o sale che avrebbero potuto accelerare il processo di ruggine e pertanto queste anomalie si potevano considerare riconducibili alla sola preventiva fase di zincatura della scocca. Anche il terminale scarico - ovvero la marmitta - e la relativa linea mostrava una vasta ed estesa presenza di ruggine che non era consona all'età del veicolo. L'attrice evidenziava che tutto quanto relazionato veniva documentato con un ricco reportage fotografico, che produceva in atti. In virtù dei descritti riscontri oggettivi il perito, onde avere una maggiore chiarezza dello standard qualitativo del mezzo in questione, provvedeva a consultare alcune riviste commerciali del settore auto esaminando le rubriche in cui si confrontano i pareri, le opinioni e le segnalazioni degli automobilisti con gli esperti delle testate del settore: da questo esame documentale si desumeva che, nonostante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/12 alcune delle anomalie riscontrate erano state già segnalate ed evidenziate da altri acquirenti, gli esperti le ritenevano tollerabili nel rapporto qualitativo/economico del mezzo. Però, a parere del ctp, le anomalie riscontrate sull'autovettura di proprietà della signora non Pt_1 rispecchiavano gli standard e le caratteristiche descritte dalla Casa Madre. Tanto era dimostrato anche dal gran numero di segnalazioni e di richieste di interventi riparativi da parte della formulati alla Concessionaria Pt_1 venditrice, a cui però non era stato dato riscontro da parte dell'assistenza in modo serio e risolutivo;
ciò era avvenuto anche alla presenza del funzionario inviato dalla stessa Casa Madre presso la SE e più volte era stata negata l'evidenza, ovvero che la vettura oggetto di consulenza avesse dei difetti occulti o comunque delle problematiche che risultavano, all'atto della perizia, ancora irrisolte. L'attrice aggiungeva che allo scadere del termine previsto per effettuare la manutenzione ordinaria/tagliando periodico annuale dell'autovettura de qua, si era recata presso l'officina della Controparte_1
per tale incombenza e si era vista rifiutare tale adempimento ed invitata
[...]
a recarsi presso altra officina autorizzata. L'attrice evidenziava che dalla scoperta dei vizi/danni di cui sopra la aveva provveduto a custodire nel proprio garage l'autovettura ed a farne, oltre modo, un limitatissimo uso e che, nell'indifferenza delle controparti, aveva fatto espletare un accertamento tecnico preventivo sul mezzo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, onde verificare la natura e l'entità dei vizi presenti sull'automobile. Il ctu perito incaricato dal GdP, in contraddittorio con le Persona_1 parti convenute, in data 3.10.2016 così relazionava: ““……dalla ispezione diretta sul veicolo della ricorrente lo scrivente CTU, dopo accurato esame visivo anche con l'ausilio di un ponte sollevatore idraulico messo a disposizione dalla Concessionaria, ha potuto accertare l'esistenza di un urto - ripristinato in parte - al terzo anteriore, di alcuni vizi/difetti di assemblaggio dei lamierati esterni e della fanaleria posteriore oltre che della alquanto anomala presenza di un inizio processo di corrosione (ruggine) alla scocca e telaio ausiliario sottostante. In particolare, in merito a danno alla parte anteriore, è certo che la vettura ha subito - in epoca non recente - un urto di media entità al terzo anteriore, altezza porta targa ripristinato non a regola d'arte; per i difetti all'assemblaggio degli sportelli, si è riscontrato che le tolleranze di “luce”, tra gli stessi e l'ossatura vano porta relativa, sono eccessive rispetto al normale standard;
pertanto, in situazioni di marcia sul fondo irregolare, tali anomalie provocano fastidiosi rumori e cigolii, oltre a sollecitazioni delle relative cerniere di ancoraggio. Anche la fanaleria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/12 posteriore presenta delle anomalie nell'assemblaggio ai relativi alloggi, tali che la tolleranza riscontrata tra la guarnizione del fanale e il parafango- rivestimento posteriore di riferimento, provoca sicuramente delle infiltrazioni di acqua nel vano bagagliaio in caso di pioggia e/o lavaggio dell'auto. Ciò posto, alla luce di quanto appurato, lo scrivente può dichiarare che: 1) le doglianze della signora trovano fondatezza per quanto riguarda i vizi Pt_1 riscontrati nell'assemblaggio degli sportelli e della fanaleria dovuti, molto probabilmente, ad una non corretta registrazione e collocazione delle cerniere e/o attacchi delle serrature, nonché ad un difetto delle guarnizioni di tenuta dei fanali e di conseguenza una non corretta installazione da parte dei tecnici della in fase di finitura del veicolo. 2) La presenza di ruggine alla Parte_2 scocca sottostante, denota una scarsa accortezza nella scelta dei materiali e/o nella tecnica di verniciatura;
dato oggettivo sul quale verrà posta la dovuta attenzione in fase di calcolo del danno emergente. 3) che le riparazioni riscontrate alla parte anteriori sono riconducibili a danni conseguenti a precedente incidente;
lo scrivente ritiene che questi danni non possano essere attribuiti ad un cattivo assemblaggio della Casa Madre”. Ilctu continuava affermando che: “…Sicuramente alla lunga tali vizi potranno pregiudicare il buon uso e la funzionalità del veicolo oggetto di accertamento…” e valutava che per il ripristino regola d'arte dei difetti riscontrati all'autovettura era necessaria una spesa di euro 4.000 oltre ad una sosta tecnica di circa 5 giorni. Il ctu rappresentava, inoltre, che “…..un ulteriore trascorrere del tempo senza interventi di ripristino può modificare e/o aggravare i vizi riscontrati;
rilevando, inoltre, che un limitato uso del mezzo con custodia in un luogo chiuso (garage coperto) può preservare al meglio lo stesso in attesa degli interventi riparativi;
da evidenziare, infine, che il veicolo il cui valore commerciale al momento del riscontro era di circa di 6.500 euro ha subito un ulteriore deprezzamento che a giudizio dello scrivente può essere determinato nel 25%....”. A conclusione della propria relazione il ctu evidenziava che dalla lettura degli atti di causa nonché dalle risultanze degli accertamenti svolti, sul veicolo DR1 targato EP442KW acquistato nuovo dalla signora presso la erano Parte_1 Controparte_6 presenti evidenti vizi e difetti, il cui danno economico determinava in complessivi euro 2.500 al netto degli interventi riparativi conseguenti poi al danno alla parte anteriore dovuto ad incidente stradale e quantificato in ulteriori euro 1.500. L'attrice allegava che per il predetto procedimento di ATP l'attrice aveva sostenuto spese per euro 900 per compenso al ctu, oltre spese di ctp per euro 900,00 oltre ulteriori euro 1.576,64 come spese legali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/12 Non avendo avuto esito l'invito alle controparti a comporre la vicenda negoziazione assistita, l'attrice conveniva in giudizio la Controparte_1
e la chiedendo al giudice di accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare che la non aveva rispettato quanto Controparte_1 dichiarato ed affermato dalla stessa nel contratto di compravendita dell'autovettura targata EP442KW, in quanto i vizi e difetti non erano stati palesati dalle convenute società alla signora sia nella fase Parte_1 precontrattuale che successivamente all'acquisto dell'autovettura de qua;
di accertare e dichiarare che l'attrice non si sarebbe mai determinata all'acquisto dell'autovettura se avesse avuto contezza dei riscontrati vizi e/o difetti per l'effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita tra i contraenti e condannare le convenute società, in solido o in ragione del loro titolo e del grado di responsabilità accertato in corso di causa, alla restituzione degli importi dalle stesse percepite a titolo di prezzo oltre spese di istruzione di pratica di prestito, interessi, rivalutazione monetaria dal momento della stipula del contratto di compravendita fino al soddisfo;
dichiarare illegittimi i comportamenti procedurali delle controparti, da considerarsi vera e propria lite temeraria ai sensi dell´art. 96 c.p.c. e di cui si chiede la condanna, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, sia relativamente al procedimento di ATP che al presente procedimento con attribuzione ai difensori antistatari;
in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute società dei fatti di cui in narrativa patiti dall'attrice, per l'effetto condannare le stesse, in solido o in relazione del loro titolo e del grado di responsabilità, da accertare in corso di causa, all'integrale risarcimento dei danni materiali patrimoniali e non, dei danni relativi al mancato godimento del bene de quo nella misura pari ad euro 15.000 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 II comma del c.c. ivi comprese le spese del procedimento per ATP recante RG numero 6542/15. Costituitasi in giudizio, la deduceva che i Controparte_1 presunti difetti o vizi denunciati dall'attrice attenevano alla fase di costruzione del veicolo, per cui esso concessionario venditore del mezzo, era esente da responsabilità, per cui chiedeva di essere estromessa dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva. Eccepiva, inoltre, la decadenza e l'estinzione per prescrizione dall'azione di garanzia perché l'attrice aveva denunziato i vizi di causa solo in occasione della proposizione del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo r.g. 6542.2015, depositando l'elaborato del ctp e notificando il tutto in data in data 08.10.2015 oltre il Testimone_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/12 biennio dalla consegna del bene venduto, avvenuta in data 04.12.12 (art. 4, comma b, contratto di vendita). In ogni caso, la Controparte_1 rilevava che i vizi della cosa venduta, se provati, non erano idonei a legittimare la richiesta di risoluzione del contratto di vendita de quo, per cui chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea perché infondate in fatto e in diritto. La a socio unico, eccepiva in via preliminare Controparte_2 la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza e genericità e nel merito ne rilevava l'infondatezza, essendo peraltro del tutto esorbitante ammontare di euro 15.000,00 richiesto come danni. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che essa era Controparte_2 estranea alla vendita di cui l'attrice aveva chiesto la risoluzione, domanda che poteva essere rivolta solo nei confronti della concessionaria venditrice dell'auto. Eccepiva poi la decadenza dall'azione, come osservato anche dalla difesa della concessionaria e, poi, che l'attrice era tenuta a dimostrare la sussistenza nella specie dei presupposti della invocata risoluzione contrattuale, ossia innanzitutto la gravità del comportamento assunto dall'altra parte contrattuale, laddove i difetti e vizi come descritti dall'attrice, erano minimi e non influenti sull'idoneità dell'autovettura a svolgere la sua funzione, tanto che l'attrice aveva utilizzato l'autovettura per oltre un anno dalla denunzia dei presunti vizi e difetti, trattandosi peraltro di bene soggetto ad una naturale usura e svalutazione a seguito di utilizzazione da parte dell'acquirente. Aggiungeva che il ctu dell'ATP aveva quantificato importi di gran lunga ridotti rispetto all'ammontare invocato dall'attrice a titolo di risarcimento danni. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva anche in merito alla domanda di risarcimento danni e di restituzione degli importi pagati a dall'attrice titolo di prezzo, non avendo l'attrice acquistato l'autovettura direttamente da essa Chideva, pertanto, il Controparte_2 rigetto di tutte le domande attoree. Istruita la causa con prova testimoniale, fissata la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine per memorie conclusionali fino a 30 giorni prima, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in pate fondata solo nei confronti della
[...]
e va pertanto accolta per quanto di ragione. Controparte_1
Va disattesa l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e non conformità del bene venduto e di prescrizione dell'azione, atteso che è pacifico e non contestato che l'attrice, all'inizio del mese di dicembre del 2013, a seguito di un controllo di routine presso un proprio carrozziere di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/12 fiducia, veniva a conoscenza dell'esistenza di vizi/danni ubicati sia alla parte anteriore che alla parte sottostante dell' autovettura, dei quali non era stata mai edotta in precedenza, per cui, per il tramite del proprio legale provvedeva a denunciare detti vizi sia alla che alla D.R. Group stessa in Controparte_1 qualità di azienda costruttrice. A seguito di accordi tra i procuratori dell'attrice e delle società convenute, l'autovettura veniva sottoposta a perizia presso la sede della Concessionaria SE in data 16.12.13 a cui presenziavano il ctp della , l'addetto post-vendita della D.R. Group Pt_1 nonché i periti della SE e Figli, unitamente ai rispettivi legali. Nel corso delle predette operazioni peritali, venivano evidenziati, anche mediante lo smontaggio di alcuni pezzi di carrozzeria, i vizi e i danni da tamponamento anteriore, di cui l'attrice non aveva mai avuto conoscenza. A seguito tale ispezione in contraddittorio. In cui le convenute riconoscevano l'esistenza di vizi e danni, l'attrice chiedeva al produttore nonché al CP_5 rivenditore di zona la tempestiva eliminazione dei Controparte_1 vizi de quibus e/o la sostituzione della stessa autovettura con una nuova oltre, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni subiti atteso che l'attrice non si sarebbe determinata all'acquisto della predetta autovettura se avesse saputo dell'esistenza dei vizi riscontrati o comunque non l'avrebbe acquistata per il prezzo corrisposto. Quindi, alle convenute furono denunciati e vizi e i danni nell'immediatezza della scoperta degli stessi. Peraltro, un mese dopo l'ispezione congiunta l'attrice costituì formalmente in mora la concessionaria a mezzo di raccomandata a/r N 08004410140001086 Controparte_1 del 17.01.14 recapitata alla Concessionaria in Controparte_1 data 28.01.14 e a/r N. 08004410140001620 del 24.01.14 recapitata alla Concessionaria in data 30.01.14. Controparte_1
Successivamente la depositò in data 17.09.2015 ricorso per ATP, Pt_1 notificato ad entrambe le convenute, procedura che si chiuse in data 27.10.16 con la relazione di consulenza del ctu Con Persona_1 successiva pec datata 17.11.16 le convenute furono invitate a trovare un accordo con la negoziazione assistita e, spirato il termine e mancato un accordo che vedesse soddisfatte le ragioni dell'attrice, in data 18.05.17 l'attrice notificava l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento. Per cui, stanti gli effetti interruttivi e sospensivi dei termini decadenziali e prescrizionali, alcuna decadenza o prescrizione risulta maturata sia sulla base delle norme del codice civile ( art. 1495 c.c.), che sulla base delle norma del Codice del Consumo (art. 132 D.Lgs. 206/2005).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/12 Ciò posto, il codice civile, con l'art.1490 c.c. sancisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Di conseguenza, qualora la stessa presenti vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, su richiesta dell'acquirente può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita (ex art. 1492 c.c.). In tale ultima ipotesi, il venditore deve restituire al compratore il prezzo, le spese ed i pagamenti fatti per la vendita. Il contenuto dell'obbligazione “di garantire il compratore … da vizi di cosa“, che nell'art. 1476 n. 3 c.c. è inserita tra quelle “principali del venditore“, è precisato dagli artt. 1492, 1493 e 1494, i quali attribuiscono al compratore sia la facoltà di “domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione“, sia le restituzioni e i rimborsi conseguenti alla risoluzione, sia il “risarcimento del danno“, se il venditore “non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa“, e comunque per i “danni derivati dai vizi” stessi (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702). Anche per la disciplina consumeristica (art. 129 e ss. D.Lgs. n. 206/2005), senza dubbio più vantaggiosa per l'attrice quale consumatore, la aveva a disposizione diversi rimedi secondo un preciso ordine Pt_1 gerarchico. Infatti, sono previsti rimedi primari (ripristino) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione) e il consumatore deve attenersi a quest'ordine progressivo: la riparazione o la sostituzione, senza spese a suo carico;
qualora non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso il ripristino di cui sopra, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La scelta di un rimedio non esclude la possibilità, successivamente, di avvalersi di un altro. Infatti, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Presupposto per tali rimedi, è però sempre la non conformità del bene venduto a quello indicato nel contratto di vendita. L'art. 129 comma 2 Codice Consumo, presume che il bene sia conforme al contratto quando: 1) è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
2) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore;
3) presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo o pubblicizzate;
4) siano idonei all'uso particolare voluto dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/12 consumatore. Al successivo comma 3 è poi stabilito che non ci è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o poteva conoscerlo con l'ordinaria diligenza. Orbene, nessuno dei difetti evidenziati nella ctp del perito Tes_1
e del ctu appaiono gravi e tali da rendere
[...] Persona_1
l'autovettura inidonea all'uso cui è destinata, tanto è vero, che riparati prontamente dalla concessionaria i difetti emersi agli alzacristalli e alla centralina elettrica, gli altri evidenziatisi nel tempo, appaiono del tutto lievi, tanto è vero che, nonostante essi, l'attrice ebbe ad utilizzare l'autovettura per circa un anno. Peraltro il fatto che l'autovettura venduta come nuova e immatricolata per la prima volta in capo all'attrice risultasse avere percorso, come facilmente rilevabile dal contachilometri, circa 35 chilometri, era un fatto noto alla , che, accettata la giustificazione resa dall'addetto alle Pt_1 vendite (chilometri dovuti al trasferimento dell'autovettura dal deposito al punto vendita), decise lo stesso di acquistarla. Riguardo alla riparazione ad un danno da tamponamento alla parte anteriore della carrozzeria dell'autovettura, che l'attrice asserisce di aver scoperto nel dicembre 2013, a seguito di un'ispezione di un suo carrozziere di fiducia, va rilevato che tale danno, una volta riparato, nemmeno influiva sulla idoneità dell'automobile all'uso cui era destinata. Peraltro rimane un mistero come e quando sia avvenuto il tamponamento, atteso che l'auto era nuova di fabbrica ed era stata utilizzata dall'attrice per circa un anno. Sul punto nessuno dei ctp e ctu ha fornito spiegazioni e ha saputo dire a quanto tempo prima risalisse il tamponamento e la relativa riparazione. Una cosa certa è che l'autovettura è continuata a stare nella disponibilità dell'attrice, che l'ha continuata ad usarla localmente come casalinga e in conformità all'uso cui era intenzionata a destinarla. Va però notato, come dedotto dall'attrice, che le prime sue richieste, fatte alla concessionaria venditrice, di rimediare in un congruo termine con pronte riparazioni ai sia pure lievi difetti riscontrati o di sostituire l'automobile con altra nuova dello stesso tipo, non furono accolte dalla Controparte_7 per cui, ai sensi dell'art. 130 Codice Consumo, ebbe ad aprire all'attrice la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, cosa fatta con la domanda in esame. Oltre alla risoluzione del contratto di compravendita, considerato l'effetto retroattivo della stessa (art. 14598 c.c.) spetta all'attrice la restituzione del prezzo di euro 9.000,00 pagato all'acquisto alla venditrice Controparte_1
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/12 Riguardo al risarcimento del danno, considerato che l'attrice ha continuato ad usare l'autovettura, sia pure con i lievi vizi riscontrati, si reputa che nessun danno debba essere risarcito alla dalla Pt_1 Controparte_1
atteso che quelli determinati dal ctp e dal ctu erano connessi con
[...]
l'eventuale spesa per l'eliminazione dei difetti, spesa che nel caso in esame l'attrice ha deciso di non fare e che, anche se fatta, non ha documentato, come non ha documentato altri eventuali danni ulteriori subiti in seguito alla vicenda in esame, salvo il ristoro di spese e competenze affrontate per l'espletamento dell'ATP. In ogni caso l'uso dell'autovettura fattone per anni, va a compensare ogni altro eventuale danno subito. Va rigettata la domanda attorea nei confronti della Controparte_2 atteso che essa è rimasta estranea al contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra l'attrice e la e Figli, né il ctu Controparte_1 dell'ATP ha accertato responsabilità del produttore, che non era tenuto alle garanzie di conformità e per vizi invocate dall'attrice, a cui era tenuto solo la diretta venditrice Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tra l'attrice e la con una compensazione per la metà, attesa il Controparte_1 parziale accoglimento delle domande rispetto a quella proposte e agli importi indicati, con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale sia per il procedimento cautelare che per quello presente di merito, ivi comprese le spese per il compenso al ctu, con distrazione ai difensori dichiaratisi anticipatari. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra l'attrice e la .a, considerato lo scarso Controparte_8 livello di qualità di assemblaggio dei vari componenti dell'autovettura, peraltro commisurati al prezzo con la quale l'autovettura veniva commercializzata, come evidenziato anche dal ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura intercorsa tra l'attrice e la convenuta e per cui è causa Controparte_1
2) Condanna la alla restituzione all'attrice della Controparte_1 somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/12 3) Rigetta ogni altra domanda
4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'attrice e la
[...]
e condanna quest'ultima al pagamento della Controparte_1 restante metà delle spese di giudizio all'attrice, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa per il giudizio di merito e in euro 850,00 per compensi di difesa per il procedimento di ATP, oltre rimborso della metà dei contributi unificati e delle marche da bollo di entrambe le fasi, rimborso della metà delle spese di ctu svolta in atp, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari 5) Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attrice e la
[...]
CP_2
Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/12
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
NO e CH AR, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AE NA, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Controparte_2
Angelone, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 9.12.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 18.05.2017 Parte_1 esponeva che in data 04.12.12 ebbe ad acquisrare presso la Controparte_1
corrente in Nocera Superiore l'autovettura DR 1.1
[...] CP_3 CP_4 tg.: EP442KW, telaio: ZJXS8EBM2U0105186, indicante già
[...] trentacinque chilometri percorsi, al prezzo di euro 9.000/00 e che l'acquisto dell'autovettura fu preceduto da trattative svoltesi presso la Concessionaria
durante le quali l'attrice visionava il veicolo e Controparte_1 CP_1
l'addetto alle vendite assicurava alla stessa che l'autovettura non presentava vizi e/o difetti. In particolare ad essa vennero mostrate e garantite le Pt_1 Contr parti interne della non anche la parte sottostante e/o le parti nascoste dalla carrozzeria, per cui l'attrice di determinava all'acquisto dell'autovettura
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/12 Contr sia per le caratteristiche tecniche offerte dalla autovettura stessa, che per le garanzie offerte dall'addetto alle vendite della concessionaria. L'attrice Contr precisava che per l'acquisto della autovettura non ebbe alcun rapporto diretto con la ma solo ed esclusivamente con la Controparte_2
Concessionaria SE ed i suoi addetti. Allegava che poche settimane dopo l'acquisto, riscontrava il cattivo funzionamento degli alzacristalli e della centralina elettrica della predetta autovettura e che, essendo l'autovettura in garanzia, tali difetti vennero eliminati dalla concessionaria Controparte_1
Dopo circa un anno di utilizzo dell'autovettura, all'inizio del mese di
[...] dicembre del 2013, a seguito di un controllo di routine presso il proprio carrozziere di fiducia, l'attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di vizi/danni ubicati sia alla parte anteriore che alla parte sottostante dell' autovettura, dei quali non era stata mai edotta in precedenza, per cui, per il tramite del proprio legale provvedeva a denunciare detti vizi sia alla che alla D.R. Group stessa in qualità di azienda costruttrice. Controparte_1
A seguito di accordi tra i procuratori dell'attrice e delle società convenute, l'autovettura veniva sottoposta a perizia presso la sede della Concessionaria SE in data 16.12.13 a cui presenziavano il ctp della , l'addetto Pt_1 post-vendita della D.R. Group nonché i periti della SE e Figli, unitamente ai rispettivi legali. Nel corso delle predette operazioni peritali, venivano evidenziati, anche mediante lo smontaggio di alcuni pezzi di carrozzeria, i vizi/danni che erano stati sempre taciuti all'attrice e che erano stati dalla stessa scoperti solo casualmente e successivamente all'acquisto, per cui l'attrice chiedeva al produttore nonché al rivenditore di CP_5 zona la tempestiva eliminazione dei vizi de quibus Controparte_1
e/o la sostituzione della stessa autovettura con una nuova oltre, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni subiti atteso che l'attrice non si sarebbe determinata all'acquisto della predetta autovettura se avesse saputo dell'esistenza dei vizi riscontrati o comunque non l'avrebbe acquistata per il prezzo corrisposto. L'attrice faceva sottoporre a perizia di parte l'autovettura e il perito industriale relazionava: che il veicolo, all'atto Testimone_1 dell'ispezione, si presentava alla parte esterna e superiore in ottimo stato di manutenzione e conservazione con pneumatici al 70% del grado di efficienza e con numero di chilometri era consono ad uno scarso/medio utilizzo di circolazione relativamente alla sua data di messa su strada del 7 dicembre del 2012; inoltre il perito relazionava che il paraurti posteriore era privo di segni di abrasione e che le porte laterali erano in ottimo stato ma che, sebbene fossero prive di danni e/o segni di riparazione, sulle stesse veniva riscontrata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/12 una anomalia alla chiusura degli sportelli che necessitavano di una maggiore forza per la perfetta aderenza all'ossatura del vano porta e inoltre, se sollecitate, producevano un fastidioso cigolio, quello che proprio la Pt_1 aveva lamentato sin dall'acquisto. Il perito di parte, inoltre, relazionava che gli elementi bullonati del paraurti posteriore apparivano privi di segni distacco e riattacco scaturenti da eventuali lavorazioni eseguiti in prossimità ma, nel contempo, riscontrava una difformità di tolleranza tra la distanza del bordo superiore destro al di sotto del relativo fanale e quello sinistro che, seppure non pregiudicasse la sicurezza passiva del mezzo, disturbavano la visione estetica posteriore. Continuava affermando che gli elementi ottici posteriori avevano le caratteristiche tipiche di usura regolare proporzionata al loro normale utilizzo tali da ritenere che fossero quelli montati all'origine e mai regolati o sostituiti ma, per lo stesso motivo precedentemente riportato ed ispezionando con maggiore attenzione l'interno del vano bagagli, si notava una non perfetta adesione dei fanali ai loro relativi alloggi che facevano percepire una lieve intrusione di luce esterna tale da potere provocare, di conseguenza, anche delle fastidiose infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia intensa. Riguardo alla parte anteriore, il ctp riscontrava una situazione diversa e meritevole di attenzione perché il paraurti anteriore presentava delle riparazioni di riverniciatura che trovavano riscontri oggettivi all'atto del suo stacco dal rivestimento anteriore e delle riparazioni maldestre alle griglie relative. Alla parte sottostante della vettura, su alcuni punti degli elementi di ancoraggio delle parti sospese sul pianale dell'auto, il perito riscontrava dei processi di ruggine (non ancora in fase perforante) ma sicuramente inusuali dato che non vi erano segni di abrasioni così come non vi erano segni di ripristino di riparazioni eseguite né tantomeno il perito riscontrava presenza di elementi corrosivi come acidi e/o sale che avrebbero potuto accelerare il processo di ruggine e pertanto queste anomalie si potevano considerare riconducibili alla sola preventiva fase di zincatura della scocca. Anche il terminale scarico - ovvero la marmitta - e la relativa linea mostrava una vasta ed estesa presenza di ruggine che non era consona all'età del veicolo. L'attrice evidenziava che tutto quanto relazionato veniva documentato con un ricco reportage fotografico, che produceva in atti. In virtù dei descritti riscontri oggettivi il perito, onde avere una maggiore chiarezza dello standard qualitativo del mezzo in questione, provvedeva a consultare alcune riviste commerciali del settore auto esaminando le rubriche in cui si confrontano i pareri, le opinioni e le segnalazioni degli automobilisti con gli esperti delle testate del settore: da questo esame documentale si desumeva che, nonostante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/12 alcune delle anomalie riscontrate erano state già segnalate ed evidenziate da altri acquirenti, gli esperti le ritenevano tollerabili nel rapporto qualitativo/economico del mezzo. Però, a parere del ctp, le anomalie riscontrate sull'autovettura di proprietà della signora non Pt_1 rispecchiavano gli standard e le caratteristiche descritte dalla Casa Madre. Tanto era dimostrato anche dal gran numero di segnalazioni e di richieste di interventi riparativi da parte della formulati alla Concessionaria Pt_1 venditrice, a cui però non era stato dato riscontro da parte dell'assistenza in modo serio e risolutivo;
ciò era avvenuto anche alla presenza del funzionario inviato dalla stessa Casa Madre presso la SE e più volte era stata negata l'evidenza, ovvero che la vettura oggetto di consulenza avesse dei difetti occulti o comunque delle problematiche che risultavano, all'atto della perizia, ancora irrisolte. L'attrice aggiungeva che allo scadere del termine previsto per effettuare la manutenzione ordinaria/tagliando periodico annuale dell'autovettura de qua, si era recata presso l'officina della Controparte_1
per tale incombenza e si era vista rifiutare tale adempimento ed invitata
[...]
a recarsi presso altra officina autorizzata. L'attrice evidenziava che dalla scoperta dei vizi/danni di cui sopra la aveva provveduto a custodire nel proprio garage l'autovettura ed a farne, oltre modo, un limitatissimo uso e che, nell'indifferenza delle controparti, aveva fatto espletare un accertamento tecnico preventivo sul mezzo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, onde verificare la natura e l'entità dei vizi presenti sull'automobile. Il ctu perito incaricato dal GdP, in contraddittorio con le Persona_1 parti convenute, in data 3.10.2016 così relazionava: ““……dalla ispezione diretta sul veicolo della ricorrente lo scrivente CTU, dopo accurato esame visivo anche con l'ausilio di un ponte sollevatore idraulico messo a disposizione dalla Concessionaria, ha potuto accertare l'esistenza di un urto - ripristinato in parte - al terzo anteriore, di alcuni vizi/difetti di assemblaggio dei lamierati esterni e della fanaleria posteriore oltre che della alquanto anomala presenza di un inizio processo di corrosione (ruggine) alla scocca e telaio ausiliario sottostante. In particolare, in merito a danno alla parte anteriore, è certo che la vettura ha subito - in epoca non recente - un urto di media entità al terzo anteriore, altezza porta targa ripristinato non a regola d'arte; per i difetti all'assemblaggio degli sportelli, si è riscontrato che le tolleranze di “luce”, tra gli stessi e l'ossatura vano porta relativa, sono eccessive rispetto al normale standard;
pertanto, in situazioni di marcia sul fondo irregolare, tali anomalie provocano fastidiosi rumori e cigolii, oltre a sollecitazioni delle relative cerniere di ancoraggio. Anche la fanaleria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/12 posteriore presenta delle anomalie nell'assemblaggio ai relativi alloggi, tali che la tolleranza riscontrata tra la guarnizione del fanale e il parafango- rivestimento posteriore di riferimento, provoca sicuramente delle infiltrazioni di acqua nel vano bagagliaio in caso di pioggia e/o lavaggio dell'auto. Ciò posto, alla luce di quanto appurato, lo scrivente può dichiarare che: 1) le doglianze della signora trovano fondatezza per quanto riguarda i vizi Pt_1 riscontrati nell'assemblaggio degli sportelli e della fanaleria dovuti, molto probabilmente, ad una non corretta registrazione e collocazione delle cerniere e/o attacchi delle serrature, nonché ad un difetto delle guarnizioni di tenuta dei fanali e di conseguenza una non corretta installazione da parte dei tecnici della in fase di finitura del veicolo. 2) La presenza di ruggine alla Parte_2 scocca sottostante, denota una scarsa accortezza nella scelta dei materiali e/o nella tecnica di verniciatura;
dato oggettivo sul quale verrà posta la dovuta attenzione in fase di calcolo del danno emergente. 3) che le riparazioni riscontrate alla parte anteriori sono riconducibili a danni conseguenti a precedente incidente;
lo scrivente ritiene che questi danni non possano essere attribuiti ad un cattivo assemblaggio della Casa Madre”. Ilctu continuava affermando che: “…Sicuramente alla lunga tali vizi potranno pregiudicare il buon uso e la funzionalità del veicolo oggetto di accertamento…” e valutava che per il ripristino regola d'arte dei difetti riscontrati all'autovettura era necessaria una spesa di euro 4.000 oltre ad una sosta tecnica di circa 5 giorni. Il ctu rappresentava, inoltre, che “…..un ulteriore trascorrere del tempo senza interventi di ripristino può modificare e/o aggravare i vizi riscontrati;
rilevando, inoltre, che un limitato uso del mezzo con custodia in un luogo chiuso (garage coperto) può preservare al meglio lo stesso in attesa degli interventi riparativi;
da evidenziare, infine, che il veicolo il cui valore commerciale al momento del riscontro era di circa di 6.500 euro ha subito un ulteriore deprezzamento che a giudizio dello scrivente può essere determinato nel 25%....”. A conclusione della propria relazione il ctu evidenziava che dalla lettura degli atti di causa nonché dalle risultanze degli accertamenti svolti, sul veicolo DR1 targato EP442KW acquistato nuovo dalla signora presso la erano Parte_1 Controparte_6 presenti evidenti vizi e difetti, il cui danno economico determinava in complessivi euro 2.500 al netto degli interventi riparativi conseguenti poi al danno alla parte anteriore dovuto ad incidente stradale e quantificato in ulteriori euro 1.500. L'attrice allegava che per il predetto procedimento di ATP l'attrice aveva sostenuto spese per euro 900 per compenso al ctu, oltre spese di ctp per euro 900,00 oltre ulteriori euro 1.576,64 come spese legali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/12 Non avendo avuto esito l'invito alle controparti a comporre la vicenda negoziazione assistita, l'attrice conveniva in giudizio la Controparte_1
e la chiedendo al giudice di accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare che la non aveva rispettato quanto Controparte_1 dichiarato ed affermato dalla stessa nel contratto di compravendita dell'autovettura targata EP442KW, in quanto i vizi e difetti non erano stati palesati dalle convenute società alla signora sia nella fase Parte_1 precontrattuale che successivamente all'acquisto dell'autovettura de qua;
di accertare e dichiarare che l'attrice non si sarebbe mai determinata all'acquisto dell'autovettura se avesse avuto contezza dei riscontrati vizi e/o difetti per l'effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita tra i contraenti e condannare le convenute società, in solido o in ragione del loro titolo e del grado di responsabilità accertato in corso di causa, alla restituzione degli importi dalle stesse percepite a titolo di prezzo oltre spese di istruzione di pratica di prestito, interessi, rivalutazione monetaria dal momento della stipula del contratto di compravendita fino al soddisfo;
dichiarare illegittimi i comportamenti procedurali delle controparti, da considerarsi vera e propria lite temeraria ai sensi dell´art. 96 c.p.c. e di cui si chiede la condanna, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, sia relativamente al procedimento di ATP che al presente procedimento con attribuzione ai difensori antistatari;
in via gradata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute società dei fatti di cui in narrativa patiti dall'attrice, per l'effetto condannare le stesse, in solido o in relazione del loro titolo e del grado di responsabilità, da accertare in corso di causa, all'integrale risarcimento dei danni materiali patrimoniali e non, dei danni relativi al mancato godimento del bene de quo nella misura pari ad euro 15.000 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 II comma del c.c. ivi comprese le spese del procedimento per ATP recante RG numero 6542/15. Costituitasi in giudizio, la deduceva che i Controparte_1 presunti difetti o vizi denunciati dall'attrice attenevano alla fase di costruzione del veicolo, per cui esso concessionario venditore del mezzo, era esente da responsabilità, per cui chiedeva di essere estromessa dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva. Eccepiva, inoltre, la decadenza e l'estinzione per prescrizione dall'azione di garanzia perché l'attrice aveva denunziato i vizi di causa solo in occasione della proposizione del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo r.g. 6542.2015, depositando l'elaborato del ctp e notificando il tutto in data in data 08.10.2015 oltre il Testimone_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/12 biennio dalla consegna del bene venduto, avvenuta in data 04.12.12 (art. 4, comma b, contratto di vendita). In ogni caso, la Controparte_1 rilevava che i vizi della cosa venduta, se provati, non erano idonei a legittimare la richiesta di risoluzione del contratto di vendita de quo, per cui chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea perché infondate in fatto e in diritto. La a socio unico, eccepiva in via preliminare Controparte_2 la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza e genericità e nel merito ne rilevava l'infondatezza, essendo peraltro del tutto esorbitante ammontare di euro 15.000,00 richiesto come danni. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che essa era Controparte_2 estranea alla vendita di cui l'attrice aveva chiesto la risoluzione, domanda che poteva essere rivolta solo nei confronti della concessionaria venditrice dell'auto. Eccepiva poi la decadenza dall'azione, come osservato anche dalla difesa della concessionaria e, poi, che l'attrice era tenuta a dimostrare la sussistenza nella specie dei presupposti della invocata risoluzione contrattuale, ossia innanzitutto la gravità del comportamento assunto dall'altra parte contrattuale, laddove i difetti e vizi come descritti dall'attrice, erano minimi e non influenti sull'idoneità dell'autovettura a svolgere la sua funzione, tanto che l'attrice aveva utilizzato l'autovettura per oltre un anno dalla denunzia dei presunti vizi e difetti, trattandosi peraltro di bene soggetto ad una naturale usura e svalutazione a seguito di utilizzazione da parte dell'acquirente. Aggiungeva che il ctu dell'ATP aveva quantificato importi di gran lunga ridotti rispetto all'ammontare invocato dall'attrice a titolo di risarcimento danni. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva anche in merito alla domanda di risarcimento danni e di restituzione degli importi pagati a dall'attrice titolo di prezzo, non avendo l'attrice acquistato l'autovettura direttamente da essa Chideva, pertanto, il Controparte_2 rigetto di tutte le domande attoree. Istruita la causa con prova testimoniale, fissata la discussione ex art 281 sexies c.p.c. con termine per memorie conclusionali fino a 30 giorni prima, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in pate fondata solo nei confronti della
[...]
e va pertanto accolta per quanto di ragione. Controparte_1
Va disattesa l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e non conformità del bene venduto e di prescrizione dell'azione, atteso che è pacifico e non contestato che l'attrice, all'inizio del mese di dicembre del 2013, a seguito di un controllo di routine presso un proprio carrozziere di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/12 fiducia, veniva a conoscenza dell'esistenza di vizi/danni ubicati sia alla parte anteriore che alla parte sottostante dell' autovettura, dei quali non era stata mai edotta in precedenza, per cui, per il tramite del proprio legale provvedeva a denunciare detti vizi sia alla che alla D.R. Group stessa in Controparte_1 qualità di azienda costruttrice. A seguito di accordi tra i procuratori dell'attrice e delle società convenute, l'autovettura veniva sottoposta a perizia presso la sede della Concessionaria SE in data 16.12.13 a cui presenziavano il ctp della , l'addetto post-vendita della D.R. Group Pt_1 nonché i periti della SE e Figli, unitamente ai rispettivi legali. Nel corso delle predette operazioni peritali, venivano evidenziati, anche mediante lo smontaggio di alcuni pezzi di carrozzeria, i vizi e i danni da tamponamento anteriore, di cui l'attrice non aveva mai avuto conoscenza. A seguito tale ispezione in contraddittorio. In cui le convenute riconoscevano l'esistenza di vizi e danni, l'attrice chiedeva al produttore nonché al CP_5 rivenditore di zona la tempestiva eliminazione dei Controparte_1 vizi de quibus e/o la sostituzione della stessa autovettura con una nuova oltre, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni subiti atteso che l'attrice non si sarebbe determinata all'acquisto della predetta autovettura se avesse saputo dell'esistenza dei vizi riscontrati o comunque non l'avrebbe acquistata per il prezzo corrisposto. Quindi, alle convenute furono denunciati e vizi e i danni nell'immediatezza della scoperta degli stessi. Peraltro, un mese dopo l'ispezione congiunta l'attrice costituì formalmente in mora la concessionaria a mezzo di raccomandata a/r N 08004410140001086 Controparte_1 del 17.01.14 recapitata alla Concessionaria in Controparte_1 data 28.01.14 e a/r N. 08004410140001620 del 24.01.14 recapitata alla Concessionaria in data 30.01.14. Controparte_1
Successivamente la depositò in data 17.09.2015 ricorso per ATP, Pt_1 notificato ad entrambe le convenute, procedura che si chiuse in data 27.10.16 con la relazione di consulenza del ctu Con Persona_1 successiva pec datata 17.11.16 le convenute furono invitate a trovare un accordo con la negoziazione assistita e, spirato il termine e mancato un accordo che vedesse soddisfatte le ragioni dell'attrice, in data 18.05.17 l'attrice notificava l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento. Per cui, stanti gli effetti interruttivi e sospensivi dei termini decadenziali e prescrizionali, alcuna decadenza o prescrizione risulta maturata sia sulla base delle norme del codice civile ( art. 1495 c.c.), che sulla base delle norma del Codice del Consumo (art. 132 D.Lgs. 206/2005).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/12 Ciò posto, il codice civile, con l'art.1490 c.c. sancisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Di conseguenza, qualora la stessa presenti vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, su richiesta dell'acquirente può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita (ex art. 1492 c.c.). In tale ultima ipotesi, il venditore deve restituire al compratore il prezzo, le spese ed i pagamenti fatti per la vendita. Il contenuto dell'obbligazione “di garantire il compratore … da vizi di cosa“, che nell'art. 1476 n. 3 c.c. è inserita tra quelle “principali del venditore“, è precisato dagli artt. 1492, 1493 e 1494, i quali attribuiscono al compratore sia la facoltà di “domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione“, sia le restituzioni e i rimborsi conseguenti alla risoluzione, sia il “risarcimento del danno“, se il venditore “non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa“, e comunque per i “danni derivati dai vizi” stessi (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702). Anche per la disciplina consumeristica (art. 129 e ss. D.Lgs. n. 206/2005), senza dubbio più vantaggiosa per l'attrice quale consumatore, la aveva a disposizione diversi rimedi secondo un preciso ordine Pt_1 gerarchico. Infatti, sono previsti rimedi primari (ripristino) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione) e il consumatore deve attenersi a quest'ordine progressivo: la riparazione o la sostituzione, senza spese a suo carico;
qualora non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso il ripristino di cui sopra, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La scelta di un rimedio non esclude la possibilità, successivamente, di avvalersi di un altro. Infatti, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Presupposto per tali rimedi, è però sempre la non conformità del bene venduto a quello indicato nel contratto di vendita. L'art. 129 comma 2 Codice Consumo, presume che il bene sia conforme al contratto quando: 1) è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
2) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore;
3) presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo o pubblicizzate;
4) siano idonei all'uso particolare voluto dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/12 consumatore. Al successivo comma 3 è poi stabilito che non ci è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o poteva conoscerlo con l'ordinaria diligenza. Orbene, nessuno dei difetti evidenziati nella ctp del perito Tes_1
e del ctu appaiono gravi e tali da rendere
[...] Persona_1
l'autovettura inidonea all'uso cui è destinata, tanto è vero, che riparati prontamente dalla concessionaria i difetti emersi agli alzacristalli e alla centralina elettrica, gli altri evidenziatisi nel tempo, appaiono del tutto lievi, tanto è vero che, nonostante essi, l'attrice ebbe ad utilizzare l'autovettura per circa un anno. Peraltro il fatto che l'autovettura venduta come nuova e immatricolata per la prima volta in capo all'attrice risultasse avere percorso, come facilmente rilevabile dal contachilometri, circa 35 chilometri, era un fatto noto alla , che, accettata la giustificazione resa dall'addetto alle Pt_1 vendite (chilometri dovuti al trasferimento dell'autovettura dal deposito al punto vendita), decise lo stesso di acquistarla. Riguardo alla riparazione ad un danno da tamponamento alla parte anteriore della carrozzeria dell'autovettura, che l'attrice asserisce di aver scoperto nel dicembre 2013, a seguito di un'ispezione di un suo carrozziere di fiducia, va rilevato che tale danno, una volta riparato, nemmeno influiva sulla idoneità dell'automobile all'uso cui era destinata. Peraltro rimane un mistero come e quando sia avvenuto il tamponamento, atteso che l'auto era nuova di fabbrica ed era stata utilizzata dall'attrice per circa un anno. Sul punto nessuno dei ctp e ctu ha fornito spiegazioni e ha saputo dire a quanto tempo prima risalisse il tamponamento e la relativa riparazione. Una cosa certa è che l'autovettura è continuata a stare nella disponibilità dell'attrice, che l'ha continuata ad usarla localmente come casalinga e in conformità all'uso cui era intenzionata a destinarla. Va però notato, come dedotto dall'attrice, che le prime sue richieste, fatte alla concessionaria venditrice, di rimediare in un congruo termine con pronte riparazioni ai sia pure lievi difetti riscontrati o di sostituire l'automobile con altra nuova dello stesso tipo, non furono accolte dalla Controparte_7 per cui, ai sensi dell'art. 130 Codice Consumo, ebbe ad aprire all'attrice la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, cosa fatta con la domanda in esame. Oltre alla risoluzione del contratto di compravendita, considerato l'effetto retroattivo della stessa (art. 14598 c.c.) spetta all'attrice la restituzione del prezzo di euro 9.000,00 pagato all'acquisto alla venditrice Controparte_1
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/12 Riguardo al risarcimento del danno, considerato che l'attrice ha continuato ad usare l'autovettura, sia pure con i lievi vizi riscontrati, si reputa che nessun danno debba essere risarcito alla dalla Pt_1 Controparte_1
atteso che quelli determinati dal ctp e dal ctu erano connessi con
[...]
l'eventuale spesa per l'eliminazione dei difetti, spesa che nel caso in esame l'attrice ha deciso di non fare e che, anche se fatta, non ha documentato, come non ha documentato altri eventuali danni ulteriori subiti in seguito alla vicenda in esame, salvo il ristoro di spese e competenze affrontate per l'espletamento dell'ATP. In ogni caso l'uso dell'autovettura fattone per anni, va a compensare ogni altro eventuale danno subito. Va rigettata la domanda attorea nei confronti della Controparte_2 atteso che essa è rimasta estranea al contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra l'attrice e la e Figli, né il ctu Controparte_1 dell'ATP ha accertato responsabilità del produttore, che non era tenuto alle garanzie di conformità e per vizi invocate dall'attrice, a cui era tenuto solo la diretta venditrice Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tra l'attrice e la con una compensazione per la metà, attesa il Controparte_1 parziale accoglimento delle domande rispetto a quella proposte e agli importi indicati, con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale sia per il procedimento cautelare che per quello presente di merito, ivi comprese le spese per il compenso al ctu, con distrazione ai difensori dichiaratisi anticipatari. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra l'attrice e la .a, considerato lo scarso Controparte_8 livello di qualità di assemblaggio dei vari componenti dell'autovettura, peraltro commisurati al prezzo con la quale l'autovettura veniva commercializzata, come evidenziato anche dal ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura intercorsa tra l'attrice e la convenuta e per cui è causa Controparte_1
2) Condanna la alla restituzione all'attrice della Controparte_1 somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/12 3) Rigetta ogni altra domanda
4) Compensa per la metà le spese di giudizio tra l'attrice e la
[...]
e condanna quest'ultima al pagamento della Controparte_1 restante metà delle spese di giudizio all'attrice, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa per il giudizio di merito e in euro 850,00 per compensi di difesa per il procedimento di ATP, oltre rimborso della metà dei contributi unificati e delle marche da bollo di entrambe le fasi, rimborso della metà delle spese di ctu svolta in atp, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari 5) Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attrice e la
[...]
CP_2
Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/12