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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa CR giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.1674/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Parte_1 Amodio e Giulio Amodio, unitamente all'Avv. Mariana Di Martino, con cui elettivamente domicilia in C/mare di Stabia (Na) al Viale Europa n. 127
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Golia presso il quale è domiciliato CP_1 in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento di malattia professionale Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 1974 al 1993 alle dipendenze di varie ditte operanti presso lo stabilimento navale della Fincantieri s.p.a. sito in Castellammare di Stabia, allegava di essere CP_ stato esposto all'amianto e ad altre sostanze tossiche e di avere chiesto ad il riconoscimento della malattia CP_ professionale “asbestosi polmonare”; a fronte del rigetto da parte dell' ha adito questo giudice del lavoro per vedere riconosciuta la malattia professionale, nella misura almeno del 6%, o nella misura ritenuta di USzia, e sentire condannare l' al pagamento della rendita da inabilità permanente. Con vittoria di spese. CP_1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1 concludendo come da memoria in atti. Disposta ed espletata la C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. La domanda non va accolta. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto al merito, va osservato che il ctu ha riconosciuto il nesso causale con la esposizione all'amianto, affermando che
“è dimostrata l' esposizione all'amianto, comunemente utilizzato nelle lavorazioni presso la Fincantieri e confermato dai Test;
agli attivi sono segni clinici alla ascoltazione del torace (rantoli tele espiratori alle basi); sono presenti noduli (3) polmonari e iniziale fibrosi interstiziale centrale e periferica;
è presente un deficit ventilatorio di grado lieve di tipo restrittivo”. Tuttavia, sebbene il ctu abbia riconosciuto il nesso causale e che l'istante sia affetto da asbestosi polmonare ha evidenziato che “tenuto conto dei dati dell'esame spirometrico eseguito presso la in data 31-05-2023 Controparte_2 (FVC 80% del teorico) e dall' (FVC 79% del teorico), delle limitate lesioni riscontrate alla TC e degli sfumati CP_1 rilievi clinici, si ritiene congrua una valutazione del danno biologico pari al 3%”. Pertanto, il ctu ha riconosciuto una percentuale invalidante ma in misura non sufficiente per accogliere la domanda. Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu, a cui è giunto con valutazione medico-legale improntata su criteri corretti e logici e basata sulle evidenze documentali e sui più recenti studi scientifici. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite. c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
CR US
La dott.ssa CR giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.1674/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Parte_1 Amodio e Giulio Amodio, unitamente all'Avv. Mariana Di Martino, con cui elettivamente domicilia in C/mare di Stabia (Na) al Viale Europa n. 127
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Golia presso il quale è domiciliato CP_1 in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento di malattia professionale Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 1974 al 1993 alle dipendenze di varie ditte operanti presso lo stabilimento navale della Fincantieri s.p.a. sito in Castellammare di Stabia, allegava di essere CP_ stato esposto all'amianto e ad altre sostanze tossiche e di avere chiesto ad il riconoscimento della malattia CP_ professionale “asbestosi polmonare”; a fronte del rigetto da parte dell' ha adito questo giudice del lavoro per vedere riconosciuta la malattia professionale, nella misura almeno del 6%, o nella misura ritenuta di USzia, e sentire condannare l' al pagamento della rendita da inabilità permanente. Con vittoria di spese. CP_1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1 concludendo come da memoria in atti. Disposta ed espletata la C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. La domanda non va accolta. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto al merito, va osservato che il ctu ha riconosciuto il nesso causale con la esposizione all'amianto, affermando che
“è dimostrata l' esposizione all'amianto, comunemente utilizzato nelle lavorazioni presso la Fincantieri e confermato dai Test;
agli attivi sono segni clinici alla ascoltazione del torace (rantoli tele espiratori alle basi); sono presenti noduli (3) polmonari e iniziale fibrosi interstiziale centrale e periferica;
è presente un deficit ventilatorio di grado lieve di tipo restrittivo”. Tuttavia, sebbene il ctu abbia riconosciuto il nesso causale e che l'istante sia affetto da asbestosi polmonare ha evidenziato che “tenuto conto dei dati dell'esame spirometrico eseguito presso la in data 31-05-2023 Controparte_2 (FVC 80% del teorico) e dall' (FVC 79% del teorico), delle limitate lesioni riscontrate alla TC e degli sfumati CP_1 rilievi clinici, si ritiene congrua una valutazione del danno biologico pari al 3%”. Pertanto, il ctu ha riconosciuto una percentuale invalidante ma in misura non sufficiente per accogliere la domanda. Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu, a cui è giunto con valutazione medico-legale improntata su criteri corretti e logici e basata sulle evidenze documentali e sui più recenti studi scientifici. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite. c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
CR US